giovedì 8 febbraio 2024

Discriminazione di genere: il caso di una Compagnia aerea - Avv. Lucy Pappalardo

 

Sentenza Tribunale di Roma 

Spesso – erroneamente – si crede che, essendo ormai nel terzo millennio, certi argomenti siano obsoleti e superati.

Eppure ci ritroviamo ancora alle prese con discriminazioni piuttosto scomode e poco gradevoli.

Ci riferiamo alla sentenza del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, del 23 marzo 2022, nel procedimento n. 35684/2021 R.G., che alleghiamo.

Nello specifico il giudice ha accolto un ricorso proposto contro Italia Trasporto Aereo s.p.a., ex art. 38, D.Lgs. 198/2006, da due assistenti di volo, che avevano qualificato come “discriminazione per motivi di genere” la condotta della compagnia che, nell'ambito di un processo di recruiting, non avrebbe preso in considerazione la loro candidatura, semplicemente perché in stato di gravidanza.

La società patriarcale in cui ci troviamo, purtroppo ancora oggi, valuta in termini di disvalore l’apporto lavorativo della donna rispetto a quello dell’uomo – quasi come se appartenere a quello che allora, ed in parte ancora oggi, era considerato il cd. “sesso debole” attribuisse all’individuo una sorta di svantaggio in termini di valutazione delle prestazioni lavorative, una ridotta capacità lavorativa, un ostacolo, oserei dire in maniera azzardata, quasi un handicap dal punto di vista lavorativo (e non solo).

Come se ciò non bastasse, siamo di fronte ad una violazione di norma costituzionale e precisamente dell’art. 37, commi 1 e 2, Cost., il quale sancisce:  "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Nel caso in esame, le assistenti di volo venivano escluse dall’eventuale selezione, semplicemente perché portavano in grembo un bambino.

Nessuna valutazione circa le capacità, le conoscenze, le pregresse esperienze lavorative delle due candidate.

Unico criterio di valutazione lo stato di gravidanza.

Ma davvero un’azienda può arrogarsi il  diritto di escludere delle candidate solo perché portano in grembo un bimbo? O di selezionare il personale sulla base delle scelte di vita? Sul serio diventare madri comporta un pregiudizio che limita un diritto fondamentale garantito della stessa Costituzione?

Quest’ultima, come riportato, riconosce a tutti i cittadini il diritto di eguaglianza, a prescindere dal sesso maschile o femminile.

Il comportamento della compagnia ha generato però una condizione piuttosto gravosa nei confronti della donna: questa dovrebbe così limitare la sua libertà di scelta di progetti familiari, dal momento che vengono prese in considerazione solo donne che non abbiano o non tentino di avere prole?

Ci troviamo davanti ad una situazione davvero paradossale: da un lato infatti la società e lo Stato incentivano le famiglie, anche mediante l’applicazione di bonus e agevolazioni fiscali in merito alla procreazione, che negli ultimi anni ha provocato una diminuzione, con conseguente drastico calo demografico – proprio a causa degli enormi costi sui consumi delle famiglie italiane, costrette ahimè a farsi i conti in tasca, perché spesso incapaci di arrivare a fine mese con una certa stabilità e serenità economica; dall’altro lato, invece, le aziende scoraggiano le donne, escludendo di default quelle che portano in grembo un bimbo o che hanno in programma di farne qualcuno.

Situazione veramente difficile da gestire, tanto più se ci si trova in un’era economica, come la nostra, nella quale la necessità di lavorare grava in capo ad entrambi i componenti del nucleo familiare, sia in termini economici che in termini di benessere e salute psico-fisica.

Inoltre è ben risaputo che la realizzazione professionale garantisce una maggior serenità e forza di spirito e tende a far in modo che l’individuo aspiri ad una maggior crescita personale e professionale – diritto che, in teoria, è garantito a tutti gli individui, ma che, in pratica, trova dei limiti non indifferenti persino nella società attuale che solo in apparenza si basa sul modernismo, sull’evoluzione, sul progresso, sull’innovazione.

Ma il caso che qui esaminiamo sottolinea una vera e propria discriminazione nei confronti di due aspiranti lavoratrici alle quali è stato addirittura negato il diritto di esser realmente valutate sulla base delle loro reali capacità.

I motivi potrebbero essere svariati: possibili lunghi periodi di assenza sul posto di lavoro per l’esercizio del diritto di maternità? Diritto di retribuzione nel periodo di maternità nel quale la lavoratrice madre che accudisce la prole, non svolge la sua attività lavorativa? Posizione scomoda della donna in stato di gravidanza nei confronti dell’azienda, la quale deve ugualmente erogare la retribuzione in quanto diritto legalmente riconosciuto alla lavoratrice madre?

