lunedì 7 gennaio 2019
mercoledì 8 marzo 2017
Legge che risorge
Legge
che nasce, che muore, che risorge
Antonino
Ciavola
In una sua gustosa opera il Salazar ci
racconta lo strano caso di una legge regionale della Calabria
abrogata da una successiva legge regionale e richiamata in vita
mediante l'abrogazione esplicita della norma che l'aveva abrogata.
Gli effetti dell'abrogazione delle
norme abrogatrici, con possibile reviviscenza della norma originaria,
fanno parte di quegli aspetti "misteriosi" e oscuri per la
maggior parte dei pratici del diritto.
Ciò per colpa della tecnica
legislativa ormai degenerata, che utilizza sempre meno il sistema più
corretto dell'abrogazione espressa e sempre più quello
dell'abrogazione implicita o tacita, magari affidando a norme
secondarie l'individuazione delle parti di legge effettivamente
abrogate.
Talvolta l'individuazione corretta è
realizzata con la successiva redazione di testi unici chiarificatori,
altre volte i dubbi restano.
Un altro esempio di morte apparente
della legge è dato da quelle antiche norme, risalenti al periodo
fascista, che regolavano l'ordinamento professionale forense e che
sembravano esser state implicitamente abrogate dalla riforma
approvata con legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Prima di verificare e dimostrare che le
cose stanno in modo diverso, è necessario un breve riepilogo
dell'evoluzione normativa che ha portato alla legge 247.
Con la Legge 12 novembre 2011 n. 183
(legge di stabilità 2012) era stato stabilito «Con decreto del
Presidente della Repubblica ... gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ... Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del
regolamento governativo di cui al comma 5».
Questa variazione serviva a mutare la
veste della normativa da riformare: non più legge ordinaria bensì
regolamento governativo, nella forma del D.P.R.
La manovra salva – Italia, approvata
con decreto legge, ha aggiunto un termine finale di abrogazione: "e,
in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
Cosa significa che le norme sugli
ordinamenti professioni sono in ogni caso abrogate dalla data del 13
agosto 2012?
Letteralmente significava che, se il
Governo non avesse approvato il D.P.R. di riforma, le norme di
ordinamento professionale sarebbero rimaste comunque abrogate,
creando un vuoto normativo corrispondente a una piena deregulation.
Abrogazione degli ordinamenti
professionali è una dicitura generica, che poteva essere riferita
(per restare al campo forense) al Regio decreto legge 27 novembre
1933 n. 1578 (legge professionale), ma anche al D. Lgs. Lgt. 23
novembre 1944 n. 382 (norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sui
Consigli nazionali) e a tutta una congerie di norme che,
farraginosamente ma ormai in modo noto, regolavano ogni aspetto della
professione forense.
Si discuteva se una norma così
generica che prevede l’abrogazione delle norme sugli ordinamenti
professionali potesse efficacemente abrogare tutte queste leggi, non
espressamente indicate, ma la questione sembrava risolta prima con il
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e poi con la L. 31 dicembre 2012 n. 247
che ha l'effetto, essendo una legge speciale riguardante solo gli
avvocati, di sottrarre questa professione dal destino riservato a
tutte le altre e cioè dalla normazione secondaria avvenuta con il
DPR n. 137.
Secondo tutti i commentatori
l'approvazione di questa nuova legge professionale forense avrebbe
comportato l'abrogazione di tutte le norme precedenti, forse peraltro
già abrogate da quelle di portata generale sopra ricordate.
La legge 247, però, ci riserva non
poche sorprese.
Il capo III, interamente dedicato al
Consiglio Nazionale Forense, così esordisce all'art. 34:
1. Il CNF, previsto e disciplinato
dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22
gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e
dura in carica quattro anni. Il sesto comma afferma che si applicano
le disposizioni di cui al Decreto Legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.
Si tratta della normativa in materia di
elezione dei Consigli locali e nazionali, interamente riscritta dalla
Legge 247 eppure, dalla stessa, mantenuta in vita o resuscitata.
L'art. 35, comma 1, lettera c) prevede
che il CNF esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni
di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934,
n.37.
L'art. 36 comma 1 ribadisce la funzione
giurisdizionale che si svolge (ancora) secondo le previsioni di cui
agli articoli da 59 a 65 del Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Identico richiamo (repetita juvant) è
previsto nell'art. 37.
Le antiche leggi professionali forensi,
date per abrogate, e forse effettivamente abrogate dal generico
provvedimento che fissava una data di cessazione di tutti gli
ordinamenti professionali vigenti, sono dunque richiamate in vita
dallo stesso legislatore che, menzionandole espressamente come norme
vigenti, esclude di averle volute abrogare.
Attenzione: probabilmente chi ha
scritto la legge 247 intendeva dire che il CNF era già previsto e
regolato dalla normativa del 1933, del 1934 e del 1944 (anteriore
alla Costituzione) e che la riforma del 2012 rappresentava la
revisione della giurisdizione speciale, così come prevista dalla VI
disposizione transitoria della Costituzione, il cui termine di 5 anni
è ritenuto non perentorio dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale.
La volontà del legislatore, però, è
solo un criterio residuale di interpretazione, mentre il principale è
quello letterale che afferma con chiarezza la persistente vigenza
delle norme che si ritenevano abrogate.
La legge 247 prevedeva anche una delega
al Governo per il Testo Unico (art. 64) mediante il quale doveva
accertarsi la vigenza attuale delle singole norme con l'indicazione
di quelle abrogate anche implicitamente e con il coordinamento
necessario a garantire la coerenza logica e sistematica della
disciplina.
Purtroppo, però, il termine di 24 mesi
per l'esercizio della delega è irrimediabilmente scaduto.
Resta quindi la disposizione
transitoria dell'art. 65, comma 1, che prevede in caso di vuoto
normativo derivante da assenza di regolamenti, l'applicazione delle
disposizioni vigenti non abrogate, e cioè delle precedenti leggi
professionali resuscitate.
Un esempio di vuoto normativo è dato
dall'art. 28, comma 6, che introduce il subentro del primo dei non
eletti in caso di dimissioni o impedimento di un consigliere
dell'Ordine territoriale, ma nulla prevede per l'ipotesi in cui
l'esito delle precedenti elezioni non abbia dato un primo dei non
eletti, nel caso (puntualmente verificatosi in molti Fori) di
elezione plebiscitaria.
In questo caso, mancando anche la norma
regolamentare, si dovrà recuperare quella previgente e resuscitata
(art. 15, comma 3, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382): Alla
sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono
assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si
procede mediante elezioni suppletive, e così coprire i seggi
vacanti.
Le antiche norme dello scorso
millennio, quindi, non sono state abrogate e questo è anche il
pensiero del Ministero della Giustizia che, pubblicando in G.U. n. 70
del 2 settembre 2016 il bando per l'esame di avvocato della sessione
2016, esordisce proprio richiamando la normativa del 1933 e del 1934
sopra ricordata.
