venerdì 5 giugno 2026

La promozione indiretta dell’avvocato – mezzi di informazione e deontologia forense: che ne direbbe Antoni Ciavola?

 

Il divieto di pubblicità dell’avvocato è stato rimosso con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 16 ottobre 1999 in modo da permettere al professionista di rendere a terzi informazioni riguardanti l’esercizio dell’attività professionale.

Il C.N.F. non ha però liberalizzato la predetta pubblicità – come, ad esempio, avviene negli ordinamenti inglesi e statunitensi di common law – ma ne ha comunque previsto dei limiti, cancellando l’assolutezza del divieto.

L’avvocato può pertanto comunicare a soggetti terzi la propria attività, i propri dati e le proprie specifiche competenze, ma entro i limiti ed i temperamenti fissati dal Codice Deontologico Forense.

Quest’ultimo pone al centro del combinato disposto degli artt. 35, 37 e 57 l’equilibrio fra informazione e promozione.

Quante volte leggiamo sui giornali dei successi di un collega?

Quanto spesso ci chiediamo se sia corretto?

Ma soprattutto perchè non lo abbiamo fatto anche noi?

D’altronde, che responsabilità ha l’avvocato per ciò che viene autonomamente scritto dai mezzi di stampa?

Analizziamo la normativa.

La vecchia formulazione del C.D.F. – approvato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17 aprile 1997 – disciplinava l’informazione sull’attività professionale, le modalità della stessa, i rapporti con la stampa e l’accaparramento di clientela rispettivamente agli artt. 17, 17 bis, 18 e 19 – non a caso uno di seguito all’altro, all’interno del titolo relativo ai principi generali.

Verosimilmente, la collocazione ravvicinata delle norme era voluta: la ratio alla base della predetta formulazione era quella di escludere la possibilità di un utilizzo dei mezzi pubblicitari per realizzare attività volte alla captazione della clientela.

Il legislatore, ben consapevole dei rischi connessi alla divulgazione di informazioni a mezzo stampa da parte dell’avvocato, ha messo un freno alla pubblicità ed alla sponsorizzazione della professione forense: sono attività sì consentite ma temperate.

Nell’attuale formulazione, l’articolo 35, ai commi 1 ed 8, tutela la riservatezza ed il segreto professionale, vietando la divulgazione dei nominativi delle parti assistite, a prescindere dal loro consenso.

Parallelamente, l’articolo 10 della Legge Professionale Forense n. 247 del 31 dicembre 2012 impone nella diffusione di informazioni, trasparenza, verità e correttezza, vietando categoricamente qualsivoglia comparazione con altri professionisti nonchè la diffusione di informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

E’ proprio la suggestione l’oggetto della presente riflessione: il comune cittadino che si ritrovi a leggere un articolo di cronaca, avente ad oggetto il successo di un avvocato in un determinato ambito, quale professionista sceglierà laddove si ritrovasse, malauguratamente, negli stessi panni dei suoi clienti?

L’indicazione in un quotidiano o in un social network di una vittoria dell’avvocato – che può spaziare dall’assoluzione dell’imputato ingiustamente rinviato a giudizio alla condanna al risarcimento di una struttura sanitaria per responsabilità medica, piuttosto che all’annullamento di sanzioni illegittimamente addebitate al cittadino – comporta inevitabilmente la suggestione della collettività.

La promozione dell’attività dell’avvocato è, in tali casi, riconducibile alla penna del giornalista – reale autore dell’articolo e apparentemente unico responsabile – la cui categoria professionale sovente pone la lente d’ingrandimento sui processi di maggior clamore, così inevitabilmente finendo per indicare i difensori coinvolti e chiedendo loro informazioni.

D’altronde l’avvocato, come disposto dall’art. 57 del C.D.F., non compie violazione disciplinare interloquendo con gli organi di mediazione, ma è soggetto a specifici limiti: non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, non deve spendere il nome dei propri clienti, non deve sollecitare articoli o interviste, non deve convocare conferenze stampa e, dulcis in fundo, non deve enfatizzare le proprie capacità professionali.

Vi starete chiedendo quale sia la violazione del Codice Deontologico Forense laddove la promozione dell’attività sia realizzata dal giornalista, senza alcuna collaborazione e/o sollecitazione da parte dell’avvocato – che si limita ad accogliere il positivo effetto di un incremento della clientela, attirata dall’enfatizzazione delle sue vittorie in una data materia.

Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 295 del 15 settembre 2025, ha creato un precedente particolare.

Chiamato a decidere sul ricorso avverso una decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, il Consiglio ha indirettamente introdotto l’onere di vigilanza da parte dell’avvocato sulla divulgazione delle informazioni sulla propria attività da parte della stampa.

