lunedì 23 giugno 2025

Cancellazione dall’albo per violazione degli obblighi formativi dell’avvocato - Decreto Ministero della Giustizia 47/2016: una normativa senza conseguenze?


 

Sir Francis Bacon scriveva che la conoscenza è potere.

Un concetto semplice ma illuminante, che nel corso della storia si è presentato in più forme, divenendo oggetto delle riflessioni di più studiosi, filosofi, personaggi pubblici – tutti accomunati dal desiderio di insegnarci che sapere rende grandi, sapere può cambiare il mondo.

L’arma più potente che esista – così definiva il sapere anche Nelson Mandela – è oggi oggetto di un obbligo per i professionisti intellettuali, come gli avvocati, che nella conoscenza, nell’intelligenza, nella cultura e nella capacità di giudizio fondano un mestiere utile alla collettività.

Lo sancisce a chiare lettere il Decreto del Ministero della Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016 che, all’articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto in capo al Consiglio dell’Ordine oneri di verifica triennale, nei confronti degli avvocati iscritti all’albo, della sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente – individuata in elementi fra cui proprio il rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense.

La verifica ha ad oggetto le dichiarazioni fornite dagli avvocati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e potrebbe condurre, ai sensi del successivo articolo 3, alla cancellazione dall’albo quando il Consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

Secondo la norma, dichiarazioni incomplete, false o addirittura assenti in merito all’assolvimento degli obblighi formativi possono portare alla perdita del diritto di permanere nell’albo degli avvocati, trovandosi la ratio della disciplina esaminata proprio nel concetto di apertura del presente elaborato: la conoscenza è potere, la conoscenza è un’arma.

Come può un professionista debitamente tutelare il proprio assistito in assenza di aggiornamento, oltre che di nuovi stimoli, di nuove idee e spunti derivanti dall’esame di fattispecie che non conosceva, in assenza di interpretazioni nuove?

Sovente capita di trovare più persone fuori che dentro le aule ove si tengono i convegni, in attesa del termine dell’incontro per poter finalmente timbrare il cartellino e fuggire – con i crediti formativi in tasca, al sicuro da qualsiasi sanzione derivante dal mancato raggiungimento della soglia minima richiesta. Eppure è dentro quei corsi, apparentemente lenti, lunghi o vertenti su argomenti già noti, che si nasconde la conoscenza: non sempre e non solo la formazione ha ad oggetto il mero esame degli ultimi aggiornamenti delle – infinite e sempre più cavillose – leggi vigenti.

Il confronto fra professionisti, la spiegazione di un caso concreto – come l’esperienza di un magistrato, messa a confronto col punto di vista di un avvocato, ad esempio – può farci accendere una lampadina in mente, svelando una sfaccettatura a cui non avevamo pensato.

E’ in questi momenti che si nasconde il potere della conoscenza – che non è e non dovrebbe essere intesa come un dovere ma come una fonte di potere, di maggiore sicurezza nell’affrontare il lavoro, con in mano maggiori strumenti per fronteggiarne ogni difficoltà e conoscerne ogni sfaccettatura.

Eppure, molto spesso la stragrande maggioranza degli avvocati tralascia questi obblighi, dimenticando il concetto che sta alla base delle norme, certa di non venire sanzionata perchè – strano ma vero – la normativa su riportata è ancora oggi priva di concreta applicazione.

L’articolo 2 del Decreto n. 47/2016, all’ultimo comma, prevedeva che con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – nell’aprile del 2016 – sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il decreto di attuazione non è mai venuto alla luce e, di conseguenza, il Consiglio dell’Ordine competente – laddove ravvisi una violazione degli obblighi formativi in capo all’avvocato iscritto – si limita sovente a decidere in autonomia, potendosi limitare ad agire solo in ambito disciplinare.

E’ quanto di recente accaduto a Novara, il cui C.O.A. ha interpellato il Consiglio Nazionale Forense che, con parere n. 15 del 19 aprile 2024, ha osservato che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

Allo stato attuale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato inadempiente può "solo" compiere valutazioni indipendenti, in assenza della automaticità della cancellazione dopo il riscontro della violazione degli obblighi formativi.