M. SALAZAR, Novelle dei mesi pari,
ed. Giuffré
Per un approfondimento sulle varie
distinzioni v. AA.VV., il libro delle leggi strapazzato e la sua
manutenzione, ed. Giappichelli
mercoledì 1 marzo 2017
Regolamento continuità professionale
Avvocati: entrato in vigore il regolamento sulla continuità professionale
Pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2016 , è in vigore dal 22 aprile scorso il Decreto del Ministero della Giustizia n. 47/2016, relativo al Regolamento ministeriale recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.Dunque, ogni tre anni i Consigli territoriali dovranno verificare l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente da parte di ogni iscritto all’albo, con la sola esclusione dei neoiscritti per i primi cinque anni.
Entro sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, un altro provvedimento ministeriale dovrà stabilire le modalità per individuare con sistemi automatici le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, anche mediante le quali sarà possibile comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
Le modalità di accertamento e i sei requisiti ammessi
Il sistema così elaborato dovrebbe promuovere l’accertamento di un esercizio dell’attività non discontinuo, quindi caratterizzato da un sufficiente grado di professionalità. Ma, esclusi i rilievi sostanziali cui dovrebbe ispirarsi l’unico giudizio sulla natura dell’attività svolta, pur con le due epurazioni cui si accennerà, sono stati indicati parametri strettamente tecnici o viatici qualificanti le credenziali dell’avvocato a seconda del privilegio economico di cui può disporre.
Lo stesso discrimine è del resto sotteso anche all’obbligo sancito dall’art. 29, comma 6, L. P. ed esaltato ad indice di etica professionale dagli artt. 16 e 70 del Codice Deontologico Forense. Nel primo caso, il mancato pagamento dei contributi annuali entro i termini previsti, comporta la sospensione non disciplinare e revocabile con la regolarizzazione, mentre nel secondo caso anche l’incolpevole inadempimento degli obblighi previdenziali, fiscali, assicurativi e contributivi assume la fisionomia di vero e proprio illecito disciplinare, francamente alla stessa stregua di comportamenti violativi di ben altra indole corruttiva.
Dunque, tra i sei requisiti indicati che devono ricorrere congiuntamente, la titolarità di una partita IVA attiva (requisito alla lett. a, art. 2, comma 2) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (requisito alla lett. d) sono strumenti di lavoro praticamente iniziatici, così come la previsione circa l’esigenza di una base operativa (requisito alla lett. b) non può che rivelarsi strettamente connessa alla garanzia di una ben determinata e stabile organizzazione dello studio professionale. Nell’anno di grazia 2016, l’espressione in sè uso di locali e di almeno un’utenza telefonica apparirebbe preistorica, se non fosse probabilmente destinata a comprendere, in una moderna e funzionale dotazione di mezzi, anche soluzioni non tradizionali, quali quelle degli uffici condivisi o delle recenti realtà di coworking, avversate solo da vetuste e incomprensibili resistenze.
Diversa considerazione meritano i restanti tre requisiti.
Nell’attesa del decreto ministeriale che, in attuazione dell’art. 12, comma 5, citata L.P., determini le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza assicurativa per la responsabilità civile e contro gli infortuni (requisito previsto alla lett. f), l’entrata in vigore dell’obbligo è differita, come precisato dal CNF nel parere n. 35/15, all’emanazione del provvedimento, mentre l’obbligo di aggiornamento professionale (requisito alla lett. e) deve essere assolto secondo modalità e condizioni stabilite con il regolamento attuativo CNF n. 06/14 , successivamente modificato. Il sistema così previsto, in buona sostanza, dovrebbe essere funzionale ad assicurare il cd. lifelong learning, inteso come evoluzione professionale di conoscenze e abilità per favorire trasparente competitività e garantire all’utenza competenze dinamicamente acquisite.
Proprio per i migliori propositi dichiarati in tema di libera concorrenza e tendenziale gratuità degli eventi istituzionalmente organizzati, è auspicabile che il sistema ordinistico, allo stesso tempo competente per l’accredito e produttore di eventi formativi, si renda nobilmente immune da potenziali conflitti e restrizioni concorrenziali; allo stesso modo, dovendosi occupare dei processi di verifica e monitoraggio delle attività di aggiornamento e formazione in esito alle quali l’avvocato potrà essere inserito in elenchi ben determinati, il rischio è quello di un’eccessiva burocratizzazione degli strumenti di controllo.
Infine l’elemento della trattazione di almeno cinque affari nell’anno (requisito previsto alla lett. c) rappresenta veramente l’apoteosi di questo regolamento.
Poteva sembrare preferibile la soluzione proposta dal Consiglio di Stato di documentare, al di là del dato strettamente numerico, la trattazione di una quantità anche inferiore di affari, purchè connotati da particolare impegno e rilevanza. E’ prevalso invece, su una maggiore flessibilità e valutazione qualitativa dell’attività, un metro scolasticamente quantitativo, realmente soggetto alla stessa discrezionalità che lo schema attribuisce ai Consigli territoriali anche nella valutazione delle difese dell’iscritto in tema di giustificati motivi soggettivi e oggettivi, al fine di evitare la possibile cancellazione.
La cancellazione dall’albo e la reiscrizione
Quindi, proprio nell’ipotesi in cui il COA accerti la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti e in contraddittorio l’iscritto non dimostri la sussistenza dei menzionati giustificati motivi, verrà disposta la sua cancellazione dall’albo. La prova successivamente fornita dei requisiti relativi alla partita iva, alla pec, alla struttura operativa e alla polizza assicurativa consente la riabilitazione, concessa non prima del trascorrere di 12 mesi sabbatici nelle ipotesi di cancellazione decisa per mancanza dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento e per la trattazione di un non sufficiente numero di affari nell’anno. Rimane, tuttavia, irrisolto l’arcano di come si possano acquisire crediti formativi o assumere incarichi senza essere iscritti all’albo.
I possibili effetti del regolamento e il potere interno degli organi di controllo
La versione definitiva del testo, com’è noto, non prevede più, rispetto alla bozza iniziale, i requisiti relativi alla regolarità previdenziale e contributiva ai COA, poichè ritenuti indirettamente collegati al reddito del professionista, escluso, come riferimento per le modalità di accertamento della continuità, dall’art. 21, comma 1, L. n. 247/12.
Ma, al di là dell’eliminazione di tali indici, per il quadro generale delineato tra possibili sospensioni amministrative e persecuzioni disciplinari, non si esclude che un vero e proprio fuoco di fila possa essere riservato anche all’iscritto che, pur estraneo ad una conduzione professionale intenzionalmente elusiva degli obblighi imposti, sia condizionato, nel regolare adempimento degli stessi, dall’insufficienza dei propri guadagni e oggettivamente non possa, al di là di vuote retoriche motivazionali, radicalmente mutare il percorso lavorativo da anni intrapreso.
Peraltro, il requisito della continuità era stato da più parti già indicato, nel percorso di approvazione della L. n. 247/12, come incompatibile con il divieto di discriminazione indiretta ai danni di parti deboli della categoria, maggiormente soggette a periodi di discontinuità rispetto alle inattaccabili posizioni di soggetti professionalmente forti.
