mercoledì 11 settembre 2019

Da Re a Reietto: il caso Mauro Icardi

Avv. Sebastiano Mariano Mascena


Un agosto bollente quello italiano marcato 2019.
Tra crisi di governo, cambi climatici e … colpi di mercato.
Questa volta però il colpo arriva dritto alla società (Inter).
Una crisi partita da lontano (marzo 2019) e che, forse, si concluderà nelle aule di arbitrato/giustizia sportiva.
Senza voler sembrare tifosi, giornalisti ovvero esperti, analizziamo i fatti.
Nella primavera del 2019 a Mauro Icardi, bomber e giocatore di punta dell’Inter, vengono tolti i gradi di capitano.
Tale decisione viene presa dalla società, anche con l’accordo dell’allenatore Spalletti, ma non viene comunicata formalmente al giocatore né, tantomeno, motivata.
Icardi è emarginato dal progetto della squadra nerazzurra, salvo essere reintegrato tra i titolari per brevi e tristi apparizioni.
Finisce il campionato. Ma non i problemi.
Durante la sessione di calcio mercato il centravanti argentino viene offerto praticamente a mezza Europa.
Lui rifiuta tutte le destinazioni, vuole rimanere all’Inter e rispettare il contratto (ipse dixit).
Inizia il ritiro pre-campionato e Icardi viene regolarmente convocato, pur non partecipando a partitelle ovvero uscite ufficiali della squadra.
La guerra fredda, anzi calda, su social e stampa, continua sino al 11 agosto.
In tale data, Icardi diffida la società chiedendo il reintegro in prima squadra e minacciando azioni legali conseguenti.
I dirigenti interisti fanno spallucce e continuano a provare la cessione del giocatore.
Venerdì 30 agosto scoppia definitivamente il caso.
Icardi, a mezzo suo legale di fiducia, fa pervenire missiva p.e.c. all’Inter chiedendo l’intervento del collegio arbitrale nonché il risarcimento per il danno subito pari al 20% del compenso annuale lordo.
A corredo della richiesta Icardi fa presente di:
  1. aver subito la sottrazione della Fascia di capitano
  2. aver appreso la sua totale e sostanziale esclusione dal progetto Inter per la stagione in corso dagli articoli di stampa
  3. essere stato escluso da qualsiasi iniziativa di marketing o similare da parte della società
  4. aver subito il cambio del numero di maglia (dalla n. 9 alla n. 7)
  5. essere sostanzialmente messo fuori rosa
  6. essere stato escluso dalla chat della squadra
  7. Non avere svolto mai le fasi tattiche/tecniche degli allenamenti con la prima squadra
  8. Aver svolto gli allenamenti con allenatore squadra primavera
Per tali ragioni invoca la violazione dell’art.7.1 accordo collettivo calciatori/società secondo il quale “La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11
Volendo analizzare le richieste di Icardi e mettendole in relazione con le norme di riferimento e con i casi precedenti, emerge subito un dato.
La questione Icardi rappresenta un unicum nella storia del diritto sportivo italiano.
Mai un calciatore era stato privato della fascia di capitano, del proprio numero di maglia ed era stato vittima di una sostanziale esclusione da un progetto che, pochi mesi or sono, lo vedeva assoluto protagonista.
Sui punti 2 e 5 si tratta di richieste basate su atti provenienti da organi esterni al rapporto calciatore/società. Non si può pensare di essere esclusi dal progetto per la nuova stagione agonistica ovvero, ancor peggio, essere esclusi dalla rosa dei titolari basandosi su quanto scritto dagli organi di stampa.
Inoltre, l’allenatore ha sempre facoltà di decidere titolari e riserve secondo suo insindacabile giudizio.
L’essere escluso da tutte le attività extra-sportive della società Inter (punto 3) rappresenta indubbiamente una condotta lesiva nei confronti di Icardi intesa come una deminutio del suo ruolo di dipendente. D’altro canto, però, non vi è alcuna violazione dell’art. 7 così come viene richiesto dal legale.
Anche la modifica del numero di maglia, di cui al punto 4, costituisce una palese violazione dell’esecuzione in buona fede del contratto e rappresenta vessazione nei confronti di Icardi. Ma, così come precisato, non rientra tra le violazioni previste dall’art. 7 dell’accordo collettivo calciatori/società.
L’esclusione dalla chat della squadra (nella quale vengono comunicati orari ed informazioni utili) rappresenta certamente una violazione: poiché priva il calciatore di alcune necessarie informazioni per far parte del gruppo in maniera piena così come gli altri componenti della rosa.
Riguardo al punto 7, si precisa che il diritto a partecipare alle sedute tattiche non è parte integrante dell’allenamento: che è teso al mantenimento/conseguimento della forma fisica idonea a svolgere l’attività agonistica. Pertanto, non si paleserebbe in questo caso alcuna violazione.
L’errore principale che sarebbe stato commesso dall’entourage interista è quello di aver fatto allenare Icardi con i tecnici delle squadre giovanili. Ciò è sanzionato sia dall’art. 7 già richiamato ed è già stato oggetto di pronunce favorevoli al dipendente in casi simili già avvenuti in passato.
Resta un ultimo quesito da affrontare.
La norma di cui all’art.7 non si applica “Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale”.
Se Icardi sia venuto meno agli obblighi scaturenti dal contratto non ci è dato sapere.
Ma ove vi fosse stata violazione degli obblighi, era dovere dell’Inter intervenire formalmente e richiedere i provvedimenti previsti dall’accordo collettivo.
Le norme indicate, come abbiamo visto, si riferiscono alla dignità professionale, richiamando echi di regole di correttezza, insomma una sorta di deontologia calcistica che, in alcuni punti, non sembra che sia stata rispettata.
La questione giuridica, seppur di pregio, pare che sia finita in una bolla di sapone che ha portato Icardi lontano dall’Inter. Così anche gli aspetti legali volano via, come questa estate che è ormai al capolinea.