La vicenda riguardava la violazione degli artt. 9, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense da parte di due avvocati che avevano pubblicato, o consentito la pubblicazione  in una rivista del territorio della Val Venosta di una inserzione pubblicitaria con la denominazione del proprio studio legale e l’ambito di esercizio svolto, e di seguito un articolo, all’apparenza redazionale che accompagnava la predetta inserzione propalando comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale e sull’ambito di esercizio svolto.

All’interno dell’articolo era contenuta l’indicazione di molti casi “trattati con successo dagli incolpati”, oltre che l’esaltazione delle qualità ed abilità professionali degli stessi, rispetto ad altri avvocati.

Gli incolpati si difendevano evidenziando la propria estraneità alla vicenda, ritenendo l’articolo redatto in piena autonomia dal suo autore, senza alcun intervento o consultazione preventiva da parte loro - circostanza confermata dal giornalista, sentito come testimone.

In particolare, questi dichiarava di aver agito in piena autonomia e di non aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli avvocati, e di aver tratto le informazioni utili per la redazione del testo dal web e da conoscenze dirette nel territorio.

Orbene il C.N.F. – ritenendo indubbia la natura pubblicitaria delle pagine del periodico – ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, richiamando precedenti in relazione alla effettiva volontarietà delle condotte deontologicamente scorrette – da ultimo la sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024: al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie.

L’avvocato deve dunque verificare che le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense siano rispettati dal giornalista.

Il C.N.F. ha statuito chiaramente che è compito dello stesso verificare che tali limiti siano rispettati e che l’eventuale mancata verifica non esenta l’avvocato da responsabilità disciplinare.

D’altronde, precisa il Consiglio, non è detto che un giornalista, anche professionista, conosca le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense e quindi potrebbe in buona fede predisporre un testo ignorando gli obblighi degli iscritti.

Gli avvocati sono stati pertanto considerati responsabili.

Detta pronunzia dovrebbe farci riflettere: quello che in apparenza sembra un evento innocuo, non riconducibile a noi professionisti del diritto, è – alla luce della sentenza sinora esaminata – fonte di responsabilità: quando i mezzi di informazione entrano nelle aule di Tribunale è prevedibile un interessamento degli stessi alla nostra condotta, alle nostre strategie ed anche, inevitabilmente ed in modo del tutto naturale, ai nostri successi.

Ma un titolo in prima pagina, seppur riguardante la vittoria della giustizia, dei diritti dei nostri assistiti, può costarci caro.

Mi ritrovo a sorridere mentre concludo questa riflessione, guardando accanto a me i numerosi articoli di mio padre – uno dei quali si intitola proprio: “Pubblicità mascherata: quelle furbizie vietate agli avvocati”.

                                                                       Avv. Rosanna Ciavola

https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/29/promozione-indiretta-avvocato-mezzi-informazione-deontologia-forense?fbclid=IwY2xjawSPgn1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeLOlCqZFsSaIpuwlhdUYNOeWxBCBz2HTLxS3rVqSuzYNR8blXY7oP4aPjKjw_aem_YWdncwD-YT5gjmWY_nb3qOIVjYSI&brid=YWdncwHIJVqV5Xu5yfZrQwnieNBd 

La responsabilità del notaio: il filo invisibile che separa limiti ed obblighi - Avv. Lucy Pappalardo


Spesso ci si pongono numerose domande circa la responsabilità di alcuni professionisti che hanno l’onere di redigere atti assumenti valore legale. Ci si chiede spesso:

“esiste un confine circa la responsabilità di una figura così imponente quale quella notarile nei confronti dei propri clienti? Qual è il limite relativo a tale responsabilità in sede di esercizio della professione notarile?”

 Da tempo la giurisprudenza sottolinea che l’attività del notaio nell’espletamento delle sue funzioni non si riduce alla sola esecuzione della volontà delle parti, dovendo invece includere le ulteriori prestazioni necessarie per il buon esito dell’atto che stipula.

Tale obbligo è stato infatti codificato nei Principi di deontologia nell’art. 42.

Il suddetto articolo appunto enuncia il seguente principio: “42. Il notaio cura l’esecuzione delle formalità conseguenti alla stipula in modo attento e tempestivo al fine di assicurare la realizzazione della volontà delle parti e l'affidabilità dei pubblici registri. Il notaio controlla personalmente le formalità dipendenti dall'atto anche quando la materiale predisposizione sia affidata ai suoi dipendenti o diretti collaboratori; non è consentita l'esternalizzazione degli adempimenti dipendenti dall'atto, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di personalità e riservatezza che connotano il rapporto con le parti. Il notaio si adopera per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni riscontrati nei propri atti e, qualora gli siano imputabili, svolge gratuitamente la prestazione assumendone anche le spese.”

Pertanto, non si pone dubbio alcuno circa l’onere del notaio di eseguire anche “le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito”: tale principio risulta evidenziato dalla Suprema Corte, nello specifico “Corte Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13617, la quale così pronuncia, “sebbene tale principio sia stato enunciato con riguardo alla responsabilità civile, non vi è ragione di non estendere tale principio a quella disciplinare”.

