venerdì 5 giugno 2026

La promozione indiretta dell’avvocato – mezzi di informazione e deontologia forense: che ne direbbe Antoni Ciavola?

 

Il divieto di pubblicità dell’avvocato è stato rimosso con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 16 ottobre 1999 in modo da permettere al professionista di rendere a terzi informazioni riguardanti l’esercizio dell’attività professionale.

Il C.N.F. non ha però liberalizzato la predetta pubblicità – come, ad esempio, avviene negli ordinamenti inglesi e statunitensi di common law – ma ne ha comunque previsto dei limiti, cancellando l’assolutezza del divieto.

L’avvocato può pertanto comunicare a soggetti terzi la propria attività, i propri dati e le proprie specifiche competenze, ma entro i limiti ed i temperamenti fissati dal Codice Deontologico Forense.

Quest’ultimo pone al centro del combinato disposto degli artt. 35, 37 e 57 l’equilibrio fra informazione e promozione.

Quante volte leggiamo sui giornali dei successi di un collega?

Quanto spesso ci chiediamo se sia corretto?

Ma soprattutto perchè non lo abbiamo fatto anche noi?

D’altronde, che responsabilità ha l’avvocato per ciò che viene autonomamente scritto dai mezzi di stampa?

Analizziamo la normativa.

La vecchia formulazione del C.D.F. – approvato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17 aprile 1997 – disciplinava l’informazione sull’attività professionale, le modalità della stessa, i rapporti con la stampa e l’accaparramento di clientela rispettivamente agli artt. 17, 17 bis, 18 e 19 – non a caso uno di seguito all’altro, all’interno del titolo relativo ai principi generali.

Verosimilmente, la collocazione ravvicinata delle norme era voluta: la ratio alla base della predetta formulazione era quella di escludere la possibilità di un utilizzo dei mezzi pubblicitari per realizzare attività volte alla captazione della clientela.

Il legislatore, ben consapevole dei rischi connessi alla divulgazione di informazioni a mezzo stampa da parte dell’avvocato, ha messo un freno alla pubblicità ed alla sponsorizzazione della professione forense: sono attività sì consentite ma temperate.

Nell’attuale formulazione, l’articolo 35, ai commi 1 ed 8, tutela la riservatezza ed il segreto professionale, vietando la divulgazione dei nominativi delle parti assistite, a prescindere dal loro consenso.

Parallelamente, l’articolo 10 della Legge Professionale Forense n. 247 del 31 dicembre 2012 impone nella diffusione di informazioni, trasparenza, verità e correttezza, vietando categoricamente qualsivoglia comparazione con altri professionisti nonchè la diffusione di informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

E’ proprio la suggestione l’oggetto della presente riflessione: il comune cittadino che si ritrovi a leggere un articolo di cronaca, avente ad oggetto il successo di un avvocato in un determinato ambito, quale professionista sceglierà laddove si ritrovasse, malauguratamente, negli stessi panni dei suoi clienti?

L’indicazione in un quotidiano o in un social network di una vittoria dell’avvocato – che può spaziare dall’assoluzione dell’imputato ingiustamente rinviato a giudizio alla condanna al risarcimento di una struttura sanitaria per responsabilità medica, piuttosto che all’annullamento di sanzioni illegittimamente addebitate al cittadino – comporta inevitabilmente la suggestione della collettività.

La promozione dell’attività dell’avvocato è, in tali casi, riconducibile alla penna del giornalista – reale autore dell’articolo e apparentemente unico responsabile – la cui categoria professionale sovente pone la lente d’ingrandimento sui processi di maggior clamore, così inevitabilmente finendo per indicare i difensori coinvolti e chiedendo loro informazioni.

D’altronde l’avvocato, come disposto dall’art. 57 del C.D.F., non compie violazione disciplinare interloquendo con gli organi di mediazione, ma è soggetto a specifici limiti: non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, non deve spendere il nome dei propri clienti, non deve sollecitare articoli o interviste, non deve convocare conferenze stampa e, dulcis in fundo, non deve enfatizzare le proprie capacità professionali.

Vi starete chiedendo quale sia la violazione del Codice Deontologico Forense laddove la promozione dell’attività sia realizzata dal giornalista, senza alcuna collaborazione e/o sollecitazione da parte dell’avvocato – che si limita ad accogliere il positivo effetto di un incremento della clientela, attirata dall’enfatizzazione delle sue vittorie in una data materia.

Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 295 del 15 settembre 2025, ha creato un precedente particolare.

Chiamato a decidere sul ricorso avverso una decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, il Consiglio ha indirettamente introdotto l’onere di vigilanza da parte dell’avvocato sulla divulgazione delle informazioni sulla propria attività da parte della stampa.

La vicenda riguardava la violazione degli artt. 9, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense da parte di due avvocati che avevano pubblicato, o consentito la pubblicazione  in una rivista del territorio della Val Venosta di una inserzione pubblicitaria con la denominazione del proprio studio legale e l’ambito di esercizio svolto, e di seguito un articolo, all’apparenza redazionale che accompagnava la predetta inserzione propalando comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale e sull’ambito di esercizio svolto.