mercoledì 8 marzo 2017

Legge che risorge

Legge che nasce, che muore, che risorge

Antonino Ciavola


In una sua gustosa opera  il Salazar ci racconta lo strano caso di una legge regionale della Calabria abrogata da una successiva legge regionale e richiamata in vita mediante l'abrogazione esplicita della norma che l'aveva abrogata.
Gli effetti dell'abrogazione delle norme abrogatrici, con possibile reviviscenza della norma originaria, fanno parte di quegli aspetti "misteriosi" e oscuri per la maggior parte dei pratici del diritto.
Ciò per colpa della tecnica legislativa ormai degenerata, che utilizza sempre meno il sistema più corretto dell'abrogazione espressa e sempre più quello dell'abrogazione implicita o tacita, magari affidando a norme secondarie l'individuazione delle parti di legge effettivamente abrogate.
Talvolta l'individuazione corretta è realizzata con la successiva redazione di testi unici chiarificatori, altre volte i dubbi restano.
Un altro esempio di morte apparente della legge è dato da quelle antiche norme, risalenti al periodo fascista, che regolavano l'ordinamento professionale forense e che sembravano esser state implicitamente abrogate dalla riforma approvata con legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Prima di verificare e dimostrare che le cose stanno in modo diverso, è necessario un breve riepilogo dell'evoluzione normativa che ha portato alla legge 247.
Con la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) era stato stabilito «Con decreto del Presidente della Repubblica ... gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
Questa variazione serviva a mutare la veste della normativa da riformare: non più legge ordinaria bensì regolamento governativo, nella forma del D.P.R.
La manovra salva – Italia, approvata con decreto legge, ha aggiunto un termine finale di abrogazione: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
Cosa significa che le norme sugli ordinamenti professioni sono in ogni caso abrogate dalla data del 13 agosto 2012?
Letteralmente significava che, se il Governo non avesse approvato il D.P.R. di riforma, le norme di ordinamento professionale sarebbero rimaste comunque abrogate, creando un vuoto normativo corrispondente a una piena deregulation.
Abrogazione degli ordinamenti professionali è una dicitura generica, che poteva essere riferita (per restare al campo forense) al Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 (legge professionale), ma anche al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sui Consigli nazionali) e a tutta una congerie di norme che, farraginosamente ma ormai in modo noto, regolavano ogni aspetto della professione forense.
Si discuteva se una norma così generica che prevede l’abrogazione delle norme sugli ordinamenti professionali potesse efficacemente abrogare tutte queste leggi, non espressamente indicate, ma la questione sembrava risolta prima con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e poi con la L. 31 dicembre 2012 n. 247 che ha l'effetto, essendo una legge speciale riguardante solo gli avvocati, di sottrarre questa professione dal destino riservato a tutte le altre e cioè dalla normazione secondaria avvenuta con il DPR n. 137.
Secondo tutti i commentatori l'approvazione di questa nuova legge professionale forense avrebbe comportato l'abrogazione di tutte le norme precedenti, forse peraltro già abrogate da quelle di portata generale sopra ricordate.
La legge 247, però, ci riserva non poche sorprese.
Il capo III, interamente dedicato al Consiglio Nazionale Forense, così esordisce all'art. 34:
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. Il sesto comma afferma che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.
Si tratta della normativa in materia di elezione dei Consigli locali e nazionali, interamente riscritta dalla Legge 247 eppure, dalla stessa, mantenuta in vita o resuscitata.
L'art. 35, comma 1, lettera c) prevede che il CNF esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.
L'art. 36 comma 1 ribadisce la funzione giurisdizionale che si svolge (ancora) secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Identico richiamo (repetita juvant) è previsto nell'art. 37.
Le antiche leggi professionali forensi, date per abrogate, e forse effettivamente abrogate dal generico provvedimento che fissava una data di cessazione di tutti gli ordinamenti professionali vigenti, sono dunque richiamate in vita dallo stesso legislatore che, menzionandole espressamente come norme vigenti, esclude di averle volute abrogare.
Attenzione: probabilmente chi ha scritto la legge 247 intendeva dire che il CNF era già previsto e regolato dalla normativa del 1933, del 1934 e del 1944 (anteriore alla Costituzione) e che la riforma del 2012 rappresentava la revisione della giurisdizione speciale, così come prevista dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, il cui termine di 5 anni è ritenuto non perentorio dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La volontà del legislatore, però, è solo un criterio residuale di interpretazione, mentre il principale è quello letterale che afferma con chiarezza la persistente vigenza delle norme che si ritenevano abrogate.
La legge 247 prevedeva anche una delega al Governo per il Testo Unico (art. 64) mediante il quale doveva accertarsi la vigenza attuale delle singole norme con l'indicazione di quelle abrogate anche implicitamente e con il coordinamento necessario a garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina.
Purtroppo, però, il termine di 24 mesi per l'esercizio della delega è irrimediabilmente scaduto.
Resta quindi la disposizione transitoria dell'art. 65, comma 1, che prevede in caso di vuoto normativo derivante da assenza di regolamenti, l'applicazione delle disposizioni vigenti non abrogate, e cioè delle precedenti leggi professionali resuscitate.
Un esempio di vuoto normativo è dato dall'art. 28, comma 6, che introduce il subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o impedimento di un consigliere dell'Ordine territoriale, ma nulla prevede per l'ipotesi in cui l'esito delle precedenti elezioni non abbia dato un primo dei non eletti, nel caso (puntualmente verificatosi in molti Fori) di elezione plebiscitaria.
In questo caso, mancando anche la norma regolamentare, si dovrà recuperare quella previgente e resuscitata (art. 15, comma 3, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382): Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, e così coprire i seggi vacanti.
Le antiche norme dello scorso millennio, quindi, non sono state abrogate e questo è anche il pensiero del Ministero della Giustizia che, pubblicando in G.U. n. 70 del 2 settembre 2016 il bando per l'esame di avvocato della sessione 2016, esordisce proprio richiamando la normativa del 1933 e del 1934 sopra ricordata.