Quali sono dunque gli obblighi che il notaio deve eseguire?

Il notaio in primis deve eseguire l’obbligo di diligenza previsto dall’art. 1176 c.c. che al suo secondo comma così sancisce: Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio  di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con  riguardo alla natura dell'attività esercitata.”

Inoltre è stata confermata l’importanza dei sostanziali principi di buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.

Anche in questo caso si fa nitido il pensiero della Cassazione che con  Sentenza relativamente recente così statuisce: ““le clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte”: Cass., 16 novembre 2023, n. 31936”.

Tale sentenza ribadisce che “Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a compiere tutte le attività necessarie, sia preparatorie che successive, per assicurare la serietà e certezza degli effetti tipici nonché il risultato pratico perseguito dalle parti. Tale obbligo rientra nel contratto di prestazione d'opera professionale e la sua violazione determina responsabilità contrattuale. Il notaio ha un dovere di protezione dell'interesse del cliente, fondato sull'art. 1375 c.c., che gli impone di astenersi dal rogare atti che possano frustrare il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti di un precedente contratto preliminare da lui stesso rogato. In particolare, incorre in responsabilità professionale il notaio che, dopo aver rogato un contratto preliminare di compravendita, roghi l'atto di cessione del bene oggetto del preliminare ad un terzo da parte del promittente venditore, impedendo così l'attuazione del rapporto obbligatorio derivante dal preliminare stesso. Tale condotta viola il dovere di consiglio e dissuasione che grava sul notaio in base alle clausole generali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., le quali impongono il compimento di quanto necessario per salvaguardare gli interessi della parte assistita. L'inadempimento di tale obbligo di protezione ha rilevanza causale rispetto al danno subito dal promissario acquirente, non potendo il notaio invocare che l'atto sarebbe stato comunque stipulato da altro professionista, dovendo il giudizio controfattuale riferirsi all'evento dannoso concretamente verificatosi con la stipula dell'atto da lui rogato.

 

È di fondamentale importanza sottolineare l’obbligo di protezione da parte dell’esercente la professione notarile, nei confronti di soggetti “terzi” rispetto al contratto concluso ai sensi dell’art. 2230 c.c. 

Dobbiamo ricordare che il notaio non è un passivo annotatore delle dichiarazioni delle parti, se così fosse infatti, la sua attività si limiterebbe ad esser ricompresa fra quelle relative all’ufficio di disbrigo pratiche, nulla togliendo all’utilità di quest’ultimo, che tuttavia svolge attività certamente diversa e “gode” di responsabilità minori.

Il professionista in questione invece esercita un’attività idonea a garantire la validità legale e la pubblica fede degli atti giuridici che pertanto assumono forza probatoria ed acquisiscono capacità di esser atti esecutivi ed immodificabili. Rientra nel contenuto essenziale della sua prestazione professionale anche il c.d. dovere di consiglio”, che spesso ricomprende questioni tecniche e riguarda problematiche che una persona priva di competenza specifica non sarebbe capace di determinare. Qualora infatti il notaio si limitasse semplicemente ad eseguire la volontà delle parti, senza curarsi di quali potrebbero essere le eventuali conseguenze di un atto seppur corretto nella sua forma, in sostanza sterile o privo di effetti, è legato ad una eventuale vendita sì formalmente perfetta ma che poi possa risultare inefficace.

Analizzando a fondo l’attività notarile, ci accorgiamo dunque che sono ricomprese nell’oggetto della prestazione d’opera professionale, anche quelle attività preparatorie e successive, indispensabili ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi utili a garantire lo scopo di tali atti e l’obiettivo che le parti vogliono ottenere, con l’eventuale conseguenza che il mancato rispetto di tali obblighi da luogo a responsabilità per inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale, responsabilità confermata dalle norme che disciplinano il rapporto privatistico.

Opinione diffusa infatti è quella relativa all’obbligo del notaio di compiere i controlli indispensabili sulle iscrizioni e trascrizioni che possano pregiudicare l’acquisto di un immobile, dovendo eventualmente avvisare le parti.

Tale obbligo è stato più volte avvalorato da numerose sentenze che ne sottolineano l’importanza, enucleandolo quale principio cardine di tutta l’attività notarile nel suo insieme. Vediamo infatti le recenti pronunce della Suprema Corte, quali la recente pronuncia da Cass., 3 agosto 2023, n. 23718 o da Cass., 16 marzo 2021, n. 7283.

O ancora Cass., 16 novembre 2023, n. 31936: rientra “tra i suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza”.