Questo, anche in adesione al divieto espresso dagli orientamenti della Corte di Giustizia riguardo a clausole, regolamenti e leggi, subordinanti la concessione di benefici o diritti anche solo ad un certo tasso di continuità dell’attività lavorativa.
Impostazione migliore poteva essere quella, da più parti a suo tempo suggerita, del declassamento dei criteri indicati da assoluti a presuntivi, in modo da consentire, anche in mancanza di uno solo di essi, la prova della continuità con qualsiasi altro mezzo o caso per caso, non potendo costituire il volume di affari dell’avvocato un indice fondamentale circa la sua affidabilità come professionista.
Ora, mentre, in materia di illecito, spetterà agli organi di disciplina sanzionare o meno le irregolarità commesse da colleghi iscritti non al proprio foro di appartenenza, altro è il compito che attende i COA, chiamati a esercitare un potere interno che, nella sua inevitabile discrezionalità, ad oggi non sembra rinvenirsi negli ordinamenti professionali degli altri paesi europei, perlomeno con queste connotazioni.
La sensazione è che sarà difficile arginare la tentazione di reciproche influenze, nella reviviscenza del legame tra elettore ed eletto, sottratto agli stessi COA per l’esercizio disciplinare. In altri termini, come si comporteranno i Consigli, quando dovranno accertare la mancanza dell’esercizio continuativo o valutare la pregnanza dei motivi soggettivi e oggettivi di cui dovrà fornire prova lo stesso collega dal quale, magari, hanno ricevuto ampio sostegno al momento del voto ? Quali ripercussioni politiche matureranno anche solo alle invise procedure di controllo per un elettorato non certo abituato alle neo-vigenti, delicate ingerenze nelle singole vite professionali ?
Tali perplessità -in particolare, la prima- non si porrebbero, se non avessimo assistito negli anni a innegabili derive clientelari e, prima dell’entrata in scena dei CDD, a episodi di uso distorto della funzione disciplinare, naturalmente non ovunque, ma in alcuni Ordini certamente, anche se per limitate fasi e passaggi di singole consiliature.
mercoledì 6 aprile 2016
SHARING ECONOMY
SHARING ECONOMY:
LA PROPOSTA DI LEGGE ITALIANA
di Avv. Antonella Matricardi
La sharing economy, ossia il consumo condiviso
L’idea di sharing economy, strettamente connessa a quella di
resilienza come capacità di ottimizzare risorse ed
energie nelle situazioni di crisi, realizza un approccio
economico nuovo rispetto ai modelli tradizionali di scambio e
redistribuzione, attraverso la natura pervasiva della rete mobile e
ubiqua, declinata nella forza diffusiva dei social media.
Singoli individui diventano attori economici, creatori di un valore
condivisibile in termini di beni, servizi e conoscenze, per
proiettarne la spendibilità in un mercato dalle dimensioni ampie in
cui prassi e piattaforme collaborative consentono strategie
commerciali non eterodirette ma partecipative.
Le community, composte da utenti interessati a fornire una
prestazione, da semplici visitatori o potenziali clienti, partecipano
alle fasi non solo di creazione e distribuzione ma anche di
promozione del prodotto, recensendolo quali precedenti utilizzatori
o, incidendo con la frequenza delle visite sul sito, a determinare il
prezzo delle inserzioni pubblicitarie.
Questa, più o meno, una visione iniziatica, quasi
stereotipata del fenomeno.
In realtà, la sharing economy, con le sue più recenti
articolazioni, si rivela essere sistema complesso e
affascinante la cui definizione ormai non può ragionevolmente
essere ingabbiata in semplicistiche formule promozionali o
tantomeno da chiusure tout court demonizzanti.
Un’illusione, una chimera o veramente una risposta
all’impasse dell’attuale crisi economica ?
Accanto ai numerosi sostenitori, la categoria degli
scettici intravede nel consumo condiviso solo un estemporaneo motore
alternativo all’economia tradizionale al quale corrispondono
eccessivi entusiasmi e sopravvalutazioni mediatiche.
Incremento delle opportunità di business, capacità di creare nuova
occupazione, ma, nel lungo periodo, molto probabilmente
un’iperflessibilità del lavoro priva di tutele e un
andamento generale troppo condizionato dall’umoralità della rete,
senza contare una già evidente emergenza in tema di privacy.
Queste, in estrema sintesi, alcune vulnerabilità che hanno motivato,
non senza l’ambizione di poter governare un processo così
esteso e inarrestabile, recentissime iniziative legislative, proprio
a partire dal nostro paese.
Il 27 gennaio scorso è stata, infatti, presentata alla Camera del
Deputati la proposta
di legge n. 3564 e parallelamente depositato il 3
marzo in Senato il disegno
di legge n. 2268.
Pur essendo testi sostanzialmente sovrapponibili, appaiono essenziali
nel secondo gli aspetti della tutela consumieristica e della libertà
di concorrenza, mentre dal primo emerge una maggiore attenzione del
legislatore alla regolamentazione dell’attività di condivisione
dei siti e portali web.
Il testo presentato alla Camera
L’Intergruppo Parlamentare sull’Innovazione ha diffuso in rete
un’anticipazione della proposta di legge n. 3564, presentata ad
iniziativa del deputato Veronica Tentori (PD), la cui pubblicazione
sulla piattaforma Making
Speeches Talk di Open Evidence consente all’utente
dal 2 marzo al 31 maggio 2016 di apportare, in riferimento ad ogni
singola disposizione, osservazioni e commenti.
Si tratta di un testo composto da 12 articoli che preliminarmente
introduce il concetto di appartenenza agli operatori stessi del
valore generato da beni e servizi messi a disposizione dei fruitori:
il gestore -che agisce solo come abilitatore della piattaforma- non è
datore di lavoro, essendo concettualmente escluso l’elemento
della subordinazione.
Se il fine ultimo del legislatore è quello di garantire trasparenza,
leale concorrenza, equità fiscale e tutela dei consumatori, in
tale ottica dovrebbe porsi l’istituzione del Registro
Elettronico Nazionale presso l’Autorità Garante della concorrenza
e del mercato. All’AGCM è attribuita la funzione di
regolazione e vigilanza sulle attività dei portali con il compito di
segnalare, nella relazione annuale alle Camere, eventuali ostacoli
normativi/amministrativi alla diffusione dell’economia di
condivisione, insieme a possibili correttivi e sempre in
sintonia con le normative europee.
Centrale appare la previsione del documento di politica
aziendale che, predisposto dai gestori delle piattaforme e approvato
dall’AGCM, costituisce adempimento vincolante per
l’iscrizione al Registro Nazionale. Fra le condizioni contrattuali
sottoscritte dagli utenti non potranno essere inserite riserve
dirette a determinare uno squilibrio nei rapporti a favore
dell’abilitatore. Concessioni di esclusiva, accettazione di tariffe
obbligatorie, ingerenze o controlli nell’esecuzione delle
prestazioni e cessioni gratuite non revocabili dei propri diritti
d’autore sono clausole espressamente indicate come nulle, anche se
accettate dai condividenti.
