venerdì 13 ottobre 2023

Procura alle liti ed informativa sulla mediazione: l’una non ingloba l’altra? Cassazine 7.12.2022 n° 35971: un pericoloso precedente giurisprudenziale - di Avv.ti Antonino e Rosanna Ciavola

La recentissima pronunzia della Cassazione (ord. 7 dicembre 2022, n° 35971) in merito al diritto del procuratore alla percezione del compenso, pur non avendo adempiuto a quanto previsto dall’art.4 della Legge n° 28/2010, sembrerebbe sancire una nuova e pericolosa interpretazione in merito alla validità della procura alle liti che, sinora gli avvocati di tutt’Italia hanno sottoposto e fatto sottoscrivere ai propri clienti.

I giudici di legittimità non ritengono difatti adempiuto l’obbligo di cui al citato art. 4, laddove l’informativa sull’esperimento facoltativo del procedimento di mediazione sia contenuta nella procura “ad litem”, dalla quale – l’informativa stessa – si distingue per oggetto e funzione. Così richiamando la sentenza del 7 luglio 2016, n° 13886, la Cassazione parrebbe distinguere in due differenti – a quanto pare necessari – documenti l’informativa dal mandato alle liti, non sembrando suscettibili di essere contenuti in un unico documento e cioè nella procura ad litem comunemente redatta dall’avvocato.

La realtà è però molto diversa: la sentenza del 2016 richiamata aveva significato opposto. La vicenda riguardava il caso di un avvocato che, dopo aver raccolto una sottoscrizione (illeggibile) del rappresentante legale di una società, omettendo di indicarne il nominativo, pretendeva di poter sussumere l’identità del proprio assistito da un altro documento e cioè dall’informativa sulla mediazione contenuta in documento diverso dalla procura, sottoscritta in modo leggibile dal cliente, debitamente identificato.

Il giudice, in detto caso, aveva sì affermato che l’informativa e la procura alle liti sono due documenti differenti sia per oggetto che per funzione, restando la prima estranea allo ius postulandi, con l’unico intento, però, di porre l’accento sull’invalidità del mandato in possesso dell’avvocato – poiché monco e non integrabile tramite un altro atto con finalità diverse.

Nella vicenda recentemente esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione alla fine del 2022, invece, si nega la validità di una informativa sulla mediazione sottoscrivendo, unitamente al conferimento del mandato difensivo, la procura ad litem.

Le fattispecie sono diametralmente opposte e, richiamando la pronunzia del 2016, gli ermellini spianano la strada ad un nuovo pericoloso precedente per cui ogni mandato alle liti, in un certo senso “onnicomprensivo” di quanto dettato dalla Legge 28/2010 non sia, in realtà, valido come pensiamo.

Per evitare di incontrare ostacoli, suggeriamo la stesura del documento nella maniera che segue – consistente in un documento “complesso”, contenente tanto l’informativa prevista dalla L. 28/2010 quanto il conferimento del mandato alle liti.

 

FAC SIMILE

PROCURA ALLE LITI E INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE

Io sottoscritto _____, natc a ____, il __.__.____, cod. fisc. ________________, residente in _______, Via _______ n° __, delego l’Avv. _______________, cod. fisc. ________________, pec ______________________________, a rappresentarmi e difendermi  in ogni fase e grado del presente procedimento innanzi al __________, anche nella fase dell’esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. __________, sito in _____, Via ________ n° __.

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto.

______, __.__.____.

 

___________________

Visto per autentica

 

Avv. ________________


Pubblicato su Altalex