Per concludere è necessario pertanto ricordare che il notaio è considerato un Pubblico Ufficiale avente pertanto “funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Pertanto esercita una “funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Egli, di conseguenza, in quanto tale non ha la facoltà di esimersi da quelli che sembrerebbero essere gli oneri “minori” ma assolutamente fondamentali ed indispensabili per l’esercizio della professione notarile ed il buon andamento dell’attività professionale da questi svolta, dovendo inevitabilmente assumersi le responsabilità circa le eventuali mancanze relative agli obblighi che la stessa professione notarile impone.

venerdì 24 ottobre 2025

Lotta alla cd. “medicina difensiva”: riflessione sul D.D.L. in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - Avv. Rosanna Ciavola

 


George Bernard Shaw una volta ha scritto: “Non è che abbiamo perso la fede: l’abbiamo semplicemente trasferita da Dio alla professione medica”.

 

Dinanzi al recente D.D.L. proposto dal Ministero della Salute Orazio Schillaci – approvato dal Consiglio dei Ministri nell’adunanza del 4 settembre u.s. – è facile chiedersi da dove nasca la necessità di fornire uno scudo alla classe medica, destinataria di un numero elevatissimo di denunce, ma di rarissime condanne penali.

Numerosi medici legali, assicuratori, giornalisti, magistrati, avvocati e giuristi in generale hanno già sviscerato, per decenni, la questione della responsabilità medica.

Si tratta di un tema caro a molti, sovente fonte di guadagno per varie figure professionali – oltre che per i privati vittime di malpractices –che ha radici di natura sociologica: la collettività spesso punisce o desidera punire il medico per quello che la natura ha generato, per quello che l’esercente la professione sanitaria non è riuscito ad evitare, a prevedere, a cancellare come per miracolo – come farebbe appunto (per chi crede) un Dio.

Già qualche tempo fa, prima dell’urgenza di un’ulteriore riforma di settore, Francesco Introna aveva colto nel segno osservando che purtroppo le accuse ai medici sono diventate straordinariamente frequenti, e come è vero che tutti ricorrono al medico, così è ugualmente vero che nessuno si astiene dal giudicarne l’opera: è facile elogiare esageratamente il medico quando l’ammalato guarisce, così è altrettanto facile denigrarlo quando l’ammalato non guarisce. Avviene allora che ogni profano sappia alla perfezione ciò che si sarebbe dovuto fare e che invece non si è fatto e come quello che è stato, avrebbe dovuto invece farsi.

Che si scelga di utilizzare queste parole o quelle più risalenti dello scrittore irlandese Shaw, il concetto è ormai chiaro: il legislatore deve tutelare il cittadino dai danni derivanti da negligenza, imperizia ed imprudenza degli esercenti le professioni sanitarie, ma anche proteggere questi ultimi dagli infiniti attacchi, destinati altrimenti a moltiplicarsi, che rendono maggiormente gravoso – anche a livello prettamente psicologico – un mestiere non infallibile.

 

La responsabilità penale – riforma art. 590 sexies ed introduzione art. 590 septies c.p.

 Il Legislatore ha riformato via via nel tempo la disciplina della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, iniziando con il noto art. 3 della Legge Balduzzi (D.L. n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012) che prevedeva che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve [...]”.

Successivamente, anche a seguito del giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, sono sorte numerose critiche e contrasti giurisprudenziali aventi ad oggetto i rischiosi effetti del vincolo del medico alle linee guida – scoraggiante l’azione di scelte terapeutiche meno standardizzate, ma potenzialmente più adeguate al trattamento del singolo individuo.

L’articolo è stato abrogato con l’introduzione della Legge cd. Gelli Bianco, n. 24/2017 che ha, da una parte, all’art. 5, istituzionalizzato le linee guida lasciando salva la specificità del caso concreto, e dall’altra ha meglio delineato la responsabilità penale al successivo art. 6.

La norma ha introdotto l’art. 590 sexies cod. pen. che, al comma 2, prevede che qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, ribadendo l’importanza dell’adeguatezza delle stesse alla specificità del caso concreto.

La discrezionalità del medico era ed è ancora un elemento chiave nell’individuazione della punibilità dello stesso: questi deve si attenersi alle linee guida o, in subordine, alle buone pratiche clinico assistenziali, ma saranno sempre il proprio istinto, la propria esperienza, adattati al caso concreto, ad avere la meglio nella scelta diagnostica e terapeutica da adottare.

Non dovendo questa libertà essere in alcun modo contratta ed intaccata – e ciò non per  una forma di ingiustificato buonismo verso gli esercenti le professioni sanitarie, ma per una necessaria tutela del bene dei pazienti – la normativa è stata nuovamente oggetto di riesame e, con il D.D.L. proposto dall’attuale Ministro della Salute, recante modifiche alle disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, sono presenti maggiori tutele per la ormai fragile categoria medica.