M. SALAZAR, Novelle dei mesi pari, ed. Giuffré
Per un approfondimento sulle varie distinzioni v. AA.VV., il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, ed. Giappichelli

mercoledì 1 marzo 2017

Regolamento continuità professionale

Avvocati: entrato in vigore il regolamento sulla continuità professionale

Pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2016 , è in vigore dal 22 aprile scorso il Decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016, relativo al Regolamento ministeriale recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.
Dunque, ogni tre anni i Consigli territoriali dovranno verificare l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente da parte di ogni iscritto all’albo, con la sola esclusione dei neoiscritti per i primi cinque anni.
Entro sei mesi,  a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, un altro provvedimento ministeriale dovrà stabilire le modalità per individuare con sistemi automatici le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, anche mediante le quali sarà possibile comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
Le modalità di accertamento e i sei requisiti ammessi
Il sistema così elaborato dovrebbe promuovere l’accertamento di un esercizio dell’attività non discontinuo, quindi caratterizzato da un sufficiente grado di professionalità. Ma, esclusi i rilievi sostanziali cui dovrebbe ispirarsi l’unico giudizio sulla natura dell’attività svolta, pur con le due epurazioni cui si accennerà,  sono stati indicati parametri strettamente tecnici o viatici qualificanti le credenziali dell’avvocato  a seconda del privilegio economico di cui può disporre.
Lo stesso discrimine è del resto sotteso anche all’obbligo sancito dall’art. 29, comma 6, L. P. ed esaltato ad indice di etica professionale dagli artt. 16 e 70 del Codice Deontologico Forense. Nel primo caso, il mancato pagamento dei contributi annuali entro i termini previsti, comporta la sospensione non disciplinare e revocabile con la regolarizzazione, mentre nel secondo caso anche l’incolpevole inadempimento degli obblighi previdenziali, fiscali, assicurativi e contributivi assume la fisionomia di vero e proprio illecito disciplinare, francamente alla stessa stregua di comportamenti violativi di ben altra indole corruttiva.
Dunque, tra i sei requisiti indicati che devono ricorrere congiuntamente, la titolarità di una partita IVA attiva (requisito alla lett. a, art. 2, comma 2) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (requisito alla lett. d) sono strumenti di lavoro praticamente iniziatici, così come la previsione circa l’esigenza di una base operativa (requisito alla lett. b) non può che rivelarsi strettamente connessa alla garanzia di una ben determinata e stabile organizzazione dello studio professionale.  Nell’anno di grazia 2016, l’espressione in sè uso di locali e di almeno un’utenza telefonica apparirebbe preistorica, se non fosse probabilmente destinata a comprendere, in una moderna e funzionale dotazione di mezzi, anche soluzioni non tradizionali, quali quelle degli uffici condivisi o delle recenti realtà di coworking, avversate solo da vetuste e incomprensibili resistenze.
Diversa considerazione meritano i restanti tre requisiti.
Nell’attesa del decreto ministeriale che, in attuazione dell’art. 12, comma 5, citata L.P., determini le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza assicurativa per la responsabilità civile e contro gli infortuni (requisito previsto alla lett. f), l’entrata in vigore dell’obbligo è differita, come precisato dal CNF nel parere n. 35/15, all’emanazione del provvedimento, mentre l’obbligo di aggiornamento professionale (requisito alla lett. e) deve essere assolto secondo modalità e condizioni stabilite con il regolamento attuativo CNF n. 06/14 , successivamente modificato.  Il sistema così previsto, in buona sostanza, dovrebbe essere funzionale ad assicurare il cd. lifelong learning, inteso come evoluzione professionale di conoscenze e abilità per favorire trasparente competitività e garantire all’utenza competenze dinamicamente acquisite.
Proprio per i migliori propositi dichiarati in tema di libera concorrenza e tendenziale gratuità degli eventi istituzionalmente organizzati, è auspicabile che il sistema ordinistico, allo stesso tempo competente per l’accredito e produttore di eventi formativi, si renda nobilmente immune da potenziali conflitti e restrizioni concorrenziali; allo stesso modo, dovendosi occupare dei processi di verifica e monitoraggio delle attività di aggiornamento e formazione  in esito alle quali l’avvocato potrà essere inserito in elenchi ben determinati,  il rischio è quello di un’eccessiva burocratizzazione degli strumenti di controllo.
Infine l’elemento della trattazione di almeno cinque affari nell’anno (requisito previsto alla lett. c) rappresenta veramente l’apoteosi di questo regolamento.
Poteva sembrare preferibile la soluzione proposta dal Consiglio di Stato di documentare, al di là del dato strettamente numerico, la trattazione di una quantità anche inferiore di affari, purchè connotati da particolare impegno e rilevanza. E’ prevalso invece, su una maggiore flessibilità e valutazione qualitativa dell’attività, un metro scolasticamente quantitativo, realmente soggetto alla stessa discrezionalità che lo schema attribuisce ai Consigli territoriali anche nella valutazione delle difese dell’iscritto in tema di giustificati motivi soggettivi e oggettivi, al fine di  evitare la possibile cancellazione.
La cancellazione dall’albo e la reiscrizione
Quindi, proprio nell’ipotesi in cui il COA accerti la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti e in contraddittorio l’iscritto non dimostri la sussistenza dei menzionati giustificati motivi,  verrà disposta la sua cancellazione dall’albo. La prova successivamente fornita dei requisiti relativi alla partita iva, alla pec, alla struttura operativa e alla polizza assicurativa consente la riabilitazione, concessa non prima del trascorrere di 12 mesi sabbatici nelle ipotesi di cancellazione decisa per mancanza dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento e per la trattazione di un non sufficiente numero di affari nell’anno. Rimane, tuttavia, irrisolto l’arcano di come si possano acquisire crediti formativi o assumere incarichi senza essere iscritti all’albo.
I possibili effetti del regolamento e il potere interno degli organi di controllo
La versione definitiva del testo, com’è noto, non prevede più, rispetto alla bozza iniziale, i requisiti relativi alla regolarità previdenziale e contributiva ai COA, poichè ritenuti indirettamente collegati al reddito del professionista, escluso, come riferimento per le modalità di accertamento della continuità, dall’art. 21, comma 1, L. n. 247/12.
Ma, al di là dell’eliminazione di tali indici, per il quadro generale delineato tra possibili sospensioni amministrative e persecuzioni disciplinari, non si esclude che un vero e proprio fuoco di fila possa essere riservato anche all’iscritto che, pur estraneo ad una conduzione professionale intenzionalmente elusiva degli obblighi imposti, sia condizionato, nel regolare adempimento degli stessi, dall’insufficienza dei propri guadagni e oggettivamente non possa, al di là di vuote retoriche motivazionali, radicalmente mutare il percorso lavorativo da anni intrapreso.
Peraltro, il requisito della continuità era stato da più parti già indicato, nel percorso di approvazione della L. n. 247/12, come incompatibile con il divieto di discriminazione indiretta ai danni di parti deboli della categoria, maggiormente soggette a periodi di discontinuità rispetto alle inattaccabili posizioni di soggetti professionalmente forti.
Questo, anche in adesione al divieto espresso dagli orientamenti della Corte di Giustizia riguardo a clausole, regolamenti e leggi, subordinanti la concessione di benefici o diritti anche solo ad un certo tasso di continuità dell’attività lavorativa.
Impostazione migliore poteva essere quella, da più parti a suo tempo suggerita, del declassamento dei criteri indicati da assoluti a presuntivi, in modo da consentire, anche in mancanza di uno solo di essi, la prova della continuità con qualsiasi altro mezzo   caso per caso, non potendo costituire il volume di affari dell’avvocato un indice fondamentale circa la sua affidabilità come professionista.
Ora, mentre, in materia di illecito, spetterà agli organi di disciplina sanzionare o meno le irregolarità commesse da colleghi iscritti non al proprio foro di appartenenza, altro è il compito che attende i COA, chiamati a esercitare un potere interno che, nella sua inevitabile discrezionalità, ad oggi non sembra rinvenirsi negli ordinamenti professionali degli altri paesi europei, perlomeno con queste connotazioni.
La sensazione è che sarà difficile arginare la tentazione di reciproche influenze, nella reviviscenza del legame tra elettore ed eletto, sottratto agli stessi COA per l’esercizio disciplinare. In altri termini, come si comporteranno i Consigli, quando dovranno accertare la mancanza dell’esercizio continuativo o valutare la pregnanza dei motivi soggettivi e oggettivi di cui dovrà fornire prova lo stesso collega dal quale, magari, hanno ricevuto ampio sostegno al momento del voto ? Quali ripercussioni politiche matureranno anche solo alle invise procedure di controllo per un elettorato non certo abituato alle neo-vigenti, delicate ingerenze nelle singole vite professionali ?
Tali perplessità -in particolare, la prima- non si porrebbero, se non avessimo assistito negli anni a innegabili derive clientelari e, prima dell’entrata in scena dei CDD, a episodi di uso distorto della funzione disciplinare, naturalmente non ovunque, ma in alcuni Ordini certamente, anche se per limitate fasi e passaggi di singole consiliature.