Quali garanzie obbligatoriamente previste nel documento, sono
imposti i pagamenti in via elettronica per le transazioni
economiche e richieste le registrazioni univoche di tutti gli
utenti sul sito, nonché le informazioni circa le coperture
assicurative stipulate.
E’ prevista un’imposizione fiscale flessibile e diversificata in
cui il reddito da attività di economia della condivisione non
professionale dovrà essere indicato in un’apposita
sezione della dichiarazione dei redditi, richiedendo, se inferiore
alla soglia di 10.000 euro, l’applicazione di un’imposta pari al
10%, mentre i redditi superiori dovranno essere cumulati con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo, quindi assoggettati
all’aliquota corrispondente.
Il testo si conclude con l’obbligo di predisporre strumenti per la
verifica, modifica e rapida eliminazione dei dati utenti in tema di
tutela della riservatezza e con la previsione di misure sanzionatorie
pecuniarie e sospensive dell’attività per i portali non
iscritti al Registro Nazionale o privi del documento di policy,
ricorrendo l’infrazione anche nei casi in cui gli stessi non si
siano adeguati, entro i termini indicati, alle diffide
dell’Authority.
Il testo depositato in Senato
Come nella bozza di legge presentata alla Camera, l’articolato ad
iniziativa parlamentare del senatore Mauro Del Barba (PD) circoscrive
l’elemento caratterizzante della sharing economy al fatto “che
le iniziative di condivisione non siano strettamente legate a una
logica di profitto e consumo ma a uno schema di ottimizzazione e di
risparmio con una ovvia attenzione ai paradigmi di innovazione
sociali quali, ad esempio, la sostenibilità ambientale, lo scambio
culturale, la ricerca scientifica, ottenendo così un risparmio di
spesa ed eventualmente un reddito“.
Vengono pertanto espressamente escluse le attività svolte con
modalità operative imprenditoriali, poichè la condivisione del bene
o del servizio non deve essere svolta professionalmente. Al fine di
tutelare la concorrenza e impedire un utilizzo elusivo della
disciplina speciale, i soggetti che esercitano un’attività
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi dovranno rimanere assoggettati alle norme civilistiche in
materia di impresa.
Il testo è composto da 9 articoli; un primo blocco di norme conferma
gli obblighi per i portali di condivisione nella tracciabilità dei
pagamenti, nei meccanismi di controllo dei servizi offerti, nelle
coperture assicurative e nella tutela della riservatezza dei dati
personali e delle informazioni acquisite da utilizzatori e fruitori
nell’attività di condivisione.
Di rimando, la mancata iscrizione nel Registro Nazionale on line o il
mandato adeguamento all’intimazione dell’Authority conferma le
sanzioni pecuniarie e la sospensione dell’attività fino alla
realizzazione degli adempimenti richiesti.
Le disposizioni non parlano espressamente di documento di politica
aziendale ma di condizioni generali di contratto utilizzate che il
gestore deve comunicare all’AGCM, escludendo sempre l’inserimento
di clausole di esclusiva o indicanti tariffe predeterminate.
L’operatore dovrà svolgere la propria attività nel rispetto degli
standard minimi di sicurezza ed igiene che verranno dettagliati con
regolamento ministeriale, mentre è prevista l’applicazione
dell’art. 2043 c.c., a tutela del consumatore, laddove i danni
eventualmente subiti non siano altrimenti risarcibili, stante
l’acclarata esclusione della risarcibilità per quella tipologia
di pregiudizio che può derivare dalle prestazioni tra privati
senza previsione di un corrispettivo.
In tema di tutela della concorrenza il disegno di legge distingue
tra attività sottoposte a specifici regimi autorizzatori e attività
apparentemente non economiche che, commercializzando prodotti e
servizi on line senza essere soggette a tassazione od obblighi
igienico-sanitari, determinano situazioni di concorrenza sleale.
Per le prime viene quindi previsto che, con regolamento ministeriale,
siano indicati i limiti massimi temporali e di reddito consentiti
nell’anno solare per l’attività di condivisione.
Il legislatore vuole così riconoscere la coesistenza di approcci
economici diversi, comunque funzionali a soddisfare domande
differenti, al fine di evitare che, nei confronti di operatori
soggetti a particolari regimi autorizzatori, non prevalgano operatori
concorrenti in grado di agire senza alcuna regolamentazione.
Sono escluse, pertanto, dall’utilizzazione o fruizione in forma
condivisa, quelle attività intellettuali il cui esercizio sia
subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La fiscalità sembra rimanere anche nel testo presentato in Senato,
secondo alcuni commentatori, un nodo irrisolto o, perlomeno,
semplicisticamente affrontato. Viene disposto, infatti, che i
proventi derivanti dalla condivisione, se inferiori nell’anno
solare alla somma di 10.000 euro, non debbano concorrere alla
formazione del reddito del condividente e che, fino a tale limite,
siano soggetti all’imposta sostitutiva del 10% con la condizione di
sostituti d’imposta assegnata ai gestori. Naturalmente, a tal fine,
s’intenderanno cumulate tra loro, eventuali plurime attività di
condivisione.
I limiti della proposta italiana
La Commissione Europea che ha annunciato la Digital Single Market
Strategy, ossia lo sviluppo di un’agenda europea sull’economia
collaborativa, dovrebbe concludere entro pochi mesi ormai
l’elaborazione delle linee guida. Nel febbraio scorso i
rappresentanti dell’economia industriale europea della
collaborazione ( praticamente le 47 aziende leaders della s.e.) hanno
rivolto al primo ministro olandese, Mark Rutte, presidente di turno
della UE, una lettera aperta per sollecitare una strategia unica,
temendo possibili freni burocratico-legislativi nei paesi membri allo
sviluppo dei nuovi modelli di mercato.
A prescindere dal sotteso intento di quello che è sembrato un vero e
proprio appello alla competizione da parte delle
multinazionali-sharing, la proposta italiana è nel frattempo giunta
per prima, suscitando negli addetti ai lavori apprezzamenti per il
tempismo ma qualche perplessità nel merito. Entrambe
le bozze sembrano infatti troppo generiche e difficilmente
applicabili a realtà dalle diverse strutture e dimensioni, pur
comprese nello stesso complesso sistema.
Nella distinzione, ad esempio, tra rental economy (in cui si
affermano forme di business vero e proprio) e la semplice idea di
condivisione di beni e servizi, il modello fiscale suggerito rischia
di creare uno squilibrio competitivo a scapito dei cd. servizi on
line decentralizzati. Senza contare poi, l’attuale indisponibilità
di uno specifico prodotto offerto sul mercato per le obbligatorie
coperture assicurative e l’assenza di disposizioni in tema di
previdenza.
L’inserimento di oneri e vincoli per i gestori sembra, peraltro,
incompatibile con le dinamiche di un’economia veloce, di quasi
impossibile attuazione per quelle nuove piattaforme operate
direttamente dagli utenti.