Potrebbe ben procedere alla segnalazione delle condotte scorrette dell’iscritto al Consiglio di Disciplina, in ossequio all’art. 11 della Legge Professionale Forense n. 247/2012 – che prevede in capo all’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia – e all’art. 15 del Codice Deontologico, che sancisce il medesimo l’obbligo di curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Ancora, l’articolo 25, comma 10, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014 prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo.

In altre parole, la violazione degli obblighi di formazione può, anche senza costituire fonte di cancellazione dall’albo, condurre alle sanzioni adeguate e proporzionate alla infrazione commessa, ma ciò è ad oggi strettamente dipendente dalla diligenza dei singoli C.O.A. nell’effettuare le adeguate verifiche, nell’individuare le violazioni e nel segnalarle ai C.D.D.

L’atteggiamento accennato ut supra, del professionista che si approcci in modo svogliato ed apatico alla formazione, pur non potendo - ad oggi - condurre alla cancellazione dall’albo, può essere oggetto di esame da parte dell’organo di disciplina, che è solito fondare la scelta di una sanzione più o meno aspra proprio sull’atteggiamento dell’incolpato – come correttamente evidenziato dal C.D.D. di Genova che, nella decisione n. 20 del 12 marzo 2019, ha posto alla base dell’aggravamento della sanzione disciplinare, proprio l’atteggiamento apatico dell’incolpato verso gli obblighi di formazione continua.

In attesa del decreto di attuazione del Ministero della Giustizia, non resta che riflettere sull’importanza della formazione – allontanandoci per un attimo dal timore di una sanzione disciplinare ed apprezzandone l'importanza e le conseguenze fruttuose sulla nostra professione – e chiederci: cosa ne direbbe, secoli dopo, Sir Francis Bacon?

                                                                                                                      Avv. Rosanna Ciavola

martedì 3 giugno 2025

Prescrizione dell’azione disciplinare degli avvocati: arma a doppio taglio o norma di riequilibrio tempistico? - di Avv. Lucy Pappalardo


 

L’elemento tempo assume, nell’ambito della valutazione dei comportamenti degli avvocati che necessitino di correzione disciplinare, un ruolo fondamentale.

La prescrizione è disciplinata dall’articolo 56 della Legge Professionale Forense n. 247/2012, norma suscettibile di due letture, di due interpretazioni per certi versi contrastanti: costituisce un mezzo per evitare lungaggini processuali o un’arma a doppio taglio?

Analizziamo detta fattispecie di notevole portata, unitamente all’evidente parallelismo fra il procedimento disciplinare ed il rito penale.

 

Rilevabilità d’ufficio della prescrizione dell’azione disciplinare – sentenza 30202/23

La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario – come di recente evidenziato dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la recente sentenza n. 30202 del 31 ottobre 2023.

Il provvedimento verteva su un giudizio disciplinare promosso nei confronti di un Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per una serie di condotte di rilevanza penalistica, che sfociavano in illeciti disciplinari: dall’esame dei bilanci emergeva una serie di ammanchi e spese non documentate, indicate a titolo di rimborso per incarichi istituzionali asseritamente svolti in qualità di Presidente.

Gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica competente e il PM proponeva citazione a giudizio con l’accusa di peculato continuato ed aggravato, a fronte della accertata appropriazione in tempi dilazionati di più somme di denaro, per un totale pari a 250.000 euro.

Il Consiglio di Disciplina acquisiva poi la sentenza di condanna in primo grado per il delitto di peculato – con cui veniva fissata la pena di anni due di reclusione, con confisca delle somme – unitamente alla sentenza di conferma della Corte d’Appello.

Il procedimento disciplinare, a fronte della qualità di consigliere nazionale del C.N.F. fin dalla fase iniziale del procedimento e al momento dell’approvazione dei capi di incolpazione, proseguiva innanzi all’anzidetto organo, che acquisiva la sentenza penale di condanna negando la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare, proposta sulla base dell'autonomia tra i due giudizi.