All’articolo 7 della proposta, richiamando un po’ la formulazione dell’antica Legge Balduzzi, si legge che quando l’esercente la professione sanitaria si attiene alle linee guida come definite e

pubblicate ai sensi di legge o alle buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette

raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto, è

punibile solo per colpa grave – così intrecciando, in modo più completo, l’esclusione della colpa lieve per il medico che si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche, facendo salva la specificità del caso concreto che eventualmente richieda di discostarsene.

Ancora, con l’introduzione del nuovo art. 590 septies cod. pen. la punibilità per colpa grave è ulteriormente condizionata dalla scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, dalla inevitabilità di queste ultime, dalla mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.

Quanto si propone di introdurre comporta una estensione della previsione ex art. 2236 cod. civ. al sistema normativo penalistico – così di fatto scoraggiando la pioggia di denunzie a carico degli esercenti le professioni sanitarie.

Obiettivo della riforma sarebbe migliorare, da una parte la qualità della prestazione medica  - che sarebbe meno contratta e non più subordinata ad un rispetto “obbligato” delle linee guida per evitare conseguenze giudiziali – e dall’altra ad un alleggerimento del carico di ruolo che affolla incessantemente i Tribunali della penisola, spesso con uno spreco di risorse rispetto alla ridottissima quantità di effettive condanne a carico dei medici.

Purtroppo è necessaria una grande conoscenza non della normativa, ma delle difficoltà quotidiane connesse all’attività medico sanitaria, per comprendere a pieno la ratio del D.D.L. – conoscenza che, comprensibilmente, la maggioranza della collettività non possiede.

La proposta da dunque finalmente concretezza alle preoccupazioni che, sin dagli anni Settanta, si leggevano nella pronunzia n. 166 del 22 novembre 1973 della Corte Costituzionale: La particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) del codice penale, in relazione all'art. 2236 del codice civile, per l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare la iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso.

Recentemente, con la pronunzia n. 248 del 25 novembre 2020, la Corte Costituzionale è tornata sul punto, evidenziando la necessità di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della cd. “medicina difensiva” ritenendo, a fronte degli indubbi profili critici dell’attuale regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell’ambito dell’attività sanitaria, quanto meno consigliata una complessiva rimeditazione delle ipotesi di reato previste dagli artt. 590 e ss. cod. pen.

Solo la colpa grave, derivante da inscusabile errore o ignoranza dei basilari principi attinenti all’esercizio dell’attività professionale, dovrebbe rilevare ai fini della responsabilità penale.

L’infallibilità degli esercenti la professione medica sembra farsi strada in modo concreto con la riforma in esame che, se vedrà concretamente la luce, la abbraccerà in tutta la sua essenza, così da ridare libertà e dignità alla classe medica.

 

La responsabilità civile: modifiche alla Legge 8 marzo 2017, n. 24

Ai sensi dell’art. 2236 cod. civ. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

A differenza di quanto è previsto nel sistema penalistico vigente, in ambito civile, ai fini della configurabilità della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, l’inadempimento non può essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionali ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione [...] il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ. il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata [...] a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez.III. sentenza 16 settembre 2025, n. 2715; conforme a Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto 2000, n. 10431).

La punibilità è dunque limitata ai soli casi di dolo o colpa grave di cui all’anzidetto art. 2236 cod. civ., e non opera nelle ipotesi di imprudenza nè, al riguardo, rileva l’astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 11 dicembre 2023, n. 34516; conforme, ex multis, a Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21761).

La previsione dell’infallibilità del professionista – compreso il medico – si era fatta già strada nel sistema civilistico ancor prima delle recenti riforme, facendo sempre salvo però, a tutela del danneggiato, il caso di errori conclamati ed avulsi dalla peculiare difficoltà del caso, che mai può costituire una “scusante”.

Sul punto si è pronunziata la Cassazione, Sez. III, che con l’ordinanza del 12 gennaio 2024, n. 4277 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma con cui era stata stabilita la condanna di un chirurgo per aver aggravato le condizioni di salute del paziente, eseguendo una indebita e non necessaria manovra sull’uretre, generando una lesione che ha determinato altre complicanze evitabili; il chirurgo aveva presentato ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. proprio in forza della disposizione ex art. 2236 cod. civ., ritenendo sussistenti fattori di incremento della difficoltà tecnica dell’intervento chirurgico.

Gli ermellini, pur essendo pacificamente orientati nell’escludere la responsabilità civile del medico nei casi particolarmente complessi, hanno evidenziato che dinanzi all’inesattezza dell’adempimento da parte del chirurgo non è applicabile l’art. 2236 cod. civ.

Emerge chiaramente, dopo la disamina della normativa penalistica e della sua evoluzione, la differenza con quella civilistica, ben più garantista della posizione del medico.

Il D.D.L. Schillaci interviene pertanto in un terreno già fertile, aggiungendo alle già previste tutele anche una modifica al vigente art. 7 della Legge Gelli Bianco, integrato con il nuovo comma 3 bis che così reciterebbe: fermo quanto previsto dall’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa, o del grado di essa, nell’operato dell’esercente l’attività sanitaria si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di

situazioni di urgenza o emergenza.