Il percorso parlamentare della proposta italiana è, tuttavia,
appena iniziato, necessariamente soggetto ad una fase
d’implementazione nell’ambito della quale occorrerà tener conto
di un contesto in continua evoluzione e che la natura del lavoro sta
cambiando, come sta cambiando la natura dell’impresa.
C’è sharing e sharing, ricorda Daniele Viotti,
europarlamentare che nel giugno 2015 ha presentato un progetto pilota
per il quale sono stati inseriti due milioni e mezzo di euro nel
bilancio della UE e che vuole sostenere le realtà di dimensioni
minori rispetto alle grandi piattaforme dalle quali le prime
rischiano di essere oscurate.
C’è sharing e sharing : la nuova economia non punta solo
a logiche meramente commerciali ma è soprattutto sociale, nella
collaborazione tra persone, nella condivisione in rete di spazi,
esperienze e talenti.
E’ un grave errore, una sottovalutazione imperdonabile guardare
all’economia collaborativa come ad un’esperienza che risenta
di confini, diversamente regolata a seconda delle singole
legislazioni nazionali. Per questo, continua Viotti, sarebbe
interessante che fosse l’Unione a fare il lavoro di raccordo tra le
diverse realtà e a dare risposte alle questioni aperte, perchè se
l’Europa è intenzionata a investire sul settore, ritenendolo un
tema sempre più centrale, l’assenza di un confine chiaro dei
fenomeni di sharing economy rischia di oscurare l’esistenza delle
esperienze minori, cannibalizzate mediaticamente dalle grandi
piattaforme.
venerdì 1 aprile 2016
ANTITRUST E CNF: CRONACA DI UNA SANZIONE ANNUNCIATA
ANTITRUST E CNF: CRONACA DI UNA SANZIONE ANNUNCIATA
di Avv.
Antonella Matricardi
Com’è ormai
noto, con la delibera del 10/02/16 (Bollettino
n.5 del 29/02/16,
I748B – Condotte restrittive del CNF-Inottemperanza, n. 25868)
l’Agcm ha comminato al Consiglio Nazionale Forense una sanzione di
912.536,40 euro, per non aver posto termine all’infrazione
dell’art. 101, Trattato sul funzionamento dell’Unione, con ciò
integrando la violazione dell’art. 15, comma 1 e 2, L.
n. 287/90 per
inottemperanza al provvedimento n.
25154 del 22/10/14.
L’Authority
aveva infatti accertato, da parte della massima istituzione forense,
il compimento di un’infrazione
unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente
nell’adozione di due decisioni (la circolare n. 22/06 e il parere
n. 48/12) […] volte
a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla
determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, con
evidente svantaggio per i consumatori finali.
Nel lasso di
tempo trascorso, il CNF avrebbe dovuto adoperarsi per rimuovere cause
ed effetti della violazione, anche provvedendo, entro il 28/02/15, al
deposito di una relazione illustrativa circa la condotta riparativa
concretamente assunta, non senza avere dato, di tali misure, adeguata
informazione agli iscritti.
Nel gennaio
2015, invece, impugnando il provvedimento sanzionatorio, ne otteneva
solo l’annullamento parziale. Il Tar Lazio infatti con la
sentenza n.
8778 del 17/06/15 confermava
il giudizio Agcm di anticoncorrenzialità in relazione al solo parere
n. 48/12, sostanzialmente limitante le possibili forme di utilizzo
degli strumenti e spazi informatici per veicolare la pubblicità
professionale.
La cronologia
impietosa di impugnazioni anche davanti al Consiglio di Stato, di
interpretazioni difensive e possibili misure riparative, registra nel
maggio 2015 l’apertura del giudizio di ottemperanza, nell’ambito
del quale nemmeno un’interpretazione autentica, in forma di
stigmatizzazione del divieto di accaparramento di clientela, appariva
sufficiente a correggere del parere contestato la valenza
restrittiva. Come comportamento analogo a quello oggetto
dell’infrazione, non poteva non emergere l’inadeguatezza dei
canoni deontologici relativi al dovere di corretta informazione con
l’assurda, arcaica distinzione tra siti web con dominio proprio e
senza reindirizzamento.
Quando, con
l’apertura alla libertà dei mezzi comunicativi, approvata in via
definitiva il 22/01/16, la versione dell’art. 35 C.D. viene
finalmente modificata, l’ennesimo epilogo sanzionatorio è
comunque imminente, integrandosi come tassello nel preoccupante
mosaico delle recenti, discutibili iniziative e decisioni
istituzionali.
Il
fascino discreto dell’azione risarcitoria.
La società
segnalante, nella fase di istruttoria per la delibera n. 25154/14,
aveva più volte evidenziato come la creazione della piattaforma on
line [AmicaCard] avesse richiesto elevati investimenti e come il
parere censurato avesse determinato una perdita economica per i
recessi degli avvocati che si erano iscritti prima e per le mancate
iscrizioni successive.
Da parte sua,
il CNF aveva insistito sulla natura non vincolante del
parere incriminato, poichè
espresso in risposta al quesito di un singolo COA, quindi
caratterizzato da una circoscritta diffusione. Era, invece,
emerso che alcuni Ordini territoriali, in seguito alla conoscenza di
tale orientamento, avevano invitato i propri iscritti a dissociarsi
dal circuito curato dalla segnalante e che, per un lungo periodo di
tempo, la corrispondenza, sul motore di ricerca Google, tra le parole
chiave richiamanti la denominazione della piattaforma e i primi
risultati, aveva rilevato prevalentemente contenuti riguardanti
l’illegittimità del suo utilizzo.
Obiettivamente,
non è marginale che il CNF applichi nell’esercizio delle sue
funzioni -giurisdizionale e regolatoria-, disposizioni deontologiche
anche inevitabilmente incidenti sul comportamento economico degli
iscritti, obbligati al rispetto di tali canoni e principi. Nemmeno
sarebbe concepibile che, pronunciandosi sugli illeciti disciplinari,
possa discostarsi dagli orientamenti preventivamente espressi in
materia. Per ovvi motivi, inoltre, la rilevazione da parte del CNF di
un comportamento violativo, che sia in forma di provvedimento o di
semplice parere, sempre e comunque, inibirà l’avvocato dal
proseguire quel determinato comportamento o dall’ adottarlo.
E’ evidente
come, anche in questo caso, l’accertamento Antitrust dell’intesa
restrittiva, primo e secondo round, non possa non aprire (o meglio,
spalancare) un ampio scenario in campo civilistico, come consentito
dall’art. 33, comma 2, L. n. 287/90. Ed è quantomeno
opportuno che organismi di rappresentanza professionale (assimilabili
alle associazioni di imprese, secondo quanto concluso dall’Agcm)
decidano di assorbire fin d’ora, soprattutto culturalmente, le
novità della Direttiva
2014/104/UE [1],
già condizionanti gli orientamenti dei giudici nazionali,
soprattutto in tema di “prova privilegiata” dell’accertamento
antitrust e dei criteri di indennizzo per una tutela effettiva dei
danni da condotta anticoncorrenziale.
Infine,
in ordine sparso: la Grande Bellezza, ossia la deontologia
unidirezionale.