mercoledì 6 aprile 2016

SHARING ECONOMY

SHARING ECONOMY: 

LA PROPOSTA DI LEGGE ITALIANA

di Avv. Antonella Matricardi
La sharing economy, ossia il consumo condiviso
L’idea di sharing economy, strettamente connessa a quella di resilienza come capacità di ottimizzare risorse ed energie nelle situazioni di crisi, realizza un approccio economico nuovo rispetto ai modelli tradizionali di scambio e redistribuzione, attraverso la natura pervasiva della rete mobile e ubiqua, declinata nella forza diffusiva dei social media.
Singoli individui diventano attori economici, creatori di un valore condivisibile in termini di beni, servizi e conoscenze, per proiettarne la spendibilità in un mercato dalle dimensioni ampie in cui prassi e piattaforme collaborative consentono strategie commerciali non eterodirette ma partecipative.
Le community, composte da utenti interessati a fornire una prestazione, da semplici visitatori o potenziali clienti, partecipano alle fasi non solo di creazione e distribuzione ma anche di promozione del prodotto, recensendolo quali precedenti utilizzatori o, incidendo con la frequenza delle visite sul sito, a determinare il prezzo delle inserzioni pubblicitarie.
Questa, più o meno, una visione iniziatica, quasi stereotipata del fenomeno.
In realtà, la sharing economy, con le sue più recenti articolazioni, si rivela essere sistema complesso e affascinante la cui definizione ormai non può ragionevolmente essere ingabbiata in semplicistiche formule promozionali o tantomeno da chiusure tout court demonizzanti.
Un’illusione, una chimera o veramente una risposta all’impasse dell’attuale crisi economica ?
Accanto ai numerosi sostenitori, la categoria degli scettici intravede nel consumo condiviso solo un estemporaneo motore alternativo all’economia tradizionale al quale corrispondono eccessivi entusiasmi e sopravvalutazioni mediatiche.
Incremento delle opportunità di business, capacità di creare nuova occupazione,  ma, nel lungo periodo, molto probabilmente un’iperflessibilità del lavoro priva di tutele e un andamento generale troppo condizionato dall’umoralità della rete, senza contare una già evidente emergenza in tema di privacy.
Queste, in estrema sintesi, alcune vulnerabilità che hanno motivato, non senza l’ambizione di poter governare un processo così esteso e inarrestabile, recentissime iniziative legislative, proprio a partire dal nostro paese.
Il 27 gennaio scorso è stata, infatti, presentata alla Camera del Deputati la proposta di legge n. 3564 e parallelamente depositato il 3 marzo in Senato il disegno di legge n. 2268.
Pur essendo testi sostanzialmente sovrapponibili, appaiono essenziali nel secondo gli aspetti della tutela consumieristica e della libertà di concorrenza, mentre dal primo emerge una maggiore attenzione del legislatore alla regolamentazione dell’attività di condivisione dei siti e portali web.
Il testo presentato alla Camera
L’Intergruppo Parlamentare sull’Innovazione ha diffuso in rete un’anticipazione della proposta di legge n. 3564, presentata ad iniziativa del deputato Veronica Tentori (PD), la cui pubblicazione sulla piattaforma Making Speeches Talk di Open Evidence consente all’utente dal 2 marzo al 31 maggio 2016 di apportare, in riferimento ad ogni singola disposizione, osservazioni e commenti.
Si tratta di un testo composto da 12 articoli che preliminarmente introduce il concetto di appartenenza agli operatori stessi del valore generato da beni e servizi messi a disposizione dei fruitori: il gestore -che agisce solo come abilitatore della piattaforma- non è datore di lavoro, essendo concettualmente escluso l’elemento della subordinazione.
Se il fine ultimo del legislatore è quello di garantire trasparenza, leale concorrenza, equità fiscale e tutela dei consumatori, in tale ottica dovrebbe porsi l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale presso l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.  All’AGCM è attribuita la funzione di regolazione e vigilanza sulle attività dei portali con il compito di segnalare, nella relazione annuale alle Camere, eventuali ostacoli normativi/amministrativi alla diffusione dell’economia di condivisione, insieme a possibili correttivi e  sempre in sintonia con le normative europee.
Centrale  appare la previsione del documento di politica aziendale che, predisposto dai gestori delle piattaforme e approvato dall’AGCM, costituisce adempimento vincolante  per l’iscrizione al Registro Nazionale. Fra le condizioni contrattuali sottoscritte dagli utenti non potranno essere inserite riserve dirette a determinare uno squilibrio nei rapporti a favore dell’abilitatore. Concessioni di esclusiva, accettazione di tariffe obbligatorie, ingerenze o controlli nell’esecuzione delle prestazioni e cessioni gratuite non revocabili dei propri diritti d’autore sono clausole espressamente indicate come nulle, anche se accettate dai condividenti.
Quali garanzie obbligatoriamente previste nel documento, sono imposti i pagamenti in via elettronica per le transazioni economiche e richieste le registrazioni univoche di tutti gli utenti sul sito, nonché le informazioni circa le coperture assicurative stipulate.
E’ prevista un’imposizione fiscale flessibile e diversificata in cui il reddito da attività di economia della condivisione non professionale dovrà essere indicato in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, richiedendo, se inferiore alla soglia di 10.000 euro, l’applicazione di un’imposta pari al 10%, mentre i redditi superiori dovranno essere cumulati con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, quindi assoggettati all’aliquota corrispondente.
Il testo si conclude con l’obbligo di predisporre strumenti per la verifica, modifica e rapida eliminazione dei dati utenti in tema di tutela della riservatezza e con la previsione di misure sanzionatorie pecuniarie e sospensive dell’attività per i portali non iscritti al Registro Nazionale o privi del documento di policy, ricorrendo l’infrazione anche nei casi in cui gli stessi non si siano adeguati, entro i termini indicati, alle diffide dell’Authority.
Il testo depositato in Senato       
Come nella bozza di legge presentata alla Camera, l’articolato ad iniziativa parlamentare del senatore Mauro Del Barba (PD) circoscrive l’elemento caratterizzante della sharing economy al fatto “che le iniziative di condivisione non siano strettamente legate a una logica di profitto e consumo ma a uno schema di ottimizzazione e di risparmio con una ovvia attenzione ai paradigmi di innovazione sociali quali, ad esempio, la sostenibilità ambientale, lo scambio culturale, la ricerca scientifica, ottenendo così un risparmio di spesa ed eventualmente un reddito“.