Il C.N.F.  irrogava l’ulteriore sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni due, ritenendo sussistente la colpevolezza dell’avvocato per le condotte contestate.

L’articolo 22 del Codice Deontologico prevede difatti, tra le altre, quali sanzioni applicabili nel caso di violazioni dei doveri professionali degli esercenti la professione forense, proprio la sospensione, consistente “nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura”.

L’applicazione di detta sanzione era ritenuta proporzionata, a fronte della disonorevole condotta posta in essere dall’avvocato, tanto sotto un profilo giuridico quanto sotto un profilo strettamente disciplinare.

La sua applicazione contrastava però con l’aspetto tempistico: la vicenda rientrava nell’ambito di applicazione della Legge Professionale Forense n. 247/2012, essendosi i fatti verificati successivamente al 2 febbraio 2013 – secondo cui la  prescrizione, aldilà degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di per un periodo superiore ad un quarto rispetto ai sei anni indicati dal comma 1 dell’art. 56 della Legge Professionale Forense: il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve di conseguenza ritenersi non superiore a sette anni e mezzo.

La normativa previgente – su cui si era basato l’organo di disciplina – prevedeva invece che la prescrizione, una volta interrotta, riprendesse a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

Avverso il provvedimento del C.N.F. l’avvocato presentava, sulla base dell’anzidetta ricostruzione, ricorso in Cassazione, denunziando la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione dell'azione disciplinare.

Gli ermellini accoglievano il ricorso ritenendo ammissibile l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, essendo quest’ultima rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio: aderivano con la tesi dell’avvocato, essendo il regime di prescrizione applicabile proprio quello introdotto dall’art. 56 della Legge Professionale Forense n. 247/2012: l’illecito era stato commesso successivamente all’entrata in vigore della disposizione agevolatrice – di necessaria applicazione, in favore dell’avvocato.

Le condotte appropriative reiterate si erano protratte fino al 9 febbraio 2015.

Di conseguenza il termine di prescrizione  decorrente dal 9 febbraio 2015, si è protratto fino al 9 agosto 2022 e, tenuto conto della sospensione di un anno del giudizio disciplinare, il termine si era prescritto il 9 agosto 2023.

Sulla base di ciò, la Suprema Corte ha stabilito che l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ha determinato la cancellazione senza rinvio della sentenza impugnata e l'estinzione dell'illecito disciplinare.

Parallelismi fra procedimento disciplinare e rito penale

E’ evidente come la nuova Legge Professionale Forense segua, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica ed in particolare con il principio del favor rei sancito all’art. 2 cod. pen., che prevede “l’applicazione della pena più favorevole al reo”.

Il sistema procedimentale marcato nella Legge n. 247/2012 ha applicato al procedimento disciplinare principi ed istituti propri del procedimento penale, come il contraddittorio pieno con la difesa, la terzietà dei giudici rispetto al componente della sezione cui viene affidata l’istruttoria e la proposta di approvazione dei capi d’ imputazione; parimenti riscontriamo parallelismi anche nelle modalità di svolgimento del procedimento e nella previsione di un termine di prescrizione dell’azione disciplinare di 6 anni dalla condotta.

Tuttavia, a differenza della prescrizione dei reati che è norma di natura sostanziale, la prescrizione del procedimento disciplinare è norma di natura processuale: in altre parole, mentre la prescrizione prevista nel codice penale è causa di estinzione del reato, la prescrizione prevista nel procedimento disciplinare, sia con la vecchia che con l’attuale disciplina, è causa di estinzione dell’azione dell’organo disciplinare ma non del fatto illecito contestato.

 La disciplina previgente era ispirata ad un criterio di natura civilistica: la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

La riforma ha invece profondamente innovato la disciplina stabilendo un termine (sei anni dalla condotta) che può essere interrotto solo in tre casi tassativamente previsti dalla norma: con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, con la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso.