Il motivo non è di rilevante interesse, ciò che occorre evidenziare è l’attuazione di una decisione assolutamente discriminatoria da parte dell’azienda in questione – discriminazione vietata con particolare attenzione da parte della nostra Costituzione, la quale così recita all’art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

A tal proposito il provvedimento del Tribunale di Roma assume rilevanza poiché reso nell'ambito del rito sommario, a carattere urgente, a contrasto degli atti discriminatori per motivi di genere, di cui al Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna.

Il Tribunale, tenendo conto delle statistiche ISTAT sulle nascite e del fatto che tra le 412 donne assunte dopo il processo di reclutamento nessuna era in gravidanza, ha concluso per la sussistenza di un comportamento discriminatorio, con conseguente condanna della compagnia al risarcimento del danno da perdita di chance alle ricorrenti (quantificato nel caso in esame in 15 mensilità).

Lo strumento risarcitorio non è certo sufficiente ad eliminare la dilagante discriminazione presente all’interno della nostra società, ma oltre a costituire un elemento deterrente – scoraggiante gli eventuali datori di lavoro ad applicare discriminazioni – restituisce anche dignità alle donne lavoratrici, quotidianamente costrette  a combattere con le visioni limitanti di una società patriarcale che vede nell’uomo l’unica fonte effettiva e concreta di lavoro, che tiene alta la distanza tra uomo e donna e che attribuisce a quest’ultima una falsa visione in termini negativi dell’appartenenza a tale categoria, come se fosse un soggetto capace di svolgere mansioni e funzioni limitate rispetto a quelle dell’uomo.

La società patriarcale è stata in grado di esercitare una netta distinzione tra “lavori maschili” e “lavori femminili”, senza tener in considerazione che in realtà apparteniamo tutti ad una stessa categoria di esseri umani e godiamo tutti in maniera indistinta degli stessi diritti e doveri.

                                               Avv. Lucy Pappalardo

 

 

venerdì 13 ottobre 2023

Procura alle liti ed informativa sulla mediazione: l’una non ingloba l’altra? Cassazine 7.12.2022 n° 35971: un pericoloso precedente giurisprudenziale - di Avv.ti Antonino e Rosanna Ciavola

La recentissima pronunzia della Cassazione (ord. 7 dicembre 2022, n° 35971) in merito al diritto del procuratore alla percezione del compenso, pur non avendo adempiuto a quanto previsto dall’art.4 della Legge n° 28/2010, sembrerebbe sancire una nuova e pericolosa interpretazione in merito alla validità della procura alle liti che, sinora gli avvocati di tutt’Italia hanno sottoposto e fatto sottoscrivere ai propri clienti.

I giudici di legittimità non ritengono difatti adempiuto l’obbligo di cui al citato art. 4, laddove l’informativa sull’esperimento facoltativo del procedimento di mediazione sia contenuta nella procura “ad litem”, dalla quale – l’informativa stessa – si distingue per oggetto e funzione. Così richiamando la sentenza del 7 luglio 2016, n° 13886, la Cassazione parrebbe distinguere in due differenti – a quanto pare necessari – documenti l’informativa dal mandato alle liti, non sembrando suscettibili di essere contenuti in un unico documento e cioè nella procura ad litem comunemente redatta dall’avvocato.

La realtà è però molto diversa: la sentenza del 2016 richiamata aveva significato opposto. La vicenda riguardava il caso di un avvocato che, dopo aver raccolto una sottoscrizione (illeggibile) del rappresentante legale di una società, omettendo di indicarne il nominativo, pretendeva di poter sussumere l’identità del proprio assistito da un altro documento e cioè dall’informativa sulla mediazione contenuta in documento diverso dalla procura, sottoscritta in modo leggibile dal cliente, debitamente identificato.

Il giudice, in detto caso, aveva sì affermato che l’informativa e la procura alle liti sono due documenti differenti sia per oggetto che per funzione, restando la prima estranea allo ius postulandi, con l’unico intento, però, di porre l’accento sull’invalidità del mandato in possesso dell’avvocato – poiché monco e non integrabile tramite un altro atto con finalità diverse.

Nella vicenda recentemente esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione alla fine del 2022, invece, si nega la validità di una informativa sulla mediazione sottoscrivendo, unitamente al conferimento del mandato difensivo, la procura ad litem.

Le fattispecie sono diametralmente opposte e, richiamando la pronunzia del 2016, gli ermellini spianano la strada ad un nuovo pericoloso precedente per cui ogni mandato alle liti, in un certo senso “onnicomprensivo” di quanto dettato dalla Legge 28/2010 non sia, in realtà, valido come pensiamo.

