mercoledì 8 marzo 2017

Legge che risorge

Legge che nasce, che muore, che risorge

Antonino Ciavola


In una sua gustosa opera  il Salazar ci racconta lo strano caso di una legge regionale della Calabria abrogata da una successiva legge regionale e richiamata in vita mediante l'abrogazione esplicita della norma che l'aveva abrogata.
Gli effetti dell'abrogazione delle norme abrogatrici, con possibile reviviscenza della norma originaria, fanno parte di quegli aspetti "misteriosi" e oscuri per la maggior parte dei pratici del diritto.
Ciò per colpa della tecnica legislativa ormai degenerata, che utilizza sempre meno il sistema più corretto dell'abrogazione espressa e sempre più quello dell'abrogazione implicita o tacita, magari affidando a norme secondarie l'individuazione delle parti di legge effettivamente abrogate.
Talvolta l'individuazione corretta è realizzata con la successiva redazione di testi unici chiarificatori, altre volte i dubbi restano.
Un altro esempio di morte apparente della legge è dato da quelle antiche norme, risalenti al periodo fascista, che regolavano l'ordinamento professionale forense e che sembravano esser state implicitamente abrogate dalla riforma approvata con legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Prima di verificare e dimostrare che le cose stanno in modo diverso, è necessario un breve riepilogo dell'evoluzione normativa che ha portato alla legge 247.
Con la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) era stato stabilito «Con decreto del Presidente della Repubblica ... gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
Questa variazione serviva a mutare la veste della normativa da riformare: non più legge ordinaria bensì regolamento governativo, nella forma del D.P.R.
La manovra salva – Italia, approvata con decreto legge, ha aggiunto un termine finale di abrogazione: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
Cosa significa che le norme sugli ordinamenti professioni sono in ogni caso abrogate dalla data del 13 agosto 2012?
Letteralmente significava che, se il Governo non avesse approvato il D.P.R. di riforma, le norme di ordinamento professionale sarebbero rimaste comunque abrogate, creando un vuoto normativo corrispondente a una piena deregulation.
Abrogazione degli ordinamenti professionali è una dicitura generica, che poteva essere riferita (per restare al campo forense) al Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 (legge professionale), ma anche al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sui Consigli nazionali) e a tutta una congerie di norme che, farraginosamente ma ormai in modo noto, regolavano ogni aspetto della professione forense.
Si discuteva se una norma così generica che prevede l’abrogazione delle norme sugli ordinamenti professionali potesse efficacemente abrogare tutte queste leggi, non espressamente indicate, ma la questione sembrava risolta prima con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e poi con la L. 31 dicembre 2012 n. 247 che ha l'effetto, essendo una legge speciale riguardante solo gli avvocati, di sottrarre questa professione dal destino riservato a tutte le altre e cioè dalla normazione secondaria avvenuta con il DPR n. 137.
Secondo tutti i commentatori l'approvazione di questa nuova legge professionale forense avrebbe comportato l'abrogazione di tutte le norme precedenti, forse peraltro già abrogate da quelle di portata generale sopra ricordate.
La legge 247, però, ci riserva non poche sorprese.
Il capo III, interamente dedicato al Consiglio Nazionale Forense, così esordisce all'art. 34:
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. Il sesto comma afferma che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.
Si tratta della normativa in materia di elezione dei Consigli locali e nazionali, interamente riscritta dalla Legge 247 eppure, dalla stessa, mantenuta in vita o resuscitata.
L'art. 35, comma 1, lettera c) prevede che il CNF esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.
L'art. 36 comma 1 ribadisce la funzione giurisdizionale che si svolge (ancora) secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Identico richiamo (repetita juvant) è previsto nell'art. 37.
Le antiche leggi professionali forensi, date per abrogate, e forse effettivamente abrogate dal generico provvedimento che fissava una data di cessazione di tutti gli ordinamenti professionali vigenti, sono dunque richiamate in vita dallo stesso legislatore che, menzionandole espressamente come norme vigenti, esclude di averle volute abrogare.
Attenzione: probabilmente chi ha scritto la legge 247 intendeva dire che il CNF era già previsto e regolato dalla normativa del 1933, del 1934 e del 1944 (anteriore alla Costituzione) e che la riforma del 2012 rappresentava la revisione della giurisdizione speciale, così come prevista dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, il cui termine di 5 anni è ritenuto non perentorio dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La volontà del legislatore, però, è solo un criterio residuale di interpretazione, mentre il principale è quello letterale che afferma con chiarezza la persistente vigenza delle norme che si ritenevano abrogate.
La legge 247 prevedeva anche una delega al Governo per il Testo Unico (art. 64) mediante il quale doveva accertarsi la vigenza attuale delle singole norme con l'indicazione di quelle abrogate anche implicitamente e con il coordinamento necessario a garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina.
Purtroppo, però, il termine di 24 mesi per l'esercizio della delega è irrimediabilmente scaduto.
Resta quindi la disposizione transitoria dell'art. 65, comma 1, che prevede in caso di vuoto normativo derivante da assenza di regolamenti, l'applicazione delle disposizioni vigenti non abrogate, e cioè delle precedenti leggi professionali resuscitate.
Un esempio di vuoto normativo è dato dall'art. 28, comma 6, che introduce il subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o impedimento di un consigliere dell'Ordine territoriale, ma nulla prevede per l'ipotesi in cui l'esito delle precedenti elezioni non abbia dato un primo dei non eletti, nel caso (puntualmente verificatosi in molti Fori) di elezione plebiscitaria.
In questo caso, mancando anche la norma regolamentare, si dovrà recuperare quella previgente e resuscitata (art. 15, comma 3, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382): Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, e così coprire i seggi vacanti.
Le antiche norme dello scorso millennio, quindi, non sono state abrogate e questo è anche il pensiero del Ministero della Giustizia che, pubblicando in G.U. n. 70 del 2 settembre 2016 il bando per l'esame di avvocato della sessione 2016, esordisce proprio richiamando la normativa del 1933 e del 1934 sopra ricordata.

M. SALAZAR, Novelle dei mesi pari, ed. Giuffré
Per un approfondimento sulle varie distinzioni v. AA.VV., il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, ed. Giappichelli