In effetti,
per l’organo di rappresentanza esclusiva a livello istituzionale
dell’avvocatura, i segni di avverse congiunture astrali annoverano
recenti transiti veramente degni di nota. In ordine sparso, si
registrano in una sorta di accanimento terapeutico:
- l’afflizione di circa 912.000 euro che segue alla precedente, pur ridotta a quasi 514.000 euro,
- l’avvio di una dispendiosa iniziativa editoriale, tanto per cominciare, inconciliabile con il ruolo di organo giurisdizionale del CNF,
- la situazione di stallo di un regolamento elettorale COA, illegittimo e parzialmente annullato dai giudici amministrativi [2],
- l’autonoma attribuzione di emolumenti e altre indennità di carica per funzioni storicamente nate per spirito di servizio.
La
deontologia unidirezionale tollera
con malcelata insofferenza la blasfema bizzarria di quei comuni
mortali che con insistenza chiedono chi dovrà accollarsi onerose
spade di Damocle: non è un caso che, in particolare per le
recenti autoliquidazioni, anche voci ordinistiche stiano
invocando la ragionevolezza di una revoca o di una sospensione.
Tutto questo e
altro, mentre quel sacrale rispetto delle regole appare dirottato per
selezionare ossessivamente gli strumenti della moderna comunicazione
col rischio di reprimerne le enormi potenzialità. Strumenti che, per
esperienza, sfuggono a misure di rigido governo, incuranti di ogni
forma di censura, al massimo condizionati solo da filtri di
continenza con i quali possono sufficientemente interagire i principi
deontologici della dignità professionale, del decoro, della lealtà,
purchè non apoditticamente intesi.
La pubblicità
professionale è solo un singolo, specifico aspetto di uno
strutturato universo di informazioni e formule comunicative, di
fronte al quale l’etica ideale di comportamento non sarà più
tale, se continuerà ad inibire immediatezza e contestualità
dell’interattività in rete col richiamo a pretese espressive del
tutto esclusive ed elitarie.
Quanto ad
alcuni effetti collaterali, forse necessari, della simultaneità e al
paventato, estremo rimedio delle segnalazioni disciplinari interne,
in genere e per chiunque, vale la connessione tra rispetto invocato e
coerenza: scrisse nel suo primo romanzo Ignazio Silone che per
capir bene le parole sacre bisogna trovarsi in stato d’innocenza e
che anche allora però esse possono rimanere misteriose.
[3]
[1] La
Direttiva 2014/104/UE è entrata in vigore il 25/12/15 ed è in
attesa di recepimento in ogni singolo Stato Membro entro il 27/12/16
[3] Ignazio
Silone, Una manciata di more, 1952, Ed. Mondadori
giovedì 11 febbraio 2016
NO CANONE RAI PER STUDI E UFFICI
La modulistica ufficiale
Il
canone RAI è in realtà un tributo (così è stato ricostruito dalla
Corte Costituzionale, per salvarlo) previsto dal R.D.L.
21/02/1938, n. 246 - Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni – modificato dalla recente legge di stabilità in
questi termini.
1. Dell'abbonamento
alle radioaudizioni.
Chiunque
detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento,
giusta le norme di cui al presente decreto.
La
presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di
onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto
aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi
radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un
apparecchio radioricevente. La detenzione di un apparecchio si
presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di
energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico
..... (si tratta della c.d. dichiarazione sostitutiva), la cui
mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76
del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata
all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.
Il
canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in
relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi
adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai
soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica...
Da
questo deriva che nessun canone è dovuto, e nessuna dichiarazione
deve essere presentata, dai titolari di studi professionali, uffici e
negozi in genere, che non abbiano la residenza anagrafica in
quell’immobile.
Utilità pratiche fornite da deontologus
Chi ha compiuto i 75 anni e rientra nei limiti di reddito può essere
esonerato compilando questo modulo e inviandolo all’Agenzia delle
Entrate (l’indirizzo è nelle istruzioni).
Chi dovesse ricevere la bolletta maggiorata del canone, malgrado
l’immobile sia adibito esclusivamente a studio professionale,
negozio o ufficio, potrà utilizzare questo fac simile.
Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
1) Agenzia delle Entrate, ufficio
Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV - C. Postale n. 22, 10121
Torino
2) Società dell’Energia Elettrica
………………
Oggetto: autocertificazione per
esenzione dal pagamento del canone Rai
La/Il sottoscritta/o ………………
residente in ………………, (cap) ………………, ………………,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non avere il possesso di alcuna televisione nella casa fornita di utenza elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… ………………
di non avere il possesso di alcuna televisione nella casa fornita di utenza elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… ………………
oppure:
che l’utenza elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a
che l’utenza elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a
[scegliere]:
– immobile adibito a seconda casa, senza residenza.
– ufficio, studio professionale, negozio, senza residenza e senza apparecchi televisivi.
– immobile dato in locazione al sig. ...
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai.
– immobile adibito a seconda casa, senza residenza.
– ufficio, studio professionale, negozio, senza residenza e senza apparecchi televisivi.
– immobile dato in locazione al sig. ...
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai.
[eventualmente aggiungere]: il
sottoscritto è già titolare di abbonamento collegato al contratto
n. ……………… stipulato in data ……………… con la
società elettrica ……………… relativo all’immobile sito in
……………… via ……………… (cap) ………………
………………
(luogo, data, firma e fotocopia del
documento)
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lunedì 1 febbraio 2016
Elezioni forensi: passate in giudicato le sentenze del Tar Lazio
Tra
le sentenze del 20/05/15 (depositate il 13/06/15) con le quali il Tar
Lazio ha parzialmente annullato il Regolamento sulle modalità di
elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali
forensi, la n.
08332/2015 (n. 15617/2014 REG.RIC.) e
la n.
08334/2015 (n. 15512/2014 REG.RIC.) sono
passate in giudicato per decorrenza del termine lungo senza essere
state appellate.
La
sintesi comune ai tre provvedimenti riguarda l’illegittimità degli
artt. 7 e 9 del D.M.
n. 170/2014 per
contrarietà alla fonte primaria e il Consiglio di Stato, davanti al
quale pende l’impugnazione della n.08333/2015,
dovrebbe confermare l’orientamento già espresso con l’ordinanza n.
736/2015 del 18 febbraio scorso,
ora anche tenendo conto del passaggio in giudicato delle sentenze
“gemelle”.
Dunque,
è acclarato: l’utilizzo del meccanismo di candidatura e di voto
applicato, con il quale sostanzialmente l’elettore ha potuto
esprimere un numero di preferenze superiori a quelle consentite dalla
legge, bypassando l’effettivo rispetto delle minoranze e
dell’equilibrio di genere, ha falsato il corretto svolgimento del
procedimento elettorale, automaticamente creando un pregiudizio
all’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.
Criticità
del sistema, possibili soluzioni e sinergie da recuperare erano state
da più parti anticipate [1] fin dall’emanazione
del regolamento e un certo immobilismo, seguito al fermo immagine
delle sentenze ora definitive, stava delle stesse quasi sbiadendo
chiarezza e perentorietà.
