Il divieto di pubblicità dell’avvocato è stato rimosso con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 16 ottobre 1999 in modo da permettere al professionista di rendere a terzi informazioni riguardanti l’esercizio dell’attività professionale.
Il C.N.F. non ha però liberalizzato la predetta pubblicità – come, ad esempio, avviene negli ordinamenti inglesi e statunitensi di common law – ma ne ha comunque previsto dei limiti, cancellando l’assolutezza del divieto.
L’avvocato può pertanto comunicare a soggetti terzi la propria attività, i propri dati e le proprie specifiche competenze, ma entro i limiti ed i temperamenti fissati dal Codice Deontologico Forense.
Quest’ultimo pone al centro del combinato disposto degli artt. 35, 37 e 57 l’equilibrio fra informazione e promozione.
Quante volte leggiamo sui giornali dei successi di un collega?
Quanto spesso ci chiediamo se sia corretto?
Ma soprattutto perchè non lo abbiamo fatto anche noi?
D’altronde, che responsabilità ha l’avvocato per ciò che viene autonomamente scritto dai mezzi di stampa?
Analizziamo la normativa.
La vecchia formulazione del C.D.F. – approvato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17 aprile 1997 – disciplinava l’informazione sull’attività professionale, le modalità della stessa, i rapporti con la stampa e l’accaparramento di clientela rispettivamente agli artt. 17, 17 bis, 18 e 19 – non a caso uno di seguito all’altro, all’interno del titolo relativo ai principi generali.
Verosimilmente, la collocazione ravvicinata delle norme era voluta: la ratio alla base della predetta formulazione era quella di escludere la possibilità di un utilizzo dei mezzi pubblicitari per realizzare attività volte alla captazione della clientela.
Il legislatore, ben consapevole dei rischi connessi alla divulgazione di informazioni a mezzo stampa da parte dell’avvocato, ha messo un freno alla pubblicità ed alla sponsorizzazione della professione forense: sono attività sì consentite ma temperate.
Nell’attuale formulazione, l’articolo 35, ai commi 1 ed 8, tutela la riservatezza ed il segreto professionale, vietando la divulgazione dei nominativi delle parti assistite, a prescindere dal loro consenso.
Parallelamente, l’articolo 10 della Legge Professionale Forense n. 247 del 31 dicembre 2012 impone nella diffusione di informazioni, trasparenza, verità e correttezza, vietando categoricamente qualsivoglia comparazione con altri professionisti nonchè la diffusione di informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
E’ proprio la suggestione l’oggetto della presente riflessione: il comune cittadino che si ritrovi a leggere un articolo di cronaca, avente ad oggetto il successo di un avvocato in un determinato ambito, quale professionista sceglierà laddove si ritrovasse, malauguratamente, negli stessi panni dei suoi clienti?
L’indicazione in un quotidiano o in un social network di una vittoria dell’avvocato – che può spaziare dall’assoluzione dell’imputato ingiustamente rinviato a giudizio alla condanna al risarcimento di una struttura sanitaria per responsabilità medica, piuttosto che all’annullamento di sanzioni illegittimamente addebitate al cittadino – comporta inevitabilmente la suggestione della collettività.
La promozione dell’attività dell’avvocato è, in tali casi, riconducibile alla penna del giornalista – reale autore dell’articolo e apparentemente unico responsabile – la cui categoria professionale sovente pone la lente d’ingrandimento sui processi di maggior clamore, così inevitabilmente finendo per indicare i difensori coinvolti e chiedendo loro informazioni.
D’altronde l’avvocato, come disposto dall’art. 57 del C.D.F., non compie violazione disciplinare interloquendo con gli organi di mediazione, ma è soggetto a specifici limiti: non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, non deve spendere il nome dei propri clienti, non deve sollecitare articoli o interviste, non deve convocare conferenze stampa e, dulcis in fundo, non deve enfatizzare le proprie capacità professionali.
Vi starete chiedendo quale sia la violazione del Codice Deontologico Forense laddove la promozione dell’attività sia realizzata dal giornalista, senza alcuna collaborazione e/o sollecitazione da parte dell’avvocato – che si limita ad accogliere il positivo effetto di un incremento della clientela, attirata dall’enfatizzazione delle sue vittorie in una data materia.
Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 295 del 15 settembre 2025, ha creato un precedente particolare.
Chiamato a decidere sul ricorso avverso una decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, il Consiglio ha indirettamente introdotto l’onere di vigilanza da parte dell’avvocato sulla divulgazione delle informazioni sulla propria attività da parte della stampa.
La vicenda riguardava la violazione degli artt. 9, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense da parte di due avvocati che avevano pubblicato, o consentito la pubblicazione in una rivista del territorio della Val Venosta di una inserzione pubblicitaria con la denominazione del proprio studio legale e l’ambito di esercizio svolto, e di seguito un articolo, all’apparenza redazionale che accompagnava la predetta inserzione propalando comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale e sull’ambito di esercizio svolto.
All’interno dell’articolo era contenuta l’indicazione di molti casi “trattati con successo dagli incolpati”, oltre che l’esaltazione delle qualità ed abilità professionali degli stessi, rispetto ad altri avvocati.
Gli incolpati si difendevano evidenziando la propria estraneità alla vicenda, ritenendo l’articolo redatto in piena autonomia dal suo autore, senza alcun intervento o consultazione preventiva da parte loro - circostanza confermata dal giornalista, sentito come testimone.
In particolare, questi dichiarava di aver agito in piena autonomia e di non aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli avvocati, e di aver tratto le informazioni utili per la redazione del testo dal web e da conoscenze dirette nel territorio.
Orbene il C.N.F. – ritenendo indubbia la natura pubblicitaria delle pagine del periodico – ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, richiamando precedenti in relazione alla effettiva volontarietà delle condotte deontologicamente scorrette – da ultimo la sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024: al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie.
L’avvocato deve dunque verificare che le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense siano rispettati dal giornalista.
Il C.N.F. ha statuito chiaramente che è compito dello stesso verificare che tali limiti siano rispettati e che l’eventuale mancata verifica non esenta l’avvocato da responsabilità disciplinare.
D’altronde, precisa il Consiglio, non è detto che un giornalista, anche professionista, conosca le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense e quindi potrebbe in buona fede predisporre un testo ignorando gli obblighi degli iscritti.
Gli avvocati sono stati pertanto considerati responsabili.
Detta pronunzia dovrebbe farci riflettere: quello che in apparenza sembra un evento innocuo, non riconducibile a noi professionisti del diritto, è – alla luce della sentenza sinora esaminata – fonte di responsabilità: quando i mezzi di informazione entrano nelle aule di Tribunale è prevedibile un interessamento degli stessi alla nostra condotta, alle nostre strategie ed anche, inevitabilmente ed in modo del tutto naturale, ai nostri successi.
Ma un titolo in prima pagina, seppur riguardante la vittoria della giustizia, dei diritti dei nostri assistiti, può costarci caro.
Mi ritrovo a sorridere mentre concludo questa riflessione, guardando accanto a me i numerosi articoli di mio padre – uno dei quali si intitola proprio: “Pubblicità mascherata: quelle furbizie vietate agli avvocati”.
Avv. Rosanna Ciavola
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/29/promozione-indiretta-avvocato-mezzi-informazione-deontologia-forense?fbclid=IwY2xjawSPgn1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeLOlCqZFsSaIpuwlhdUYNOeWxBCBz2HTLxS3rVqSuzYNR8blXY7oP4aPjKjw_aem_YWdncwD-YT5gjmWY_nb3qOIVjYSI&brid=YWdncwHIJVqV5Xu5yfZrQwnieNBd
