martedì 22 dicembre 2015

Cambiare la legge sempre, applicarla mai...!

Cambiare la legge sempre, applicarla mai...!
Nel nostro Paese non si applicano le norme esistenti; non c'è effettività della pena, non  c'è rigore nei divieti, e persino in treno fumare non è vietato, ma è "tassativamente vietato",  volendo rafforzare il divieto che non si riesce  a far rispettare.
In questo video riportiamo due esempi di questo malcostume, lontani tra loro ma legati dallo stesso filo conduttore.
Non riuscendo a far rispettare l'esistente, cambiano la legge... ma riusciranno poi a farla rispettare?

lunedì 14 dicembre 2015

Redenzione o inganno? IL CASO CUFFARO


Prima della sentenza definitiva di condanna per i noti fatti a lui ascritti, Salvatore Cuffaro conveniva in giudizio Claudio Fava per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla presunta lesione dell'immagine, dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e politica, del diritto alla presunzione di innocenza, del diritto ad un equo e sereno processo originati dalla pubblicazione di alcuni articoli sul sito internet del movimento "Sinistra Democratica" e su altri siti che fanno riferimento alla stessa azione politica.
La citazione riportava le frasi lamentate, rilevando la professione di giornalista del Fava e la  responsabilità per il mancato rispetto dei limiti stabiliti dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di critica e di cronaca.
La difesa di Fava, affidata al suo amico avv. Antoni Ciavola, ricordava la propria posizione politica: eletto per la prima volta all'Assemblea regionale siciliana nelle elezioni regionali del 1991, è stato poi per due mandati consecutivi eletto al Parlamento europeo, nonché alla Camera dei Deputati negli anni 1992 e  2013.
All'epoca dei fatti, in particolare, era parlamentare europeo e segretario di "Sinistra Democratica"; inoltre è noto che l'obiettivo politico perseguito da Claudio Fava è stato da sempre quello di spezzare ogni legame tra la politica e la criminalità organizzata.
La difesa di Claudio Fava puntava sul fatto che le frasi contestate definivano il Cuffaro moralmente inadeguato all'ufficio di Presidente della Regione da lui ricoperto, ma senza dileggiarne o offenderne la personalità: insomma un attacco al politico indegno, non all'uomo.
Salvatore Cuffaro ha coltivato con fermezza la causa civile in questione anche durante il periodo di detenzione e durante l'interdizione legale.
La sentenza del tribunale di Palermo, oggi passata in giudicato, è stata depositata il 9 aprile 2015; accoglie l'impostazione difensiva di Claudio Fava e rigetta tutte le domande di Cuffaro.
Oggi Cuffaro, scontata la pena, si presenta al pubblico come un martire; eppure durante la detenzione, silenziosamente, cercava di lucrare a spese di un avversario politico.
Sarà sincero?

mercoledì 9 dicembre 2015

Contratto di transazione


Il decreto legge “Destinazione Italia” ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private, prevedendo il risarcimento in forma specifica a cura delle Compagnie di assicurazione.
Queste possono stabilire di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi, avvalendosi di società di riparazione convenzionate; la riparazione e i pezzi di ricambio sono coperti da garanzia.
Se invece si verificano piccoli sinistri, il cui valore non rende conveniente rivolgersi alla Compagnia (per l’applicazione del bonus/malus), le parti possono accordarsi per un risarcimento per equivalente, facendo effettuare la riparazione a spese del danneggiante e da un carrozziere di sua fiducia.
In questo caso sarà utile sottoscrivere un contratto come quello che segue.





Contratto di transazione
L’anno …………… il giorno …….. del mese di ……….. in ………., i sottoscritti concordano e pattuiscono quanto segue:
  1. Il giorno ………………… l’autovettura targata ………………., di proprietà e condotta dalla signora …………….., manovrando in retromarcia, ha urtato e danneggiato l’autovettura targata …………. di proprietà e condotta dalla signora …………………, causando danni al paraurti anteriore.
  2. La signora …………………… si assume la responsabilità dell’accaduto e offre la riparazione della ……….. a proprie spese presso l’autocarrozzeria di propria fiducia sita in ………. via ……………, gestita da …………...
  3. La signora ………………………. accetta l’offerta a condizione che la riparazione venga eseguita a regola d’arte e senza alcun costo o impegno di spesa a suo carico.
  4. Il carrozziere signor …………………………. sottoscrive la presente confermando che la riparazione avverrà a regola d’arte, che l’autovettura targata ……………. sarà riconsegnata alla signora …………………. subito dopo la riparazione e che ogni pretesa economica sarà rivolta alla signora …………….

(seguono le tre firme)



giovedì 3 dicembre 2015

sabato 31 ottobre 2015

codice deontologico degli architetti

codice deontologico degli architetti
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il codice deontologico degli architetti - prima parte
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codice deontologico degli architetti prima parte
https://youtu.be/-VhhkbLR1gE 

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il codice deontologico degli architetti - seconda parte
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codice deontologico degli architetti seconda parte

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mercoledì 28 ottobre 2015

Humor da Avvocato

HUMOR DA AVVOCATO
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Presentazione Deontologus


Presentazione Deontologus

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https://youtu.be/cH8xknBv-zs

Sentenza conflitto di interessi.