Per evitare di incontrare ostacoli, suggeriamo la stesura del documento nella maniera che segue – consistente in un documento “complesso”, contenente tanto l’informativa prevista dalla L. 28/2010 quanto il conferimento del mandato alle liti.

 

FAC SIMILE

PROCURA ALLE LITI E INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE

Io sottoscritto _____, natc a ____, il __.__.____, cod. fisc. ________________, residente in _______, Via _______ n° __, delego l’Avv. _______________, cod. fisc. ________________, pec ______________________________, a rappresentarmi e difendermi  in ogni fase e grado del presente procedimento innanzi al __________, anche nella fase dell’esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. __________, sito in _____, Via ________ n° __.

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto.

______, __.__.____.

 

___________________

Visto per autentica

 

Avv. ________________


Pubblicato su Altalex
 

Il giudice monocratico debutta in cassazione Il nuovo art. 380 bis cod. proc. civ. e la condanna ex art. 96, commi 3 e 4 - Avv.ti Rosanna e Antonino Ciavola

Le Legge n° 134/2022 (Riforma Cartabia) ha previsto, per sopperire alla soppressione della sesta sezione in Cassazione civile, un particolare procedimento funzionale alla decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Il nuovo art. 380 bis cod. proc. civ. prevede cioè che, laddove non sia ancora stata fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.

Fin qui parrebbe un valido strumento volto a evitare inutili dispendi di tempo e di risorse, laddove il ricorso non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; sembrerebbe, cioè, che la parte – avvisata dall’organo giudicante – sia messa nella condizione di evitare di sostenere maggiori spese nell’insistere in una domanda che verrà probabilmente rigettata, potendovi così rinunciare per tempo.

Ad un attento esame, purtroppo, siamo invece dinanzi ad una violazione del diritto di difesa: il terzo comma del nuovo art. 380 bis prevede, in aggiunta, che se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede – o meglio, si azzarda a chiedere comunque – la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380 bis 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

Nella sostanza, il legislatore mette spalle al muro il cittadino che, per non rischiare di incorrere nella sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., rinunzia al procedimento, prendendo atto dell’orientamento non dell’intera sezione, ma di un solo componente (il presidente o il relatore).

La norma cristallizza una sorta di punizione per voler proseguire il processo e scegliere di rischiare, chiedendo la decisione senza accontentarsi del parere negativo di un solo componente – confidando nella valutazione collegiale.

D’altronde in Cassazione non è prevista la decisione monocratica e niente esclude che il collegio decida favorevolmente sul ricorso che il presidente o il relatore abbiano ritenuto inammissibile o improcedibile o manifestamente infondato (!).

L’opinione di un singolo magistrato della Suprema Corte non è paragonabile a quella di un collegio e, mettendoci nei panni del cliente, chi di noi rischierebbe di sobbarcarsi maggiori esborsi – la sanzione prevista dall’art. 96 cod. proc. civ. oltre al pagamento di un nuovo contributo unificato e dei compensi alla controparte – dopo un primo parere negativo?

La norma sembra costituire una indebita pressione – espressione forse estrema ma idonea a denunziare la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. che comporta la difficile scelta fra perseverare nel chiedere giustizia e soccombere per risparmiare.

Pensiamo al terzo comma del suddetto art. 24: sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

Questa norma cardine del nostro sistema giudiziario perde drammaticamente il senso dinanzi alla revoca del gratuito patrocinio che, come è noto, è una delle conseguenze in caso di abuso del processo: un povero sarà, nella realtà che i riformanti non hanno forse considerato, costretto a sborsare le somme previste dai commi 3 e 4 di tasca propria e, mettendoci nei suoi panni, chi di noi rischierebbe?

Ricordiamo che il povero, definito nel linguaggio paludato della legge come non abbiente, è ammesso al gratuito patrocinio (definito nello stesso linguaggio come patrocinio dei non abbienti) quando abbia redditi insufficienti, ma può essere proprietario della casa in cui vive ed avere comunque beni aggredibili.

La condanna alle spese in favore della controparte grava comunque su di lui, così come le sanzioni previste dall’art. 96 cod. proc. civ.; inoltre il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sarebbe revocato, con ulteriori costi.

In definitiva una grave punizione proprio a carico di chi è non abbiente per definizione di legge.

L’art. 96 dovrebbe punire la parte che versi in uno stato di dolo, colpa grave, mala fede – la parte che cioè pecchi di imprudenza, di negligenza, o che perseveri nel far valere un diritto che è consapevole in realtà non sia esistente.