Vengono pertanto espressamente escluse le attività svolte con modalità operative imprenditoriali, poichè la condivisione del bene o del servizio non deve essere svolta professionalmente. Al fine di tutelare la concorrenza e impedire un utilizzo elusivo della disciplina speciale, i soggetti che esercitano un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi dovranno rimanere assoggettati alle norme civilistiche in materia di impresa.
Il testo è composto da 9 articoli; un primo blocco di norme conferma gli obblighi per i portali di condivisione nella tracciabilità dei pagamenti, nei meccanismi di controllo dei servizi offerti, nelle coperture assicurative e nella tutela della riservatezza dei dati personali e delle informazioni acquisite da utilizzatori e fruitori nell’attività di condivisione.
Di rimando, la mancata iscrizione nel Registro Nazionale on line o il mandato adeguamento all’intimazione dell’Authority conferma le sanzioni pecuniarie e la sospensione dell’attività fino alla realizzazione degli adempimenti richiesti.
Le disposizioni non parlano espressamente di documento di politica aziendale ma di condizioni generali di contratto utilizzate che il gestore deve comunicare all’AGCM, escludendo sempre l’inserimento di clausole di esclusiva o indicanti tariffe predeterminate.
L’operatore dovrà svolgere la propria attività nel rispetto degli standard minimi di sicurezza ed igiene che verranno dettagliati con regolamento ministeriale, mentre è prevista l’applicazione dell’art. 2043 c.c., a tutela del consumatore, laddove i danni eventualmente subiti non siano altrimenti risarcibili, stante l’acclarata esclusione della risarcibilità per quella tipologia di pregiudizio che può derivare dalle prestazioni tra privati senza previsione di un corrispettivo.
In tema di tutela della concorrenza il disegno di legge distingue tra attività sottoposte a specifici regimi autorizzatori e attività apparentemente non economiche che, commercializzando prodotti e servizi on line senza essere soggette  a tassazione od obblighi igienico-sanitari, determinano situazioni di concorrenza sleale. Per le prime viene quindi previsto che, con regolamento ministeriale, siano indicati i limiti massimi temporali e di reddito consentiti nell’anno solare per l’attività di condivisione.
Il legislatore vuole così riconoscere la coesistenza di approcci economici diversi, comunque funzionali a soddisfare domande differenti, al fine di evitare che, nei confronti di operatori soggetti a particolari regimi autorizzatori, non prevalgano operatori concorrenti in grado di agire senza alcuna regolamentazione.  Sono escluse, pertanto, dall’utilizzazione o fruizione in forma condivisa, quelle attività intellettuali il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La fiscalità sembra rimanere anche nel testo presentato in Senato, secondo alcuni commentatori, un nodo irrisolto o, perlomeno, semplicisticamente affrontato. Viene disposto, infatti, che i proventi derivanti dalla condivisione, se inferiori nell’anno solare alla somma di 10.000 euro, non debbano concorrere alla formazione del reddito del condividente e che, fino a tale limite, siano soggetti all’imposta sostitutiva del 10% con la condizione di sostituti d’imposta assegnata ai gestori. Naturalmente, a tal fine, s’intenderanno cumulate tra loro, eventuali plurime attività di condivisione.
I limiti della proposta italiana  
La Commissione Europea che ha annunciato la Digital Single Market Strategy, ossia lo sviluppo di un’agenda europea sull’economia collaborativa, dovrebbe concludere entro pochi mesi ormai l’elaborazione delle linee guida. Nel febbraio scorso i rappresentanti dell’economia industriale europea della collaborazione ( praticamente le 47 aziende leaders della s.e.) hanno rivolto al primo ministro olandese, Mark Rutte, presidente di turno della UE, una lettera aperta per sollecitare una strategia unica, temendo possibili freni burocratico-legislativi nei paesi membri allo sviluppo dei nuovi modelli di mercato.
A prescindere dal sotteso intento di quello che è sembrato un vero e proprio appello alla competizione da parte delle multinazionali-sharing, la proposta italiana è nel frattempo giunta per prima, suscitando negli addetti ai lavori apprezzamenti per il tempismo ma qualche perplessità nel merito.  Entrambe le bozze sembrano infatti troppo generiche e difficilmente applicabili a realtà dalle diverse strutture e dimensioni, pur comprese nello stesso complesso sistema.
Nella distinzione, ad esempio, tra rental economy (in cui si affermano forme di business vero e proprio) e la semplice idea di condivisione di beni e servizi, il modello fiscale suggerito rischia di creare uno squilibrio competitivo a scapito dei cd. servizi on line decentralizzati. Senza contare poi, l’attuale indisponibilità di uno specifico prodotto offerto sul mercato per le obbligatorie coperture assicurative e l’assenza di disposizioni in tema di previdenza.
L’inserimento di oneri e vincoli per i gestori sembra, peraltro, incompatibile con le dinamiche di un’economia veloce, di quasi impossibile attuazione per quelle nuove piattaforme operate direttamente dagli utenti.
Il percorso parlamentare della proposta italiana è, tuttavia, appena iniziato, necessariamente soggetto ad una fase d’implementazione nell’ambito della quale occorrerà tener conto di un contesto in continua evoluzione e che la natura del lavoro sta cambiando, come sta cambiando la natura dell’impresa.
C’è sharing e sharing, ricorda Daniele Viotti, europarlamentare che nel giugno 2015 ha presentato un progetto pilota per il quale sono stati inseriti due milioni e mezzo di euro nel bilancio della UE e che vuole sostenere le realtà di dimensioni minori rispetto alle grandi piattaforme dalle quali le prime rischiano di essere oscurate.
C’è sharing e sharing : la nuova economia non punta solo a logiche meramente commerciali ma è soprattutto sociale, nella collaborazione tra persone, nella condivisione in rete di spazi, esperienze e talenti.
E’ un grave errore, una sottovalutazione imperdonabile guardare all’economia collaborativa come ad un’esperienza che risenta di confini, diversamente regolata a seconda delle singole legislazioni nazionali. Per questo, continua Viotti, sarebbe interessante che fosse l’Unione a fare il lavoro di raccordo tra le diverse realtà e a dare risposte alle questioni aperte, perchè se l’Europa è intenzionata a investire sul settore, ritenendolo un tema sempre più centrale, l’assenza di un confine chiaro dei fenomeni di sharing economy rischia di oscurare l’esistenza delle esperienze minori, cannibalizzate mediaticamente dalle grandi piattaforme.