Come anticipato in premessa, il D.D.L. costituisce una risposta alla crisi della società vigente, dei suoi valori ma soprattutto della professione medica – dinanzi alla gravissima carenza di organico, specialmente in reparti emergenziali come il Pronto Soccorso.

Addebitare pertanto la responsabilità per il decesso o le lesioni di un paziente non curato a regola d’arte a causa di scarsità di risorse umane sarebbe ingiusto – così come ingiusto sarebbe “punire” un medico per il fallimento delle cure su soggetto affetto da patologia non nota, o in presenza di limitate evidenze scientifiche in merito all’esito positivo della cura.

La proposta appare, a parere di chi scrive, un completamento ed una estensione della pregevole Legge Gelli Bianco che ha già ridotto in modo netto il numero di contenziosi in ambito civile grazie agli Accertamenti Tecnici Preventivi, volti alla individuazione “a monte” della sussistenza della responsabilità diretta del medico.

La nuova riforma proposta costituirebbe un ulteriore passo avanti, andando ad incidere non solo nella riduzione delle liti temerarie, ma nella concreta modifica delle norme stesse – estendendo le tutele del medico anche al più duro settore penale – agendo in modo più incisivo e cosi portando al centro dell’attività medica la personalizzazione delle cure, senza più automatismi derivanti dall’applicazione generale, a tutti i casi, delle linee guida.

 

Avv. Rosanna Ciavola

mercoledì 30 luglio 2025

Il Codice Deontologico dei medici e degli infermieri una necessaria umanità aldilà delle norme - Avv. R. Ciavola

  


All’Avv. Antonino Ciavola, mio padre

 

“Non è la carezza di chi ti assiste ad avere beneficio su di te, ma la consapevolezza che è a disposizione senza volere niente in cambio”

Policlinico di Catania – Aprile 2025.

Trattenendo le lacrime – perché piangere non sarebbe stato “da veri duri” – mio padre, citando queste bellissime parole, mi ha suggerito il titolo di un nuovo articolo, e battendosi la mano sinistra sulla fronte mi ha detto che il testo l’aveva già tutto lì.

Pochissimi giorni dopo la sua patologia continuava inesorabile le sue sorprese e così la mia vita ricominciava a suonare con parole come intubazione, estubazione, protesi, stent, procalcitonina, emodinamica, noradrenalina, saturazione.

Parlo in prima persona perchè, come mi ha assicurato uno dei suoi rianimatori, lui non aveva piena contezza di cosa stesse accadendo. Ci sono delle pratiche mediche volte ad aiutare i pazienti a non rendersi conto del pericolo che stanno attraversando.

Alcuni la chiamano sedazione.

A me piace considerarla un modo per non provare paura.

L’Avvocato Antonino Ciavola se n’è andato con immensa dignità, apprezzato da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere la sua sottile ironia, il suo sguardo buono e la sua saggezza sconfinata.

Dedico questo articolo al personale sanitario che ha visto il peggio ed il meglio di lui, a quelle persone speciali a cui una mattina ho detto: voi per me siete gli Avengers.

 

Il tempo di relazione è tempo di cura: l’essenziale ruolo dell’empatia nelle professioni sanitarie

All’articolo 3 del Codice di Deontologia Medica è sancito il dovere di tutelare il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona.

La versione antecedente del Codice prevedeva, al posto della parola “dovere” il meno incisivo termine “compito” – sostituito al fine di mettere in evidenza il rapporto imprescindibile che deve esistere fra il medico ed il paziente, la cui tutela non deve fermarsi alla salute meramente fisica ma anche psichica.
Il successivo art. 5 puntualizza che il medico, nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto non solo della vita e della salute fisica e psichica, ma anche e soprattutto della libertà e della dignità della persona essendogli vietato di soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L’attività medica non è, in altre parole, limitata ad una prestazione meramente tecnica, ma è da intendersi come un intervento complesso ispirato costantemente a valori etici fondamentali.

Potrei riportare ancora altre mille parole tratte dalla normativa in esame e dai suoi commentari, ma niente sarebbe in grado di descrivere adeguatamente quello che ho visto in novanta giorni.

Conoscevo questo mondo esclusivamente dentro gli scritti difensivi, nelle perizie medico legali, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, nelle Tabelle di Milano.

Milioni di cittadini ricorrono all’Autorità Giudiziaria per rivendicare la vita di un caro perduto o irrimediabilmente compromesso e, nei casi più spiacevoli, ammettiamolo, anche per guadagnar qualcosa da un errore tecnico del medico. E allora al via la medicina difensiva, la menzione delle linee guida ministeriali, il più probabile che non da parte dei professionisti sanitari, denunziati incessantemente ed attaccati al punto da essere sovente costretti a versare ingentissime somme alle compagnie di assicurazione professionale.