La riforma Cartabia invece, con questo articolo, crea prassi tecnico economiche inserendole  nel rito processuale, puntando a velocizzare i processi a scapito della giustizia; paradossalmente sembra volere sanzionare chi pretenda la decisione collegiale, senza attenersi all’opinione di un solo giudice.

Su questa base, appare dunque profondamente ingiusto identificare l’abuso del processo nella volontà di far valere il proprio diritto, di cercare giustizia.

Fin qui abbiamo considerato l’ipotesi di errore del giudice monocratico che ritenga il ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.

In realtà, la sua relazione potrebbe anche essere perfetta, perché conforme e lineare rispetto a una giurisprudenza consolidata o addirittura granitica.

Il ricorso potrebbe quindi seguire la sorte dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e così verrebbero meno tutte le ipotesi di overruling, poiché la giurisprudenza tenderebbe a reiterare quella precedente senza mai pervenire a quelle innovazioni che invece talvolta emergono a seguito della discussione collegiale e di un ponderato mutamento di indirizzo, dinanzi allo specifico caso concreto.

In molti casi, avvocati preparati e coraggiosi hanno convinto la Suprema Corte a mutare orientamenti consolidati, ricevendo anche il plauso della dottrina: si trattava di giuristi illuminati o di pretestuosi rallentatori del processo, meritevoli di sanzioni come quella prevista dalla norma qui commentata?

Nemo videtur dolo exsequi, qui ignorat causam cur non debeat petere”: nessuno dimostra di comportarsi con dolo, se ignora il motivo per cui egli non debba agire in giudizio.

Avv. Rosanna Ciavola                                       Avv. Antonino Ciavola

 

Pubblicato su Altalex 

Dura lex sed lex – l’imposto ritorno al passato dell’UE “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la Direttiva 94/62/CE” – di Avv. Rosanna Ciavola


L’imballaggio è un protagonista occulto della storia, ha scandito i ritmi della civiltà: comparso in era pre-sumerica in Mesopotamia sotto forma di anfora, si è evoluto insieme all’uomo e, con l’avvento della tecnologia, ha assolto la sua funzione trasformandosi in latta, flacone, bottiglia, scatola, pellicola.

L’imballaggio (dal francese emballage, derivazione di emballer cioè imballare, confezionare) ha la multipla funzione di contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione.

Questa definizione è contenuta nel primo intervento del legislatore europeo sul punto, e cioè la Direttiva 94/62/CE, volta ad ottimizzare la prestazione degli imballaggi e renderli sicuri per le merci ivi contenute - il tutto nell’ambito di una politica di economia sostenibile e riduzione della quantità globale degli imballaggi al fine di prevenire la creazione di rifiuti da essi derivanti.

La Direttiva prevedeva, in particolare, specifici e stringenti limiti ai livelli di concentrazione di metalli pesanti e di additivi chimici negli imballaggi, al fine di tutelare la sicurezza, la protezione della salute e l’igiene dei prodotti. Altra importante finalità del legislatore europeo era quella di garantire sistemi di restituzione, raccolta, riciclaggio, reimpiego o recupero degli imballaggi.

Maggiori specifiche sono state inserite, più recentemente, nella Direttiva S.U.P. (Single Use Plastic) n° 904/2019 che ha bandito i prodotti monouso in plastica dal mercato europeo – in particolare tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; contenitori per alimenti, [...] destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente; e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione – consentendone l’immissione nel mercato solo laddove composti da materiali biodegradabili/compostabili.

Ciò è però possibile soltanto in via residuale: ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti; qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali; laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza; in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande; in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone; qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

 

Questi obiettivi sono, ahinoi, stati disattesi con l’avvento della pandemia da Sars Covid-19, che ha ribaltato la situazione rendendo praticamente essenziale per ragioni igienico-sanitarie l’utilizzo di prodotti monouso – considerati basilari per evitare rischi di contaminazione.

Tre anni dopo, l’Unione Europea ha deciso di ribadire e rilanciare il suo primo forte messaggio mandato agli Stati Membri con la Direttiva S.U.P.

Il legislatore è però passato al livello successivo e, riprendendo sostanzialmente le medesime considerazioni già vanamente fatte in passato, stavolta ha astutamente scelto lo strumento del Regolamento: immediatamente in vigore, senza bisogno di attendere il recepimento da parte degli Stati Membri.

Cruciali, a mio parere, sono le innovazioni in ambito alimentare e quelle relative al riutilizzo degli imballaggi. Ma andiamo con ordine.