venerdì 1 aprile 2016

ANTITRUST E CNF: CRONACA DI UNA SANZIONE ANNUNCIATA


ANTITRUST E CNF: CRONACA DI UNA SANZIONE ANNUNCIATA

di Avv. Antonella Matricardi
Com’è ormai noto, con la delibera del 10/02/16 (Bollettino n.5 del 29/02/16, I748B – Condotte restrittive del CNF-Inottemperanza, n. 25868) l’Agcm ha comminato al Consiglio Nazionale Forense una sanzione di 912.536,40 euro, per non aver posto termine all’infrazione dell’art. 101, Trattato sul funzionamento dell’Unione, con ciò integrando la violazione dell’art. 15, comma 1 e 2, L. n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento n. 25154 del 22/10/14.
L’Authority aveva infatti accertato, da parte della massima istituzione forense,  il compimento di un’infrazione unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni (la circolare n. 22/06 e il parere n. 48/12) […] volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, con evidente svantaggio per i consumatori finali.
Nel lasso di tempo trascorso, il CNF avrebbe dovuto adoperarsi per rimuovere cause ed effetti della violazione, anche provvedendo, entro il 28/02/15, al deposito di una relazione illustrativa circa la condotta riparativa concretamente assunta, non senza avere dato, di tali misure, adeguata informazione agli iscritti.
Nel gennaio 2015, invece, impugnando il provvedimento sanzionatorio, ne otteneva solo l’annullamento parziale. Il Tar Lazio infatti con la sentenza n. 8778 del 17/06/15 confermava il giudizio Agcm di anticoncorrenzialità in relazione al solo parere n. 48/12, sostanzialmente limitante le possibili forme di utilizzo degli strumenti e spazi informatici per veicolare la pubblicità professionale.
La cronologia impietosa di impugnazioni anche davanti al Consiglio di Stato, di interpretazioni difensive e possibili misure riparative, registra nel maggio 2015 l’apertura del giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale nemmeno un’interpretazione autentica, in forma di stigmatizzazione del divieto di accaparramento di clientela, appariva sufficiente a correggere del parere contestato la valenza restrittiva. Come comportamento analogo a quello oggetto dell’infrazione, non poteva non emergere l’inadeguatezza dei canoni deontologici relativi al dovere di corretta informazione con l’assurda, arcaica distinzione tra siti web con dominio proprio e senza reindirizzamento.
Quando, con l’apertura alla libertà dei mezzi comunicativi, approvata in via definitiva il 22/01/16, la versione dell’art. 35 C.D. viene finalmente modificata, l’ennesimo epilogo sanzionatorio  è comunque imminente, integrandosi come tassello nel preoccupante mosaico delle recenti, discutibili iniziative e decisioni istituzionali.     
   