Eppure c’è qualcosa che nel mondo forense abbiamo sempre valutato troppo poco: l’empatia.

E’ definita come la capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o, più esattamente, di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro.

L’empatia andrebbe valutata ai test di ammissione alla facoltà di medicina perchè la mancanza di comprensione e di spiegazioni, configura una negligenza medica – a parere di chi scrive ben più grave di un errore di natura tecnica, derivante da imperizia, negligenza, mera disattenzione e chi più ne ha più ne metta: noi avvocati siamo abituati a porre a fondamento dei nostri scritti considerazioni di questa natura. Quando i nostri clienti hanno perduto un caro, non chiediamo mai come sono stati trattati dal personale medico, ci limitiamo spesso ad esaminare la documentazione e le relazioni peritali di parte.

Eppure, come correttamente evidenziato da Maurizio Benato – Componente del Comitato Nazionale di Boetica (CNB) e del Centro Studi FNOMCeO – per fare il medico occorre empatia, certo se uno ce l’ha innata è fortunato, ma visto che l’arte è lunga, si può imparare. L’empatia è comprensione e condivisione di intuizioni, emozioni, concetti e giudizi, l’empatia si acquisisce attraverso la relazione, l’empatia si trasmette, si impara, si condivide e si rinnova continuamente.

E’ una capacità che il Codice Deontologico Medico non sancisce a chiare lettere ma che, insieme a quella comunicativa, costituisce una solida base per arginare i conflitti ed evitare l’insorgere di controversie di natura medico legale: l’obiettivo del personale medico non andrebbe, a parere di chi scrive, circoscritto ad una preparazione eccelsa, ad un assente o basso numero di interventi con esito negativo, ma dovrebbe estendersi anche alla capacità di costituire una alleanza medico-paziente che si fondi proprio sul rispetto reciproco, sul coinvolgimento del malato nelle cure, sul conforto e sull’assistenza anche di natura emotiva – tutti elementi che aiuterebbero i comuni cittadini a smettere di vedere nei camici bianchi figure nemiche ma, al contrario, esperti di un settore che non è infallibile.

Coglie nel segno, sotto questo profilo, la formulazione del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche dove si leggono, a più riprese, proprio gli essenziali principi summenzionati.

All’articolo 3 è sancito il generico obbligo di rispetto e non discriminazione nell’esercizio della professione, seguito da norme più dettagliate e concentrate sugli essenziali aspetti etici.

All’articolo 4 è previsto che nell’agire professionale, l’infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonchè le altre figure professionali e istituzionali.

La norma si conclude con questo essenziale concetto: il tempo di relazione è tempo di cura.

Personale medico che si premuri di informare debitamente il paziente sul suo stato di salute, che lo renda partecipe del proprio operato e che si impegni a conoscerlo ed assisterlo sotto l’aspetto emotivo, sarà positivamente considerato indipendentemente dall’esito delle cure e dalla risposta del fisico del paziente, e, difficilmente, sarà destinatario di azioni di natura legale, proprio in forza della summenzionata alleanza che, in situazioni siffatte, può o meglio dovrebbe nascere fra il personale medico ed il cittadino destinatario di cure.

Detti concetti sono ben racchiusi nell’articolo 17, secondo cui nel percorso di cura, l’infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. L’infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili, e nell’articolo 18, che sancisce l’obbligo dell’infermiere di rilevare e documentare il dolore dell’assistito durante il percorso di cura, adoperandosi applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.

“E’ tutto molto poetico” – interverrebbe mio padre leggendo fin qui questo articolo – ma è noto che le stelle più luminose si vedono al buio e, come anticipato, l’empatia non è prescritta da alcuna norma.

 

Violazione dei doveri deontologici: uno sguardo ai provvedimenti disciplinari del C.C.E.P.S.

Se l’alleanza su descritta esistesse per davvero, i Magistrati non fronteggerebbero un ruolo carico di procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità medica e, in particolare, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie volerebbero le mosche.

Con la decisione n. 77 del 2 ottobre 2019, il C.C.E.P.S. ha ritenuto responsabile un infermiere per violazione delle norme deontologiche a tutela del decoro e della dignità della professione, per aver utilizzato espressioni verbali violente nei confronti del paziente e dei suoi familiari, ancorchè utilizzate per impedire disfunzioni indotte dai medesimi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

La Commissione, con riferimento a tale ultima circostanza, ha rilevato che pur non costituendo esimente di responsabilità, se congruamente valutata insieme ad altri indici (la personalità dell’incolpato, la sua storia professionale ed i suoi precedenti specifici) concorre a definirne, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta all’organo di disciplina in sede di graduazione della sanzione, la proporzionalità del provvedimento disciplinare.