All’interno dell’articolo era contenuta l’indicazione di molti casi “trattati con successo dagli incolpati”, oltre che l’esaltazione delle qualità ed abilità professionali degli stessi, rispetto ad altri avvocati.

Gli incolpati si difendevano evidenziando la propria estraneità alla vicenda, ritenendo l’articolo redatto in piena autonomia dal suo autore, senza alcun intervento o consultazione preventiva da parte loro - circostanza confermata dal giornalista, sentito come testimone.

In particolare, questi dichiarava di aver agito in piena autonomia e di non aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli avvocati, e di aver tratto le informazioni utili per la redazione del testo dal web e da conoscenze dirette nel territorio.

Orbene il C.N.F. – ritenendo indubbia la natura pubblicitaria delle pagine del periodico – ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, richiamando precedenti in relazione alla effettiva volontarietà delle condotte deontologicamente scorrette – da ultimo la sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024: al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie.

L’avvocato deve dunque verificare che le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense siano rispettati dal giornalista.

Il C.N.F. ha statuito chiaramente che è compito dello stesso verificare che tali limiti siano rispettati e che l’eventuale mancata verifica non esenta l’avvocato da responsabilità disciplinare.

D’altronde, precisa il Consiglio, non è detto che un giornalista, anche professionista, conosca le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense e quindi potrebbe in buona fede predisporre un testo ignorando gli obblighi degli iscritti.

Gli avvocati sono stati pertanto considerati responsabili.

Detta pronunzia dovrebbe farci riflettere: quello che in apparenza sembra un evento innocuo, non riconducibile a noi professionisti del diritto, è – alla luce della sentenza sinora esaminata – fonte di responsabilità: quando i mezzi di informazione entrano nelle aule di Tribunale è prevedibile un interessamento degli stessi alla nostra condotta, alle nostre strategie ed anche, inevitabilmente ed in modo del tutto naturale, ai nostri successi.

Ma un titolo in prima pagina, seppur riguardante la vittoria della giustizia, dei diritti dei nostri assistiti, può costarci caro.

Mi ritrovo a sorridere mentre concludo questa riflessione, guardando accanto a me i numerosi articoli di mio padre – uno dei quali si intitola proprio: “Pubblicità mascherata: quelle furbizie vietate agli avvocati”.

                                                                       Avv. Rosanna Ciavola

https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/29/promozione-indiretta-avvocato-mezzi-informazione-deontologia-forense?fbclid=IwY2xjawSPgn1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeLOlCqZFsSaIpuwlhdUYNOeWxBCBz2HTLxS3rVqSuzYNR8blXY7oP4aPjKjw_aem_YWdncwD-YT5gjmWY_nb3qOIVjYSI&brid=YWdncwHIJVqV5Xu5yfZrQwnieNBd 

La responsabilità del notaio: il filo invisibile che separa limiti ed obblighi - Avv. Lucy Pappalardo


Spesso ci si pongono numerose domande circa la responsabilità di alcuni professionisti che hanno l’onere di redigere atti assumenti valore legale. Ci si chiede spesso:

“esiste un confine circa la responsabilità di una figura così imponente quale quella notarile nei confronti dei propri clienti? Qual è il limite relativo a tale responsabilità in sede di esercizio della professione notarile?”

 Da tempo la giurisprudenza sottolinea che l’attività del notaio nell’espletamento delle sue funzioni non si riduce alla sola esecuzione della volontà delle parti, dovendo invece includere le ulteriori prestazioni necessarie per il buon esito dell’atto che stipula.

Tale obbligo è stato infatti codificato nei Principi di deontologia nell’art. 42.

Il suddetto articolo appunto enuncia il seguente principio: “42. Il notaio cura l’esecuzione delle formalità conseguenti alla stipula in modo attento e tempestivo al fine di assicurare la realizzazione della volontà delle parti e l'affidabilità dei pubblici registri. Il notaio controlla personalmente le formalità dipendenti dall'atto anche quando la materiale predisposizione sia affidata ai suoi dipendenti o diretti collaboratori; non è consentita l'esternalizzazione degli adempimenti dipendenti dall'atto, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di personalità e riservatezza che connotano il rapporto con le parti. Il notaio si adopera per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni riscontrati nei propri atti e, qualora gli siano imputabili, svolge gratuitamente la prestazione assumendone anche le spese.”

Pertanto, non si pone dubbio alcuno circa l’onere del notaio di eseguire anche “le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito”: tale principio risulta evidenziato dalla Suprema Corte, nello specifico “Corte Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13617, la quale così pronuncia, “sebbene tale principio sia stato enunciato con riguardo alla responsabilità civile, non vi è ragione di non estendere tale principio a quella disciplinare”.

Quali sono dunque gli obblighi che il notaio deve eseguire?