La norma prevede altresì che dopo ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni ma se gli atti interruttivi sono più di uno in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 (sei anni) può essere prolungato di oltre un quarto.

Di conseguenza un procedimento disciplinare contro l’iscritto non può avere una durata maggiore 7 anni e 6 mesi dalla condotta illecita – proprio come emerso dall’esame della fattispecie del Presidente del C.O.A. deciso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, col provvedimento esaminato ut supra.

Riflessioni conclusive

Ciò detto ci si interroga sulla correttezza o meno di tale normativa dal punto di vista prettamente etico: è corretto che un professionista come l’avvocato, che si macchi di una condotta illecita indossando la toga, usufruisca di una agevolazione come quella sinora esaminata?

La ratio della prescrizione è quella di limitare l’eccessiva durata dei processi civili, penali ed amministrativi – garantendo altresì il diritto dei cittadini ad un risarcimento tutte le volte in cui non vengano rispettati quei principi volti ad evitare gli infiniti tempi di definizione di una controversia in sede giurisdizionale, che costituiscono da sempre una battaglia di civiltà dell’avvocatura tutta.

La previsione di un termine di prescrizione pertanto, ha l’obiettivo di garantire che il potere giudiziario venga limitato nel tempo anche per far sì che la sanzione applicata appaia contestualizzata al comportamento assunto, che sia attualizzata e non diventi obsoleta rispetto al contesto in cui viene applicata.

La prescrizione nasce per rappresentare proprio l’applicazione della giustizia, una giustizia che sanzioni sì i comportamenti scorretti e sconvenienti, ma in tempi ragionevolmente accettabili tali da garantire certezza e dignità al diritto ed a tutti i destinatari delle leggi – che essi siano privati o rappresentanti del diritto come gli avvocati.

                                                                                  Avv. Lucy Pappalardo


giovedì 16 maggio 2024

DEONTOLOGIA DEL MEDICO - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE - CONSULTO CON LO SPECIALISTA OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO? di Avv. Lucy Pappalardo

 


Può un medico esercitare la propria professione senza avvalersi della collaborazione di un collega specializzato, nel caso di esecuzione della perizia affidata dal PM?

Può affidarsi esclusivamente alle sue competenze ed esperienze acquisite nel corso degli anni, affidandosi solo al proprio parere?

Dal punto di vista disciplinare vi è una norma generale di fondamentale importanza, che esclude la possibilità del medico di affidarsi alle proprie capacità quando si tratta di riferimenti patologici che richiedono conoscenze di tipo specialistico.

Si tratta dell’art. 62 del codice deontologico che così recita:

Medico curante e ospedaliero

Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.”

L’articolo richiama i principi generali di rispetto reciproco fra colleghi e, soprattutto, di pari considerazione della rispettiva attività professionale, al di fuori di qualunque diversa valutazione derivante dal possesso di titoli accademici o di specializzazione.

Ciò che prevale, al di là delle esperienze, della formazione, della professionalità e delle competenze, è proprio il diritto alla salute di ogni singolo paziente, che ha la necessità di prevalere su ogni contrasto relativo alle responsabilità disciplinari o giudiziali derivanti da errore medico.

La Suprema Corte si è trovata a decidere su un caso in cui era stata irrogata sanzione dall’organo di disciplina dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nei confronti di tre sanitari, per non essersi confrontati con un collega cardiologo, mediante apposita consulenza, durante l’esecuzione di una perizia loro affidata dal P.M. presso il Tribunale di Roma, dal cui esito scaturiva un procedimento penale a carico dello stesso cardiologo.

Invero, secondo la perizia redatta dai medici, nella condotta del cardiologo erano identificabili imprudenza e imperizia, per avere refertato come normale l’ECG di una paziente, che invece presentava alterazioni patologiche che avrebbero richiesto invece approfondimenti diagnostici per valutare i rischi cardiologici e anestesiologici. La paziente dunque veniva sottoposta – senza riesame specialistico – a colangiopancreatografia retrogada, ma subiva un arresto cardiaco e, in conseguenza di questo, riportava lesioni gravi (danno anossico cerebrale).