A
breve, le determinazioni di un monsieur Godot ministeriale finora
atteso invano (“oggi non verrà, ma verrà domani”) dovranno
colmare il vuoto applicativo creatosi: urge, senza ulteriori ritardi,
un intervento di modifica o rielaborazione della normativa di
dettaglio, perchè anche le numerose impugnazioni degli esiti
elettorali non vengano più rinviate a illuminazioni future, ma
finalmente decise secondo le indicazioni dei Giudici amministrativi.
Ma
dove eravamo rimasti ?
A
completamento del quadro attuale che riflette, nel complesso di un
panorama caotico, tanto per cominciare la realtà dei Consigli in
prorogatio sine die, eravamo anche rimasti a Ordini in cui si sono
insediati Consigli eletti in applicazione di norme illegittime.
E’
più che mai evidente come la scelta di procedere comunque con le
operazioni di voto nella concitata fase di riattivazione del
regolamento dopo l’iniziale sospensione, ponga ora
contraddittoriamente i Consigli eletti con
liste totalitarie di
fronte alle proprie funzioni. In tema di continuità professionale,
di crediti formativi, di riscossione delle quote annuali ai COA e
quant’altro richiede agli iscritti il nuovo ordinamento
professionale, dovranno vigilare, esigere il rispetto di una legge
che essi per primi, sostanzialmente, non hanno correttamente
applicato.
Vecchi
e incrollabili equilibri, tiepide convinzioni sparse, gli Ordini
inguaribilmente
consenzienti sono
apparsi, anche in questa occasione,
come un nutrito limbo di distratte acquiescenze, in cui nulla, in
tema, è stato mai pubblicamente anche solo discusso; forse solo per
semplice e diffuso disinteresse o forse perchè il dissenso che
invoca alternanza e pluralismo democratico effettivamente, anche per
alcuni pacati elettori, può avere una connotazione troppo
rivoluzionaria e poco rassicurante. L’assenza di reclami tempestivi
dovrebbe aver cristallizzato l’intangibilità dei risultati, anche
se la peculiarità di queste elezioni (le prime dall’entrata in
vigore delle nuove regole primarie e attuative) consente qualche
perplessità in ordine al momento di decorrenza dei termini che
l’art. 28, comma 12, L.
n. 247/12 fissa
chiaramente alla proclamazione degli eletti, ma che, secondo alcuni,
potrebbe riguardare il passaggio in giudicato delle sentenze per
l’illegittimità originaria delle disposizioni annullate.
In
conclusione
La
platea forense, a parte reattive correnti e singole voci critiche, ha
metabolizzato per mesi evento ed effetti collaterali, contribuendo a
sminuirne la gravità con una percezione rassegnata, quasi
annoiata ed erroneamente superiore, viziata dalla convinzione che
l’incidenza nel quotidiano di problemi pratici non sia diretta
conseguenza di rappresentanze e vertici sempre più incuranti dei
pericoli dell’autodelegittimazione.
La
definitività di queste sentenze e la tenacia di chi ci ha creduto
fin dall’inizio compensano quell’insostenibile leggerezza delle
istituzioni forensi di ogni tipo e livello, che, ormai, quando non
ingenera diffidenza, sconfina nell’autolesionistico disinteresse
delle assemblee per i temi cruciali della vita forense.
La
sensazione è che, comunque, alcuni Consigli irregolarmente eletti
continueranno ad evitare di affrontare l’impasse del
Regolamento, nemmeno sfiorati, anche dopo il passaggio in giudicato
delle sentenze, dall’ipotesi delle dimissioni in blocco.
Nel
caso venisse non isolatamente compiuto, sarebbe un gesto dalla forte
valenza politica, ispirato da quello spirito di servizio che non
vuole confondersi con il privilegio. Parte
dell’elettorato potrebbe paventare conseguenze destabilizzanti, ma
di un simile gesto altre fazioni apprezzerebbero la correttezza.
Allora
la speranza è che un certo potere istituzionale rifletta e scelga di
non adattarsi più a quel fine, che quando così spudoratamente
giustifica i mezzi, produce un enorme e incolmabile danno di immagine
esterno e interno.
Danno
che dai vertici territoriali illegittimamente costituiti, in termini
di credibilità e consenso sociale, si estende all’intera
categoria.
[1]
fra gli approfondimenti in materia si segnalano in particolare “Le
tortuose elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”,
Antonino Ciavola, La Previdenza Forense 1/2015, pag.
56,http://www.cassaforense.it/media/2967/la-prev-forense-n1-2015-singole.pdf ed
“Elezioni forensi: annullato il regolamento, ora che succede ?”
Altalex, 23 giugno 2015, nota di Antonino Ciavola
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Avv. Antonella Matricardi
Avv. Antonella Matricardi
lunedì 25 gennaio 2016
Crisi degli avvocati, lasciano la toga in ottomila (rewind)
Da
alcuni giorni circola in rete un articolo con questo stesso titolo,
lanciato da AGI (Agenzia Giornalistica Italiana) e ripreso da tanti
altri siti senza modifiche, includendo qualche inesattezza.
Proviamo
– umilmente – a correggerlo: i miei chiarimenti sono riportati in
grassetto.
Un
numero sconfortante quello degli avvocati in fuga, se confrontato con
il totale di circa 240mila professionisti del foro contro i 50mila
della Francia. Indicativo di quello che sembra a tutti gli effetti un
declino della professione. In realtà gli
avvocati francesi sono circa 62.000, quindi un quarto degli italiani;
un divario comunque ingiustificato (i due Stati hanno uguale
popolazione e cultura giuridica).
In
Italia nel 2015 sono almeno ottomila quelli che hanno scelto di
dismettere la toga. Come? Non rinnovando l’iscrizione alla cassa
forense, che a seconda del titolo – da praticante non abilitato
fino ai cassazionisti – varia dai 70 ai 205 euro annui. Qui
si confonde l’iscrizione alla Cassa con l’iscrizione all’albo.
I costi indicati riguardano la tassa per l’albo, mentre la vera
causa delle cancellazioni è l’iscrizione obbligatoria alla Cassa
che costa non meno di 800 euro l’anno a contribuzione ridotta e
oltre 3.600 l’anno a contribuzione piena.
«L’iscrizione
è diventata obbligatoria ufficialmente dal primo gennaio 2014»
spiega all’Agi Nunzio
Luciano,
presidente della Cassa
forense. «Negli 8mila
avvocati in fuga sono comprese molte persone che hanno sempre avuto
un altro impiego principale – il piu’ delle volte nella pubblica
amministrazione – e che magari esercitavano solo per hobby, resta
il fatto che la cifra è elevatissima». L’iscrizione
alla Cassa è automatica, non solo obbligatoria, e decorre dal 2013.
Chi aveva un altro impiego era incompatibile anche con la vecchia
legge, e aveva il divieto di iscrizione e di esercizio, anche per
hobby.