Il fascino discreto dell’azione risarcitoria.
La società segnalante, nella fase di istruttoria per la delibera n. 25154/14, aveva più volte evidenziato come la creazione della piattaforma on line [AmicaCard] avesse richiesto elevati investimenti e come il parere censurato avesse determinato una perdita economica per i recessi degli avvocati che si erano iscritti prima e per le mancate iscrizioni successive.
Da parte sua, il CNF aveva insistito sulla natura non vincolante del parere incriminato, poichè espresso in risposta al quesito di un singolo COA, quindi caratterizzato da una circoscritta diffusione.   Era, invece, emerso che alcuni Ordini territoriali, in seguito alla conoscenza di tale orientamento, avevano invitato i propri iscritti a dissociarsi dal circuito curato dalla segnalante e che, per un lungo periodo di tempo, la corrispondenza, sul motore di ricerca Google, tra le parole chiave richiamanti la denominazione della piattaforma e i primi risultati, aveva rilevato prevalentemente contenuti riguardanti l’illegittimità del suo utilizzo.
Obiettivamente, non è marginale che il CNF applichi nell’esercizio delle sue funzioni -giurisdizionale e regolatoria-, disposizioni deontologiche anche inevitabilmente incidenti sul comportamento economico degli iscritti, obbligati al rispetto di tali canoni e principi. Nemmeno sarebbe concepibile che, pronunciandosi sugli illeciti disciplinari, possa discostarsi dagli orientamenti preventivamente espressi in materia. Per ovvi motivi, inoltre, la rilevazione da parte del CNF di un comportamento violativo, che sia in forma di provvedimento o di semplice parere, sempre e comunque, inibirà l’avvocato dal proseguire quel determinato comportamento o dall’ adottarlo.
E’ evidente come, anche in questo caso, l’accertamento Antitrust dell’intesa restrittiva, primo e secondo round, non possa non aprire (o meglio, spalancare) un ampio scenario in campo civilistico, come consentito dall’art. 33, comma 2, L. n. 287/90. Ed è quantomeno opportuno che organismi di rappresentanza professionale (assimilabili alle associazioni di imprese, secondo quanto concluso dall’Agcm) decidano di assorbire fin d’ora, soprattutto culturalmente, le novità della Direttiva 2014/104/UE [1], già condizionanti gli orientamenti dei giudici nazionali, soprattutto in tema di “prova privilegiata” dell’accertamento antitrust e dei criteri di indennizzo per una tutela effettiva dei danni da condotta anticoncorrenziale.    
    
Infine, in ordine sparso: la Grande Bellezza, ossia la deontologia unidirezionale.
In effetti, per l’organo di rappresentanza esclusiva a livello istituzionale dell’avvocatura, i segni di avverse congiunture astrali annoverano recenti transiti veramente degni di nota. In ordine sparso, si registrano in una sorta di accanimento terapeutico:
  •  l’afflizione di circa 912.000 euro che segue alla precedente, pur ridotta a quasi 514.000 euro,
  • l’avvio di una dispendiosa iniziativa editoriale, tanto per cominciare, inconciliabile con il ruolo di organo giurisdizionale del CNF,
  • la situazione di stallo di un regolamento elettorale COA, illegittimo e parzialmente annullato dai giudici amministrativi [2],
  • l’autonoma attribuzione di emolumenti e altre indennità di carica per funzioni storicamente nate per spirito di servizio.

La deontologia unidirezionale tollera con malcelata insofferenza la blasfema bizzarria di quei comuni mortali che con insistenza chiedono chi dovrà accollarsi onerose spade di Damocle: non è un caso che, in particolare  per le recenti autoliquidazioni, anche voci ordinistiche  stiano invocando la ragionevolezza di una revoca o di una sospensione.
Tutto questo e altro, mentre quel sacrale rispetto delle regole appare dirottato per selezionare ossessivamente gli strumenti della moderna comunicazione col rischio di reprimerne le enormi potenzialità. Strumenti che, per esperienza, sfuggono a misure di rigido governo, incuranti di ogni forma di censura, al massimo condizionati solo da filtri di continenza con i quali possono sufficientemente interagire i principi deontologici della dignità professionale, del decoro, della lealtà, purchè non apoditticamente intesi.
La pubblicità professionale è solo un singolo, specifico aspetto di uno strutturato universo di informazioni e formule comunicative, di fronte al quale l’etica ideale di comportamento non sarà più tale, se continuerà ad inibire immediatezza e contestualità dell’interattività in rete col richiamo a pretese espressive del tutto esclusive ed elitarie.
Quanto ad alcuni effetti collaterali, forse necessari, della simultaneità e al paventato, estremo rimedio delle segnalazioni disciplinari interne, in genere e per chiunque, vale la connessione tra rispetto invocato e coerenza: scrisse nel suo primo romanzo Ignazio Silone che per capir bene le parole sacre bisogna trovarsi in stato d’innocenza e che anche allora però esse possono rimanere misteriose.  [3]


[1] La Direttiva 2014/104/UE è entrata in vigore il 25/12/15 ed è in attesa di recepimento in ogni singolo Stato Membro entro il 27/12/16

[3] Ignazio Silone, Una manciata di more, 1952, Ed. Mondadori

giovedì 11 febbraio 2016

NO CANONE RAI PER STUDI E UFFICI

La modulistica ufficiale

Il canone RAI è in realtà un tributo (così è stato ricostruito dalla Corte Costituzionale, per salvarlo) previsto dal R.D.L. 21/02/1938, n. 246 - Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni – modificato dalla recente legge di stabilità in questi termini.

1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente. La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico ..... (si tratta della c.d. dichiarazione sostitutiva), la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.
Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica...


Da questo deriva che nessun canone è dovuto, e nessuna dichiarazione deve essere presentata, dai titolari di studi professionali, uffici e negozi in genere, che non abbiano la residenza anagrafica in quell’immobile.


Utilità pratiche fornite da deontologus
Chi ha compiuto i 75 anni e rientra nei limiti di reddito può essere esonerato compilando questo modulo e inviandolo all’Agenzia delle Entrate (l’indirizzo è nelle istruzioni).
LINK ESENZIONE CANONE RAI AGENZIA ENTRATE
Chi dovesse ricevere la bolletta maggiorata del canone, malgrado l’immobile sia adibito esclusivamente a studio professionale, negozio o ufficio, potrà utilizzare questo fac simile.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
1) Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV - C. Postale n. 22, 10121 Torino
2) Società dell’Energia Elettrica ………………
Oggetto: autocertificazione per esenzione dal pagamento del canone Rai
La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non avere il possesso di alcuna televisione nella casa fornita di utenza elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… ………………
oppure:
che l’utenza elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a
[scegliere]:
– immobile adibito a seconda casa, senza residenza.
– ufficio, studio professionale, negozio, senza residenza e senza apparecchi televisivi.
– immobile dato in locazione al sig. ...
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai.
[eventualmente aggiungere]: il sottoscritto è già titolare di abbonamento collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società elettrica ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… ………………
(luogo, data, firma e fotocopia del documento)

lunedì 1 febbraio 2016

Elezioni forensi: passate in giudicato le sentenze del Tar Lazio


Tra le sentenze del 20/05/15 (depositate il 13/06/15) con le quali il Tar Lazio ha parzialmente annullato il Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi,   la n. 08332/2015 (n. 15617/2014 REG.RIC.) e la n. 08334/2015 (n. 15512/2014 REG.RIC.) sono passate in giudicato per decorrenza del termine lungo senza essere state appellate.