Conclusosi il procedimento penale con assoluzione, il cardiologo decideva di segnalare al competente Ordine professionale la condotta dei periti i quali, pur non essendo specializzati in cardiologia, non si erano avvalsi del consulto di uno specialista della materia, ritenendo quindi erronea la valutazione dell’ECG fatta dall’imputato, causandone il rinvio a giudizio.

La Commissione Medica Provinciale considerava i periti responsabili della erronea valutazione della condotta dell’imputato in assenza di specifiche competenze in materia cardiologica, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 62 codice deontologico, secondo il quale in casi di particolare complessità clinica (…) è doveroso che il medico legale richieda l’associazione di un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta, ed irrogava la sanzione della censura.

A seguito di impugnazione, la Commissione centrale confermava il giudizio di responsabilità per la violazione dell’art. 62 codice deontologico, ma ne riduceva la sanzione.

I medici ricorrevano innanzi alla S.C. sulla base di due motivi che venivano però rigettati.

Con il primo si denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 358 e 359 cod. proc. pen., e si contestava l’errore della Commissione centrale di ritenere che il perito nominato dal P.M., poiché consulente di parte, non fosse obbligato a rendere un parere pro veritate.

Detto motivo veniva dichiarato inammissibile ma, in realtà, il consulente tecnico nominato da P.M. concorre oggettivamente all’esercizio imparziale della funzione giudiziaria che lo stesso P.M. è chiamato a svolgere; pertanto, essendo la sua funzione determinante e collegata a quella del P.M., il parere di uno specialista risultava indispensabile.

Con il secondo motivo si denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 62 codice deontologico, assumendo che erroneamente la Commissione Centrale aveva applicato la norma citata nel testo attuale, entrato in vigore il 18 maggio 2014, quindi in epoca successiva ai fatti.

L’art. 62 codice deontologico, approvato il 16 dicembre 2006, applicabile alla fattispecie in esame, subordinava l’accettazione dell’incarico peritale alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica, e i ricorrenti erano sicuramente in possesso di tale competenza.

Ancora, nel motivo si evidenziava che la lettura e l’interpretazione dell’ECG non è prerogativa di uno specialista della cardiologia, e che l’inversione dell’onda T – rilevata nel caso di specie dall’ECG – “esprime tanto condizioni fisiologiche quanto condizioni patologiche”, con l’ovvia conseguenza che il medico chirurgo deve “coniugare il dato cartaceo elettrocardiografico (con) un’accurata anamnesi ed esame obiettivo per verificare il corretto significato clinico”.

Il motivo è stato dichiarato infondato.

La Cassazione – pur riconoscendo l’errore commesso nella motivazione – non lo ha ritenuto decisivo, poiché la norma prevedeva che in casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

In relazione ai giudizi di responsabilità professionale, la norma imponeva ed impone tutt’oggi al medico legale di associarsi ad un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

Si rientra nell’ambito dei giudizi di responsabilità professionale, per i quali è richiesta la massima prudenza e cautela nello svolgimento della perizia o consulenza tecnica.

Pertanto il giudizio della Commissione non è censurabile.

La norma deontologica impone ai periti, nell’ambito dell’interpretazione di un tracciato di ECG, di interpellare un collega specializzato in cardiologia e non assume alcun rilievo l’argomento secondo cui i periti siano – a prescindere dalla specializzazione ma in semplice qualità di medici – in grado di leggere correttamente un ECG.

La previsione ad essi richiesta era destinata ad incidere nel contesto della responsabilità professionale, e ciò rendeva doveroso l’intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

Per tutti tali motivi il ricorso è stato rigettato senza spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Concludiamo con una riflessione: il paziente pertanto ha il sacrosanto diritto di esser tutelato mediante consulto di un medico specialista, nonostante le capacità ed esperienze del medico cui lo stesso si rivolge, tanto più nei casi di particolar complessità che richiedono uno studio approfondito della questione.

Avv. Lucy Pappalardo