Il notaio in primis deve eseguire l’obbligo di diligenza previsto dall’art. 1176 c.c. che al suo secondo comma così sancisce: Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio  di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con  riguardo alla natura dell'attività esercitata.”

Inoltre è stata confermata l’importanza dei sostanziali principi di buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.

Anche in questo caso si fa nitido il pensiero della Cassazione che con  Sentenza relativamente recente così statuisce: ““le clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte”: Cass., 16 novembre 2023, n. 31936”.

Tale sentenza ribadisce che “Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a compiere tutte le attività necessarie, sia preparatorie che successive, per assicurare la serietà e certezza degli effetti tipici nonché il risultato pratico perseguito dalle parti. Tale obbligo rientra nel contratto di prestazione d'opera professionale e la sua violazione determina responsabilità contrattuale. Il notaio ha un dovere di protezione dell'interesse del cliente, fondato sull'art. 1375 c.c., che gli impone di astenersi dal rogare atti che possano frustrare il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti di un precedente contratto preliminare da lui stesso rogato. In particolare, incorre in responsabilità professionale il notaio che, dopo aver rogato un contratto preliminare di compravendita, roghi l'atto di cessione del bene oggetto del preliminare ad un terzo da parte del promittente venditore, impedendo così l'attuazione del rapporto obbligatorio derivante dal preliminare stesso. Tale condotta viola il dovere di consiglio e dissuasione che grava sul notaio in base alle clausole generali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., le quali impongono il compimento di quanto necessario per salvaguardare gli interessi della parte assistita. L'inadempimento di tale obbligo di protezione ha rilevanza causale rispetto al danno subito dal promissario acquirente, non potendo il notaio invocare che l'atto sarebbe stato comunque stipulato da altro professionista, dovendo il giudizio controfattuale riferirsi all'evento dannoso concretamente verificatosi con la stipula dell'atto da lui rogato.

 

È di fondamentale importanza sottolineare l’obbligo di protezione da parte dell’esercente la professione notarile, nei confronti di soggetti “terzi” rispetto al contratto concluso ai sensi dell’art. 2230 c.c. 

Dobbiamo ricordare che il notaio non è un passivo annotatore delle dichiarazioni delle parti, se così fosse infatti, la sua attività si limiterebbe ad esser ricompresa fra quelle relative all’ufficio di disbrigo pratiche, nulla togliendo all’utilità di quest’ultimo, che tuttavia svolge attività certamente diversa e “gode” di responsabilità minori.

Il professionista in questione invece esercita un’attività idonea a garantire la validità legale e la pubblica fede degli atti giuridici che pertanto assumono forza probatoria ed acquisiscono capacità di esser atti esecutivi ed immodificabili. Rientra nel contenuto essenziale della sua prestazione professionale anche il c.d. dovere di consiglio”, che spesso ricomprende questioni tecniche e riguarda problematiche che una persona priva di competenza specifica non sarebbe capace di determinare. Qualora infatti il notaio si limitasse semplicemente ad eseguire la volontà delle parti, senza curarsi di quali potrebbero essere le eventuali conseguenze di un atto seppur corretto nella sua forma, in sostanza sterile o privo di effetti, è legato ad una eventuale vendita sì formalmente perfetta ma che poi possa risultare inefficace.

Analizzando a fondo l’attività notarile, ci accorgiamo dunque che sono ricomprese nell’oggetto della prestazione d’opera professionale, anche quelle attività preparatorie e successive, indispensabili ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi utili a garantire lo scopo di tali atti e l’obiettivo che le parti vogliono ottenere, con l’eventuale conseguenza che il mancato rispetto di tali obblighi da luogo a responsabilità per inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale, responsabilità confermata dalle norme che disciplinano il rapporto privatistico.

Opinione diffusa infatti è quella relativa all’obbligo del notaio di compiere i controlli indispensabili sulle iscrizioni e trascrizioni che possano pregiudicare l’acquisto di un immobile, dovendo eventualmente avvisare le parti.

Tale obbligo è stato più volte avvalorato da numerose sentenze che ne sottolineano l’importanza, enucleandolo quale principio cardine di tutta l’attività notarile nel suo insieme. Vediamo infatti le recenti pronunce della Suprema Corte, quali la recente pronuncia da Cass., 3 agosto 2023, n. 23718 o da Cass., 16 marzo 2021, n. 7283.

O ancora Cass., 16 novembre 2023, n. 31936: rientra “tra i suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza”.

Per concludere è necessario pertanto ricordare che il notaio è considerato un Pubblico Ufficiale avente pertanto “funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Pertanto esercita una “funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Egli, di conseguenza, in quanto tale non ha la facoltà di esimersi da quelli che sembrerebbero essere gli oneri “minori” ma assolutamente fondamentali ed indispensabili per l’esercizio della professione notarile ed il buon andamento dell’attività professionale da questi svolta, dovendo inevitabilmente assumersi le responsabilità circa le eventuali mancanze relative agli obblighi che la stessa professione notarile impone.