AVVOCATO
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-12-2009, n. 27213
Svolgimento del processo

Con esposto pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di (OMISSIS) il 13 giugno 2005, C.P., residente a (OMISSIS), imputato nel procedimento penale pendente innanzi alla Corte d'Assise di Campobasso per l'omicidio di D. G., moglie dell'esponente, riferiva quanto segue: di aver perduto la moglie, assassinata nella casa di abitazione della famiglia, subendo egli stesso un'aggressione che ne aveva determinato il ricovero all'Ospedale di (OMISSIS), dal quale era stato dimesso il giorno successivo;
di essere stato sentito, qualche ora dopo il ricovero, a sommarie informazioni testimoniali e di essere stato al tempo stesso raggiunto dall'avv. D.P.A., venuto da (OMISSIS) in ragione di un consolidato rapporto d'amicizia e al quale aveva affidato incarico di difensore nel relativo processo penale che vedeva esso C. inizialmente individuato quale parte offesa;
che a seguito di ciò, detto avvocato si era trattenuto per diversi giorni in (OMISSIS), provvedendo alla nomina di un consulente di parte per presenziare all'autopsia sul corpo della moglie ed assumendo una serie di notizie sui suoi rapporti familiari e sulla situazione economica della famiglia;
che dopo alcuni giorni il D.P. gli aveva comunicato, senza alcuna giustificazione, di non volerlo più assistere;
che alla prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Campobasso, il D.P. si era costituito, contro l'esponente, a favore di altri parenti della vittima (figlio, genitori e germani) quali parti civili, tra l'altro facendo uso delle informazioni in precedenza acquisite;
che dopo l'escussione di un teste ( S.A.) da parte dello stesso D.P., quest'ultimo aveva depositato memoria unitamente al verbale delle dichiarazioni rese dall'esponente quale persona informata sui fatti, che a seguito di ciò assumeva la veste processuale di iscritto nel registro degli indagati e poi di imputato per il reato di omicidio volontario. Con lettera in data 20.6.2005, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) trasmetteva copia dell'esposto al D.P., che presentava memoria in data 4.07.2005, con cui, tra l'altro sosteneva di non aver mai difeso il C. in qualità di imputato.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del D. P. per violazione degli artt. 5, 6, 7, 51 del Codice Deontologico (a decorrere dal 16.4.2002) e, in seguito, con decisione 19 ottobre - 28 dicembre 2007, gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dall'attività professionale per mesi tre;
Riteneva, in particolare, il Consiglio che l'avv. D.P. avesse assunto la difesa di P.C. il giorno stesso dell'omicidio della moglie e che, in costanza di tale mandato, egli avesse espletato attività difensiva nel suo interesse, tra l'altro assumendo a sommarie informazioni il teste S. e conferendo incarico di consulenza tecnica; inoltre che la revoca del mandato celasse in realtà una rinuncia di detto difensore e che il disposto dell'art. 51 del Codice Deontologico fa divieto all'avvocato di assumere incarico contro un ex cliente (soprattutto quando il nuovo incarico inerisce lo stesso procedimento in cui è stato espletato il precedente incarico). Il Consiglio riteneva poi infondate ulteriori ipotesi accusatorie e, specificatamente, quella dell'utilizzo delle notizie ricevute dal l'assistito. Avverso tale decisione il D. P. ricorreva al Consiglio Nazionale Forense che, con la decisione in esame depositata in data 9/1/2001, rigettava il ricorso e confermava quanto in precedenza statuito.
Ricorre per Cassazione R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, ex art. 56 il D.P. con due motivi.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato Consiglio.

Il ricorrente, dopo aver premesso che anche le decisioni del Consiglio Nazionale forense sono soggette all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6, e ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), deduce:
con il primo motivo, violazione e fai sa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 51 del Codice Deontologico Forense e relativo difetto di motivazione;
con il secondo motivo, vizio della decisione per eccesso e sviamento di potere.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi, quanto al dedotto difetto di motivazione, che, come già affermato da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 26182/2006) anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all'obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall'art. 111 Cost., comma 6, e, pertanto, il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione, riconducibile all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamato dal medesimo art., u.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2), che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto.
Ciò detto, è da rilevarsi che non solo non sussiste detto difetto motivazionale, ma anche che il Consiglio Nazionale Forense ha dato ampiamente conto della propria decisione sulla base di una compiuta valutazione delle risultanze di giudizio, non omettendo affatto l'esame del rilevante e decisivo punto avente ad oggetto la consapevolezza del D.P. del sussistente conflitto, sul piano processuale, di interessi tra il C. e gli altri familiari, poi costituitisi parte civile. Ed, infatti, nella impugnata decisione, a parte la puntuale ricostruzione dei fatti, di cui alle pagg. 7 e 8, il Consiglio Nazionale afferma che: "dal tenore della memoria depositata il 19.3.2002 dall'avv. D.P., si evince che la nomina del nuovo difensore si accompagna alla dichiarazione di rinuncia del mandato da parte del professionista, e non alla revoca del mandato da parte del cliente; inoltre, dalle dichiarazioni rese dallo stesso D.P. in udienza davanti alla Corte d'Assise di Campobasso, si evince con chiarezza che il professionista, avuto sentore che il C. potesse assumere la posizione di indagato, aveva rimesso il mandato...tuttavia ciò che rileva, in ordine alla condotta dell'incolpato, è che lo stesso, dopo aver avuto la percezione della particolare situazione del C., abbia assunto la difesa di altre parti offese, chiedendo lo svolgimento di complesse indagini nei con fronti del suo precedente assistito".
E' evidente, dunque, come il Consiglio Nazionale, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, abbia tratto da un attento esame degli elementi di causa (non più valutabili nella presente sede), il convincimento della consapevolezza del D.P. riguardo a detto conflitto, per poi correttamente ritenere sussistente la violazione delle norme del Codice Deontologico degli avvocati, con particolare riferimento all'art. 51, che vieta all'avvocato di assumere un mandato professionale contro un proprio precedente assistito, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte in posizione di evidente conflitto.
In relazione al mancato svolgimento di. attività difensiva da parte dell'intimato Consiglio non si deve provvedere in ordine alle spese della presente fase.

LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009




venerdì 9 ottobre 2015

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