In altre parole, è chiaro che l’infermiere, al pari di qualsiasi esercente la professione sanitaria, sia legittimato a reagire dinanzi ad una difficile gestione del paziente – sia che essa derivi da peculiarità caratteriali che da ragioni cliniche – ma senza che ciò si concretizzi in una violazione della dignità e del rispetto del malato che, come è noto, verte in una posizione di debolezza.

Ancora, in un caso che definirei più estremo, il C.C.E.P.S. ha sanzionato un medico per  il mancato rispetto della dignità del paziente e la sua irrisione, anche quando questi sia defunto, condotta considerata grave violazione dell’etica professionale e del prestigio della professione, valori in virtù dei quali il professionista è tenuto ad accompagnare con il massimo rispetto ed empatia il percorso del paziente dal momento iniziale fino alla sua conclusione, soprattutto se con esiti terminali (decisione n. 80 del 2 ottobre 2019).

Ritornando alla citazione ricordata da mio padre, non è la carezza di chi ti assiste ad avere beneficio su di te, ma la consapevolezza che è a disposizione senza volere niente in cambio.

Mettendoci per un attimo nei panni di un malato, allettato da settimane o addirittura mesi, ciò che fa la differenza è proprio la mano tesa di un infermiere che, nel cuore della notte, si renda disponibile ad ascoltare uno sfogo, a chiarire per la milionesima volta cosa sia accaduto, a sistemare un cuscino, a riattaccare il decimo saturimetro staccato in sole ventiquattro ore – lungi dallo sbuffare, lamentare l’ennesima chiamata o la ripetitività delle domande e delle richieste di conforto e assistenza.

Ancora, ciò che davvero conduce un paziente fuori dalla malattia – o meglio dalla percezione negativa della stessa – è l’attenzione del personale medico che si interessi a capire chi ci sia davvero dietro una cartella clinica apparentemente disastrosa, ma che rappresenta un diario di guerra, una guerra combattuta insieme e non per forza gli uni contro gli altri.

 

Gli obblighi informativi in capo al medico - Riflessioni conclusive

Come correttamente rilevato da uno dei rianimatori di mio padre, in uno dei temutissimi colloqui delle ore 13:00 di ogni giorno, sono proprio le spiegazioni dettagliate fornite dal personale medico ad evitare qualsivoglia malinteso, disguido e incomprensione con il paziente ed i suoi familiari.

Gli obblighi informativi sono, d’altronde, a differenza della empatia, scritti a chiare lettere nel Codice Deontologico Medico che, all’articolo 30, prevede il dovere in capo al medico di fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostiche-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate – precisando che ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

La norma pone attenzione anche alle modalità di comunicazione delle informazioni, specialmente quando queste siano riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, prevedendo che dette notizie siano comunicate con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

Leggendo queste parole, però, non posso che considerarle lettera morta dinanzi ai difficili tempi che corrono: è spesso in risalto nei notiziari italiani l’aggressione dei parenti di un paziente defunto o gravemente compromesso, che sono soliti distruggere i locali del Pronto Soccorso o, come ho ahimè potuto constatare con i miei occhi, le sale d’attesa delle terapie intensive – luoghi dove, come un saggio medico mi ha detto, molto spesso è ormai impossibile spegnere incendi accesi altrove.

Le modalità di comunicazione giocano quindi un ruolo essenziale nell’evitare illusioni in capo ai cittadini che spesso, incolpevolmente, dimenticano di trovarsi dinanzi a dei professionisti che possono anche fallire, nel combattere guerre dove in campo vi sono elementi diversi dalle capacità tecniche: la resistenza fisica del paziente, il tempo di ricovero, la gravità della patologia, il tempismo delle cure, strettamente connesso alla presenza o assenza di controlli di prevenzione da parte del malato.

L’empatia è probabilmente nascosta nell’articolo 30: chi ha redatto il Codice Deontologico Medico era sicuramente consapevole del potenziale fallimento della professione, della rabbia e del dolore di chi rimane dall’altra parte – in posizione di debolezza – e della differenza che può fare un medico dotato sì di freddezza, ma anche di compassione e delicatezza, nella guida del paziente e dei propri familiari verso l’accettazione di una prognosi infausta.

Volevo concludere questa riflessione con una citazione di James Brace, letta nel sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania: la medicina è la sola professione che lotta incessantemente per distruggere la ragione della propria esistenza.

Ma mi risuona in mente, ben più incisiva, una frase di una delle eroiche rianimatrici di “Deontologus”, mio padre, l’Avv. Antonino Ciavola, che – piena di quella empatia che sento tanto mancare in questo mondo – dopo la sua morte mi ha guidato verso la pace, ricordandomi che i medici sono sì a servizio della vita...ma non possono donarla.

                                                                                                                                                         Avv. Rosanna Ciavola

Pubblicato su Altalex