Il
futuro è tutt’altro che roseo, perché ad oggi sono oltre 80mila
gli avvocati che
hanno un reddito da fame. «E’ molto probabile che una parte
di loro abbandonerà la professione, continua Luciano». Tra i più
colpiti i giovani e le donne che percepiscono un reddito dimezzato
rispetto ai loro colleghi maschi. Ma iniziano a soffrire anche le
fasce intermedie, specie se non specializzate. Non
è la specializzazione a portare clienti, ma certi flussi non
trasparenti (enti pubblici, agenzie privatizzate, gestori di pubblici
servizi) e talvolta clientelari.
Ai
tempi della crisi trascinare qualcuno in tribunale è diventato un
lusso: «il contenzioso ha costi altissimi, chi è in difficoltà non
può permettersi una spesa simile» spiega ancora il presidente della
Cassa forense. «L’avvocato
d’ufficio viene
pagato pochissimo. Per una causa delicata come quella di un divorzio
con figli può percepire anche 100 euro». Qui
si confonde la difesa d’ufficio del penale con il patrocinio a
spese dello Stato nel civile (il divorzio è una causa civile). E non
si spiega che l’avvocato d’ufficio o con gratuito patrocinio
dovrebbe essere uno che rende un servizio sociale, non un mestierante
che vive di questo.
Prima
di essere pagati, poi, possono trascorrere anche anni: «Stiamo
cercando di introdurre norme per abbattere i tempi di pagamento per
chi difende i soggetti meno abbienti» spiega. Per Luciano i «veri
monopolisti sono le grandi assicurazioni che non retribuiscono il
legale in base a parametri di minimo perché non esistono più. La
retribuzione e’ ridotta all’osso a scapito della qualità». Qui
la frase è stata probabilmente mal sintetizzata, il pensiero era che
l’avvocatura è un soggetto debole rispetto a certi poteri forti,
come quello assicurativo. Certo è che gli avvocati fiduciari di
compagnie assicurative sono pochissimi e restano comunque
professionalmente fortunati.
A
chi propone il numero
chiuso per
arginare l’enorme offerta, Nunzio Luciano risponde che ormai é
tardi. «Dai dati in mio possesso risulta che gli iscritti alle
facoltà di giurisprudenza sono sempre meno. Era necessario agire
prima e introdurre il numero programmato nel secondo anno accademico
per evitare il boom e permettere a persone meritevoli di trovare
comunque un’altra strada senza restare fuori dal mercato». Era
anche necessario verificare l’effettiva pratica forense e
realizzare un esame di Stato semplice, meritocratico e dignitoso,
mentre quello attuale lede i diritti umani dei giovani praticanti e
non consente alcuna selezione per merito.
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martedì 22 dicembre 2015
Cambiare la legge sempre, applicarla mai...!
Nel nostro Paese non si applicano le norme esistenti; non c'è effettività della pena, non c'è rigore nei divieti, e persino in treno fumare non è vietato, ma è "tassativamente vietato", volendo rafforzare il divieto che non si riesce a far rispettare.
In questo video riportiamo due esempi di questo malcostume, lontani tra loro ma legati dallo stesso filo conduttore.
Non riuscendo a far rispettare l'esistente, cambiano la legge... ma riusciranno poi a farla rispettare?
In questo video riportiamo due esempi di questo malcostume, lontani tra loro ma legati dallo stesso filo conduttore.
Non riuscendo a far rispettare l'esistente, cambiano la legge... ma riusciranno poi a farla rispettare?
lunedì 14 dicembre 2015
Redenzione o inganno? IL CASO CUFFARO
Prima della sentenza definitiva di condanna per i noti fatti a lui ascritti, Salvatore Cuffaro conveniva in giudizio Claudio Fava per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla presunta lesione dell'immagine, dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e politica, del diritto alla presunzione di innocenza, del diritto ad un equo e sereno processo originati dalla pubblicazione di alcuni articoli sul sito internet del movimento "Sinistra Democratica" e su altri siti che fanno riferimento alla stessa azione politica.
La citazione riportava le frasi lamentate, rilevando la professione di giornalista del Fava e la responsabilità per il mancato rispetto dei limiti stabiliti dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di critica e di cronaca.
La difesa di Fava, affidata al suo amico avv. Antoni Ciavola, ricordava la propria posizione politica: eletto per la prima volta all'Assemblea regionale siciliana nelle elezioni regionali del 1991, è stato poi per due mandati consecutivi eletto al Parlamento europeo, nonché alla Camera dei Deputati negli anni 1992 e 2013.
All'epoca dei fatti, in particolare, era parlamentare europeo e segretario di "Sinistra Democratica"; inoltre è noto che l'obiettivo politico perseguito da Claudio Fava è stato da sempre quello di spezzare ogni legame tra la politica e la criminalità organizzata.
La difesa di Claudio Fava puntava sul fatto che le frasi contestate definivano il Cuffaro moralmente inadeguato all'ufficio di Presidente della Regione da lui ricoperto, ma senza dileggiarne o offenderne la personalità: insomma un attacco al politico indegno, non all'uomo.
Salvatore Cuffaro ha coltivato con fermezza la causa civile in questione anche durante il periodo di detenzione e durante l'interdizione legale.
La sentenza del tribunale di Palermo, oggi passata in giudicato, è stata depositata il 9 aprile 2015; accoglie l'impostazione difensiva di Claudio Fava e rigetta tutte le domande di Cuffaro.
Oggi Cuffaro, scontata la pena, si presenta al pubblico come un martire; eppure durante la detenzione, silenziosamente, cercava di lucrare a spese di un avversario politico.
Sarà sincero?
La citazione riportava le frasi lamentate, rilevando la professione di giornalista del Fava e la responsabilità per il mancato rispetto dei limiti stabiliti dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di critica e di cronaca.
La difesa di Fava, affidata al suo amico avv. Antoni Ciavola, ricordava la propria posizione politica: eletto per la prima volta all'Assemblea regionale siciliana nelle elezioni regionali del 1991, è stato poi per due mandati consecutivi eletto al Parlamento europeo, nonché alla Camera dei Deputati negli anni 1992 e 2013.
All'epoca dei fatti, in particolare, era parlamentare europeo e segretario di "Sinistra Democratica"; inoltre è noto che l'obiettivo politico perseguito da Claudio Fava è stato da sempre quello di spezzare ogni legame tra la politica e la criminalità organizzata.
La difesa di Claudio Fava puntava sul fatto che le frasi contestate definivano il Cuffaro moralmente inadeguato all'ufficio di Presidente della Regione da lui ricoperto, ma senza dileggiarne o offenderne la personalità: insomma un attacco al politico indegno, non all'uomo.
Salvatore Cuffaro ha coltivato con fermezza la causa civile in questione anche durante il periodo di detenzione e durante l'interdizione legale.
La sentenza del tribunale di Palermo, oggi passata in giudicato, è stata depositata il 9 aprile 2015; accoglie l'impostazione difensiva di Claudio Fava e rigetta tutte le domande di Cuffaro.
Oggi Cuffaro, scontata la pena, si presenta al pubblico come un martire; eppure durante la detenzione, silenziosamente, cercava di lucrare a spese di un avversario politico.
Sarà sincero?
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