La sintesi comune ai tre provvedimenti riguarda l’illegittimità degli artt. 7 e 9 del D.M. n. 170/2014 per contrarietà alla fonte primaria e il Consiglio di Stato, davanti al quale pende l’impugnazione della n.08333/2015, dovrebbe confermare l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 736/2015 del 18 febbraio scorso, ora anche tenendo conto del passaggio in giudicato delle sentenze “gemelle”.

Dunque, è acclarato: l’utilizzo del meccanismo di candidatura e di voto applicato, con il quale sostanzialmente l’elettore ha potuto esprimere un numero di preferenze superiori a quelle consentite dalla legge, bypassando l’effettivo rispetto delle minoranze e dell’equilibrio di genere, ha falsato il corretto svolgimento del procedimento elettorale, automaticamente creando un pregiudizio all’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
Criticità del sistema, possibili soluzioni e sinergie da recuperare erano state da più parti anticipate [1]    fin dall’emanazione del regolamento e un certo immobilismo, seguito al fermo immagine delle sentenze ora definitive, stava delle stesse quasi sbiadendo chiarezza e perentorietà.
A breve, le determinazioni di un monsieur Godot ministeriale finora atteso invano (“oggi non verrà, ma verrà domani”) dovranno colmare il vuoto applicativo creatosi: urge, senza ulteriori ritardi, un intervento di modifica o rielaborazione della normativa di dettaglio, perchè anche le numerose impugnazioni degli esiti elettorali non vengano più rinviate a illuminazioni future, ma finalmente decise secondo le indicazioni dei Giudici amministrativi.
Ma dove eravamo rimasti ?
A completamento del quadro attuale che riflette, nel complesso di un panorama caotico, tanto per cominciare la realtà dei Consigli in prorogatio sine die, eravamo anche rimasti a Ordini in cui si sono insediati Consigli eletti in applicazione di norme illegittime.
E’ più che mai evidente come la scelta di procedere comunque con le operazioni di voto nella concitata fase di riattivazione del regolamento dopo l’iniziale sospensione, ponga ora contraddittoriamente i Consigli eletti con liste totalitarie di fronte alle proprie funzioni. In tema di continuità professionale, di crediti formativi, di riscossione delle quote annuali ai COA e quant’altro richiede agli iscritti il nuovo ordinamento professionale, dovranno vigilare, esigere il rispetto di una legge che essi per primi, sostanzialmente, non hanno correttamente applicato.

Vecchi e incrollabili equilibri, tiepide convinzioni sparse, gli Ordini inguaribilmente consenzienti sono apparsi, anche in questa occasione, come un nutrito limbo di distratte acquiescenze, in cui nulla, in tema, è stato mai pubblicamente anche solo discusso; forse solo per semplice e diffuso disinteresse o forse perchè il dissenso che invoca alternanza e pluralismo democratico effettivamente, anche per alcuni pacati elettori, può avere una connotazione troppo rivoluzionaria e poco rassicurante. L’assenza di reclami tempestivi dovrebbe aver cristallizzato l’intangibilità dei risultati, anche se la peculiarità di queste elezioni (le prime dall’entrata in vigore delle nuove regole primarie e attuative) consente qualche perplessità in ordine al momento di decorrenza dei termini che l’art. 28, comma 12, L. n. 247/12 fissa chiaramente alla proclamazione degli eletti, ma che, secondo alcuni, potrebbe riguardare il passaggio in giudicato delle sentenze per l’illegittimità originaria delle disposizioni annullate.

In conclusione
La platea forense, a parte reattive correnti e singole voci critiche, ha metabolizzato per mesi evento ed effetti collaterali, contribuendo a sminuirne la gravità  con una percezione rassegnata, quasi annoiata ed erroneamente superiore, viziata dalla convinzione che l’incidenza nel quotidiano di problemi pratici non sia diretta conseguenza di rappresentanze e vertici sempre più incuranti dei pericoli dell’autodelegittimazione.
La definitività di queste sentenze e la tenacia di chi ci ha creduto fin dall’inizio compensano quell’insostenibile leggerezza delle istituzioni forensi di ogni tipo e livello, che, ormai, quando non ingenera diffidenza, sconfina nell’autolesionistico disinteresse delle assemblee per i temi cruciali della vita forense.
La sensazione è che, comunque, alcuni Consigli irregolarmente eletti  continueranno ad evitare di affrontare l’impasse del Regolamento, nemmeno sfiorati, anche dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, dall’ipotesi delle dimissioni in blocco.
Nel caso venisse non isolatamente compiuto, sarebbe un gesto dalla forte valenza politica, ispirato da quello spirito di servizio che non vuole confondersi con il privilegio.      Parte dell’elettorato potrebbe paventare conseguenze destabilizzanti, ma di un simile gesto altre fazioni apprezzerebbero la correttezza.
Allora la speranza è che un certo potere istituzionale rifletta e scelga di non adattarsi più a quel fine, che quando così spudoratamente giustifica i mezzi, produce un enorme e incolmabile danno di immagine esterno e interno.
Danno che dai vertici territoriali illegittimamente costituiti, in termini di credibilità e consenso sociale, si estende all’intera categoria.

[1] fra gli approfondimenti in materia si segnalano in particolare “Le tortuose elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”, Antonino Ciavola, La Previdenza Forense 1/2015, pag. 56,http://www.cassaforense.it/media/2967/la-prev-forense-n1-2015-singole.pdf ed “Elezioni forensi: annullato il regolamento, ora che succede ?” Altalex, 23 giugno 2015, nota di Antonino Ciavola


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Avv. Antonella Matricardi