Gli imballaggi nel settore alimentare - Art. 5 della Proposta del 30.11.2022

Nella normativa degli anni Novanta, si prevedeva che gli alimenti fossero imballati in materiali che non devono modificare le proprietà organolettiche e rendere nocive le sostanze in esso contenute e non devono presentare rischi per la salute dei consumatori.

Oggi, l’art. 5 della Proposta di Regolamento prevede, proprio a tal fine ed alla luce dell’avanzamento della tecnologia – che certamente consente la creazione di contenitori meno trattati possibile – una concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi non superiore a 100 mg/kg, nettamente inferiore rispetto a un trentennio fa.

Innumerevoli le critiche mosse dagli Stati Membri, primariamente dall’Italia, e nello specifico da parte di Confindustria e dei maggiori produttori di imballaggi, per ragioni prettamente economiche nonchè igienico sanitarie. Non sono mancati i commenti relativi alla ritenuta pericolosità degli imballaggi da restituire e sanificare e nuovamente immettere nel mercato, soprattutto quando essi siano destinati alla conservazione e al trasporto di generi alimentari.

Difatti, il legislatore sta attualmente ipotizzando l’eliminazione in tronco delle reti, delle vaschette, dei vassoi e dei contenitori di frutta e verdura al di sotto di 1,5 kg, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti “costringendo” così i consumatori a sopportare le lungaggini dovute alla pesatura e all’auto-confezionamento dei cibi, e provocando, dall’altra parte, una grossa perdita economica in capo ai produttori dei beni stessi e ai produttori degli imballaggi. Dappertutto si leggono infatti proteste per l’annunciata sparizione delle vaschette di frutta e dell’insalata in busta, contenitori che, alla fine, costituiscono solo un ingombro e non sono – ammettiamolo – riciclati come l’Unione impone, senza grande successo, da moltissimi anni. L’eliminazione in tronco della sola possibilità di generare un rifiuto, con tutta la sua prepotenza, incombe e l’uomo, per sua stessa natura, è destinato ad abituarvisi. Chi di noi avrebbe immaginato di utilizzare delle buste sottilissime e a rischio rottura, un po’ di anni fa?

“Consuetudinis magna vis est”: la forza dell'abitudine è grande

La riutilizzabilità dell’imballaggio e la residuale produzione di rifiuti – Art. 10 della Proposta del 30.11.2022

L’articolo 10 definisce “riutilizzabile” l’imballaggio concepito, progettato e immesso nel mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito; concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d’uso normalmente prevedibili; che può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero il riutilizzo, che può essere svuotato, ricaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili nonché può essere ricondizionato […].

L’antico sistema del cd. vuoto a rendere dovrebbe divenire non più eccezione bensì regola: oggi è utilizzato in Italia esclusivamente per le bottiglie d’acqua in vetro o, in realtà estere come la Germania, per le bottiglie di plastica, che sono rese dietro la restituzione di una piccola somma di denaro. La restituzione avviene all’interno degli stessi supermercati che rilasciano, in alternativa a detta somma, un buono da spendere per l’acquisto di altri beni con un sistema di grande successo.

Il legislatore europeo è stanco di indirizzare e gentilmente invitare gli Stati Membri a produrre meno rifiuti: acquistare, utilizzare e restituire sembrano essere le uniche azioni d’ora in poi consentite. E ciò sempre per il medesimo obiettivo – produrre meno rifiuti possibile – e con il medesimo spirito – contrarietà al monouso in un’ottica di sostenibilità.

Destinati a sparire sono dunque gli imballaggi monouso come i flaconi di shampoo e bagnoschiuma utilizzati negli hotel, i contenitori per frutta e verdura, nonchè le bustine di zucchero e tutti quegli imballaggi monouso inutilmente utilizzati all’interno di bar e ristoranti.

Questi limiti, queste imposizioni non dipendono dai materiali di cui sono composti i prodotti monouso: a nulla rileva, questa volta, che essi siano in plastica tradizionale o in plastica biodegradabile/compostabile o in carta. Non sono previste scappatoie, se non laddove gli imballaggi non avrebbero potuto essere progettati come riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio e sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita.

Questa volta l’Unione non consente escamotage: con la Proposta di Regolamento del 30 novembre 2022 il legislatore esclude la produzione di rifiuti, consente solo il riciclo ed il riutilizzo degli imballaggi e, laddove residualmente permetta che siano generati rifiuti, questi sono concepiti solo come compostabili.

La via percorsa da Bruxelles è ormai tracciata da anni e non resta che adeguarsi: Reduce. Reuse. Recycle.

Avv. Rosanna Ciavola

 

 

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